Cass. pen. n. 8408 del 6 giugno 1990

Testo massima n. 1


Commette il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., e non quello di violazione della pubblica custodia di cose, di cui all'art. 351 c.p., il pubblico ufficiale che si appropri di armi destinate alla rottamazione a lui consegnate per ragione del suo ufficio. Infatti, la norma di cui all'art. 351 citato è inapplicabile innanzitutto perché, ricevendo le armi, la pubblica amministrazione acquista la loro proprietà, per cui la sua posizione non è quella di un soggetto obbligato soltanto alla custodia di beni altrui; in secondo luogo perché l'art. 351 c.p. è assunto dal legislatore sotto il capo dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, incompatibile con la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato.

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