Cass. pen. n. 1264 del 27 ottobre 1970

Testo massima n. 1


L'oggettività giuridica del delitto di millantato credito si identifica con la lesione del prestigio e del decoro della pubblica amministrazione, e il danno patrimoniale subìto dal privato non acquista rilievo rispetto alla norma incriminatrice; pertanto, l'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, n. 6, c.p. non è applicabile al delitto di millantato credito.

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