Cass. pen. n. 10733 del 21 settembre 1999

Testo massima n. 1


Sussiste il reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.) e non quello di peculato (art. 314 c.p.) qualora vi sia contestualità cronologica tra appropriazione (solo temporanea) e sottrazione o deterioramento o distruzione di alcuni atti o documenti della pubblica amministrazione — nella disponibilità, per ragioni d'ufficio, del pubblico ufficiale — e qualora l'azione posta in essere da costui sia stata ispirata dal solo scopo di violare la pubblica custodia dei detti atti o documenti, per conoscerne il contenuto che doveva, invece, rimanere segreto. In tal caso, infatti, l'appropriazione temporanea deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella più complessa condotta unitaria, finalisticamente individuata dallo scopo unico, che animava ab initio la volontà e la coscienza dell'agente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 351 c.p. Ne consegue che, nella specie, la sottrazione, in quanto strumentale alla violazione della custodia ufficiale degli atti, rientra espressamente nella previsione dell'art. 351 c.p.

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