Cass. civ. n. 35042 del 14 dicembre 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Rimborso anomalo di imposte dirette - Accertamento definitivo della non debenza del versamento - Termine di presentazione dell'istanza - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.


In tema di rimborso anomalo di imposte dirette, il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ancorché indiretto, della non debenza dell'imposta originariamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva applicato il termine di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché quello di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, all'istanza di rimborso presentata dopo la notificazione dell'atto impositivo per il recupero dei tributi ricalcolati a seguito dell'attribuzione ad un diverso periodo di imposta di componenti negative di reddito, imputate dal contribuente ad altri esercizi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24194 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

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