Cass. pen. n. 39089 del 16 ottobre 2003

Testo massima n. 1


In tema di millantato credito, deve ritenersi che il millantatore sia tenuto a restituire alla parte offesa quanto abbia da questa ricevuto come prezzo della propria mediazione o del favore del pubblico ufficiale o impiegato, in quanto frutto di accordo che, pur costituendo illecito penale, non costituisce, tuttavia, di per sè, offesa al buon costume.

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