Cass. pen. n. 39089 del 16 ottobre 2003
Testo massima n. 1
In tema di millantato credito, deve ritenersi che il millantatore sia tenuto a restituire alla parte offesa quanto abbia da questa ricevuto come prezzo della propria mediazione o del favore del pubblico ufficiale o impiegato, in quanto frutto di accordo che, pur costituendo illecito penale, non costituisce, tuttavia, di per sè, offesa al buon costume.