Cass. pen. n. 35038 del 10 luglio 2024
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Intercettazioni eseguita dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia - Notifica ex art. 31 Direttiva 2014/41/UE - Finalità - Omissione - Inutilizzabilità - Esclusione - Condizioni.
In tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in riferimento a reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica di ammissibilità, da operare in rapporto ai parametri di cui all'art. 266 cod. proc. pen., può avvenire anche nel giudizio di legittimità).
Massime precedenti
Normativa correlata
Direttive del Consiglio CEE del 2014 num. 41 art. 31
Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 24