Cass. civ. n. 3504 del 07 febbraio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione normativa del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza.
In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.