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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26829 del 29 luglio 2006

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26829 del 29 luglio 2006

Testo massima n. 1

Ai fini dell’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità. [ Fattispecie in cui l’imputato, dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attività questa che per la qualità del farmaco e le modalità di somministrazione non necessitava di particolari abilità infermieristiche, aveva apposto la prescritta annotazione sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria ].

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