Cass. pen. n. 35060 del 28 settembre 2010

Testo massima n. 1


Non integra il delitto di millantato credito la condotta di colui che si limiti a prospettare di avere la capacità di mettere il proprio interlocutore in contatto con un pubblico funzionario senza contestualmente indurlo a credere di poter esercitare una reale influenza sullo stesso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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