Art. 348 – Codice penale – Esercizio abusivo di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 41238/2025

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione lo svolgimento, anche se alle dipendenze di un'impresa titolare di apposita licenza, dell'attività di conduttore per la pesca locale in assenza del titolo professionale marittimo di cui all'art. 264 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, perché revocato a seguito di condanna definitiva a pena superiore a tre anni di reclusione, rientrando tale attività nel novero delle professioni protette, in quanto caratterizzate dal compimento di atti che, per le concrete modalità di svolgimento, sono univocamente individuati come di competenza specifica della stessa.

Cass. civ. n. 23215/2025

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, la condotta di colui che, senza essere abilitato all'esercizio della professione medica, esegua un intervento di circoncisione maschile "rituale" o culturale-etnica, posto che quest'ultimo, pur integrando un atto di disposizione del proprio corpo non espressamente vietato e non incompatibile con l'art. 5 cod. civ., deve essere qualificato un atto medico.

Cass. civ. n. 23196/2025

Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di mediatore immobiliare la condotta di colui che, senza essere iscritto nel registro della Camera di commercio di cui al comma 3 dell'art. 73 d.lgs. n. 59 del 2010 ed essendo già destinatario della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 3 febbraio 1989, n. 39, compia anche un solo atto tipico di mediazione.

Cass. civ. n. 33855/2024

Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di colui che provveda, in un'unica occasione, ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa apposta in calce alla querela, trattandosi di un atto non esclusivamente riservato a detta professione, purché le modalità non siano tali da rivelare l'esistenza di un'attività organizzata o continuativa.

Cass. civ. n. 17164/2024

Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l'art. 11, r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.

Cass. civ. n. 3495/2024

In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.

Cass. civ. n. 47675/2023

Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna pronunciata in relazione all'atto di pignoramento di un natante redatto e depositato dall'imputato presso l'autorità marittima, finalizzato a dare impulso al fermo del bene, in quanto funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice).

Cass. civ. n. 5319/2023

Non integra il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica il compimento di attività strumentalmente connesse agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuità e professionalità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di una casa di cura per anziani nella quale era stata accertata la predisposizione da parte dell'infermiere, in servizio all'atto del sopralluogo, della somministrazione di farmaci, non richiedente la competenza specifica della abilitazione infermieristica, da parte degli operatori sociosanitari in sua assenza).

Cass. civ. n. 9725/2013

Integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (nella specie, occupandosi in particolare della compilazione della busta paga per conto di numerose aziende) in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un'associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell'art. 1, comma quarto, legge 2 novembre 1979, n. 12 senza possibilità di delega a terzi.

Cass. civ. n. 11545/2012

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista).

Cass. civ. n. 43328/2011

L'esercizio abusivo della professione è un reato solo eventualmente abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. Ne consegue che per tale tipo di reati - i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare una scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi, i quali ben possono rientrare fra i reati scopo di un'associazione per delinquere.

Cass. civ. n. 13315/2011

Integra i reati di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di abusivo esercizio della professione medica la condotta consistente nell'operazione di integrale riempimento, da parte del titolare di una farmacia, dei dati relativi a ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e da quest'ultimo già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui i farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, da cui avevano ricevuto in consegna dei moduli regionali già firmati, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica).

Cass. civ. n. 17893/2009

Risponde, a titolo di concorso,del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. (La Corte ha anche escluso che, nel caso di specie, la mancata specificazione, nel capo di imputazione, della condotta criminosa in concorso avesse leso l'esercizio del diritto di difesa, posto che all'imputata era stato comunque contestato di aver mantenuto in servizio con le mansioni di infermiera una persona priva di idoneo titolo abilitativo, fattispecie che in nulla differisce dall'ipotesi di concorso nel reato).

Cass. civ. n. 11004/2009

Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 c.p. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o a bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.

Cass. civ. n. 42790/2007

Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale — in considerazione della episodicità della condotta contestata — era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti «propri» della suddetta professione).

Cass. civ. n. 28642/2007

Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica l'espletamento, da parte di tecnico di settore addetto alla camera mortuaria, di operazioni di dissezione senza la presenza del sanitario.

Cass. civ. n. 20439/2007

È configurabile il delitto di esercizio abusivo della professione anche nell'ipotesi in cui l'agente, iscritto nel relativo albo, abbia compiuto attività professionale in costanza di sottoposizione a provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi amministrativi. (Fattispecie in tema di esercizio della professione forense).

Cass. civ. n. 17203/2007

In tema di esercizio abusivo della professione, la circostanza che il bene tutelato sia rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato, ma non consente di riconoscere in capo ad essi la qualità di persone offese, che spetta solo allo Stato; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Cass. civ. n. 3627/2007

Il reato di esercizio abusivo della professione è posto a tutela dell'esercizio delle cosiddette professioni protette, per le quali è necessaria una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in uno specifico albo, sicché non integra la fattispecie criminosa l'erogazione, ad opera di una società, del servizio di televideo-conferenza per l'attività didattica di formazione « a distanza» da parte di un istituto universitario, autorizzato al rilascio dei titoli di laurea e all'individuazione, sul territorio nazionale, dei poli di ascolto periferici in televideo-conferenza.

Cass. civ. n. 26829/2006

Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attività questa che per la qualità del farmaco e le modalità di somministrazione non necessitava di particolari abilità infermieristiche, aveva apposto la prescritta annotazione sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria).

Cass. civ. n. 3996/2005

In tema di esercizio arbitrario di una professione, benché il bene tutelato dall'art. 348 c.p. sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., ciò non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che — improcedibile essendo risultato, per difetto di tempestiva querela, il reato di lesioni colpose — aveva escluso che dalla sola violazione dell'art. 348 c.p. potesse ritenersi derivato un danno di cui la costituita parte civile avesse titolo ad essere risarcita).

Cass. civ. n. 17702/2004

Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell'attività riservata in via esclusiva a soggetti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute. Spesso l'attività professionale tipica è preceduta, accompagnata o seguita da atti necessari od utili, ma non tipici, pertanto spetta al giudice valutare se tali atti siano comunque espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta. Così l'attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a fornire consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce un'attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle indicazioni contenute nella legge professionale 18 febbraio 1989, n. 56, è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente essere ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando sia diretta alla guarigione di vere e proprie malattie (nel caso di specie: anoressia).

Cass. civ. n. 49116/2003

In tema di reato di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 c.p., l'iscrizione all'albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche di quelle ausiliarie per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione (come ad. es. per l'odontoiatria, il radiologo o l'anestesista). Ne consegue che non incorre nel reato di cui all'art. 348 c.p. il medico chirurgo, abilitato all'esercizio della professione, che svolga attività, esclusiva o connessa, di fisioterapista.

Cass. civ. n. 35101/2003

Non è configurabile il reato di abusivo esercizio della professione medica nella condotta dell'optometrista che abbia effettuato una correzione prismatica, in quanto si tratta di un'attività consistente nella semplice misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti correttive, che non implica necessariamente una diagnosi medico-oculistica diretta ad individuare malattie o imperfezioni dell'occhio per fini terapeutici (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione da cui risultava l'effettuazione di correzioni prismatiche da parte dell'indagato).

Cass. civ. n. 18358/2003

Non commette il delitto di abusivo esercizio della professione di farmacista, punito dall'art. 348 c.p., l'erborista che si limiti alla coltivazione e raccolta di piante officinali, nonché alla loro preparazione industriale e commercializzazione, senza che nel corso della sua attività attribuisca ai prodotti posti in vendita funzioni di medicamento.

Cass. civ. n. 1751/2003

In tema di successione di norme penali nel tempo, qualora trattisi di norme penali «in bianco» (fra le quali rientra l'art. 348 c.p., che punisce l'esercizio abusivo di professioni richiedenti una speciale abilitazione dello Stato), la disciplina dettata dall'art. 2 c.p. può venire in considerazione solo in presenza di una modifica della norma richiamata da quella incriminatrice che incida sulla struttura di quest'ultima o, quanto meno, sul disvalore in essa espresso, come si verifica, in particolare, allorché è la stessa norma di riferimento a individuare la fattispecie penale, di tal che la sua abrogazione si traduce in una vera e propria abolitio criminis. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che, avuto riguardo alla sopravvenuta disciplina dettata dall'art. 7 della legge n. 479/1999, in base alla quale i praticanti avvocati che abbiano conseguito la necessaria abilitazione possono svolgere attività difensiva davanti al tribunale in composizione monocratica, non potesse più essere qualificata come reato, ex art. 348 c.p., la condotta di un soggetto che, prima dell'entrata in vigore di detta legge, essendo abilitato solo al patrocinio davanti alla pretura, aveva svolto attività defensionale davanti ad un tribunale).

Cass. civ. n. 49/2003

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attività contenute nella seconda parte della previsione di cui all'art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (che disciplina l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p., in quanto esse comprendono anche quelle «relativamente libere», previste nella parte prima del succitato art. 1 D.P.R. n. 1068 del 1953, le quali integrano, comunque, l'esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all'esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto l'iscrizione nell'albo professionale.

Cass. civ. n. 41142/2001

La condotta del delitto di cui all'art. 348 c.p. è integrata dal compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di un apposito provvedimento normativo che, per la professione esercitata dai dottori commercialisti e ragionieri, è costituito dall'art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto estranee al contenuto tipico della professione di commercialista la compilazione delle dichiarazioni di imposta e le attività rimesse agli amministratori di società commerciali, come la redazione dei bilanci).

Cass. civ. n. 12890/2000

In tema di esercizio abusivo di una professione difetta l'elemento oggettivo del reato quando l'attività posta in essere dall'agente non abbia assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicità degli atti compiuti, riferibile all'attività professionale per la quale è richiesta una speciale abilitazione. (Fattispecie relativa a svolgimento di mansioni tecnico-burocratiche nell'istruttoria di pratiche di condono edilizio a supporto dell'ufficio comunale).

Cass. civ. n. 10816/2000

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione, non rileva — considerata l'indisponibilità dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice — l'assenza di scopo di lucro nell'autore o il movente di carattere meramente privato, e neppure il consenso alla prestazione manifestato dal destinatario, essendo sufficiente la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo. (Nella fattispecie: procuratore legale).

Cass. civ. n. 715/2000

Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di «Avocat», se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno «studio») o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.

Cass. civ. n. 795/1999

Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'art. 348 c.p., la costituzione di parte civile dell'associazione professionale (nella specie, l'Associazione nazionale medici dentisti — ANDI —) mira a tutelare l'interesse all'esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile alla associazione si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti.

Cass. civ. n. 4545/1998

L'esercizio della professione è abusivo non solo quando l'agente sia sfornito del titolo, ma anche quando non abbia adempiuto alle prescritte formalità, tra le quali figura la mancata iscrizione all'Albo professionale. (Fattispecie relativa alla mancata iscrizione all'Albo degli odontoiatri, pur in presenza dell'abilitazione professionale).

Cass. civ. n. 1632/1997

L'art. 348 c.p., che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni. L'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 c.p. (Fattispecie riguardante la normativa disciplinante l'attività sanitaria, in ordine alla quale si assumeva da parte della difesa che l'imputato, biologo accusato del predetto reato per avere praticato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, fosse incorso in errore).

Cass. civ. n. 9089/1995

L'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), è norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette. Di guisa che l'eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con la prescrizione di regole generali o astratte. (Principio affermato in relazione all'attività professionale di optometrista che non poteva essere prevista in occasione della regolamentazione della professione di ottico. La Suprema Corte, annullando con rinvio, ha affermato che dovrà essere accertato se le pratiche professionali corrispondano ad una mera attività di rilevazione e misurazione strumentale, e ad una semplice attività di ginnastica oculare — nel qual caso dovrebbero considerarsi solo ausiliari e funzionali all'espletamento della professione medica e non integranti il reato — oppure se esse necessariamente comportano nella loro essenziale esecuzione, scelte e valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell'atto medico).

Cass. civ. n. 5416/1995

In tema di esercizio abusivo della professione di ingegnere da parte dei periti edili assumono rilevanza anche le disposizioni contenute nella tabella professionale al fine dell'individuazione degli ambiti di attività consentiti ai periti edili. Infatti, la legge 2 marzo 1949, n. 144 e la legge 12 marzo 1957, n. 146, che approvano le tariffe per i geometri e per i periti edili, rappresentano un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti in questione. E l'art. 27 della legge n. 146 del 1957, occupandosi della distribuzione dei compensi prefigura e, dunque, legittima anche l'eventualità che il perito edile rediga un progetto architettonico, mentre il tecnico laureato provvede a quello esecutivo. Così prevedendo che il perito edile predispone lo schema figurativo dell'ingombro territoriale (e sotto questi profili risponde del suo operato), mentre l'ingegnere è responsabile dei calcoli delle strutture.

Cass. civ. n. 11794/1990

La condotta esecutiva del delitto di cui all'art. 348 c.p. consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato. La norma tutela esclusivamente gli atti propri, riservati a ciascuna professione, e non anche quelli che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque, anche se abbiano connessione con quelli professionali. (Nella specie la corte di cassazione, annullando senza rinvio l'impugnata sentenza, ha deciso che l'uso di un timbro recante la qualifica «procuratore di istituto di credito», in calce ad atti di precetto intimati a creditori inadempienti, da parte di un soggetto non iscritto all'Albo dei procuratori legali, non integra la fattispecie prevista dall'art. 348 c.p., in quanto il precetto — essendo atto preliminare estrinseco al processo esecutivo e non costituendo atto introduttivo di un giudizio — può essere sottoscritto personalmente dalla sola parte intimante, a norma dell'art. 480 c.p.c. A identica negativa conclusione la corte è pervenuta per quanto concerne le pratiche di riabilitazione, in quanto l'art. 44 disp. att. c.p.p. 1930 stabilisce espressamente che la domanda di riabilitazione di cui agli artt. 178 c.p. e 597 c.p.p. 1930 è sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale).

Cass. civ. n. 1207/1985

Oggetto della tutela predisposta dall'art. 348 c.p. è costituito dall'interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. Ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti «propri» o «tipici» delle suddette professioni in quanto alle stesse riservati in via esclusiva e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio professionale difettano di tipicità nel senso sopra indicato, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato. (Nella specie si è escluso la configurabilità del delitto di esercizio abusivo della professione forense nella diffida, rivolta ai debitori con lettera raccomandata dal titolare di un'agenzia di recupero crediti ad adempiere determinati debiti con la minaccia, in caso di rifiuto, di azioni giudiziarie ed a corrispondere, oltre al capitale, anche l'imposta di accredito e competenza).

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale