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Art. 348 — Esercizio abusivo di una professione

Art. 348 — Esercizio abusivo di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [ 2229 ] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 39339/2017

Integra il reato di esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta qualunque attività, svolta da un soggetto non qualificato, che, a prescindere dall’impiego di una delle metodologie proprie di tale professione, abbia come presupposto la diagnosi di disturbi psichici del paziente e come obbiettivo la loro cura.

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Cass. pen. n. 32987/2017

Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 cod. pen., tutela l’interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

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Cass. pen. n. 20281/2017

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, l’attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate, sulla base della valutazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente, caratterizzate da puntuali prescrizioni e previsioni, senza però appartenere alle categorie professionali che hanno specifiche competenze in tema di bisogni alimentari (medico biologo, farmacista, dietologo), trattandosi di materia che ha ricadute in termini di salute pubblica.

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Cass. pen. n. 16566/2017

In tema di abusivo esercizio di una professione, l’art. 348 cod. pen. è norma penale in bianco, in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la prestazione, da parte di un soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche, costituisse esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta, cui gli artt. 1 e 3 l. n. 56 del 1989 espressamente riservano le attività di abilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona).

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Cass. pen. n. 14815/2017

Risponde di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.L.vo n. 74/2000) il soggetto che, d’intesa con gli autori delle dichiarazioni, fornisca ai medesimi, nell’ambito dell’attività di “esperto contabile” p Bene è ritenuta la configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) nella condotta costituita dalla somministrazione ad un cavallo, senza prescrizione del medico veterinario, da parte di soggetto privo di abilitazione professionale, di un farmaco antidolorifico, nulla rilevando in contrario che trattisi di farmaco c.d. “da banco”, acquistabile in farmacia senza necessità di ricetta medica. restata in loro favore, le fatture per operazioni inesistenti all’uopo fatte predisporre da terzi.
Dà luogo alla configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) l’attività di “esperto contabile” svolta da soggetto che non sia iscritto nell’apposita sezione B dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito con il D.L.vo 28 giugno 2005 n. 139, sempre che tale condotta sia posta in essere successivamente all’entrata in vigore di detta norma.

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Cass. pen. n. 5235/2017

È ravvisabile il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544 ter, secondo comma, c. p., nella somministrazione di sostanze medicamentose ad un cavallo, senza prescrizione medica e con l’unica finalità di superare quella che altrimenti sarebbe stata l’impossibilità della sua partecipazione ad una gara.

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Cass. pen. n. 52888/2016

Costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, anche nel caso in cui l’agente, come nel caso in esame, abbia adottato lo stratagemma di far firmare l’atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato.

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Cass. pen. n. 9725/2013

Integra il reato di esercizio abusivo della professione l’attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (nella specie, occupandosi in particolare della compilazione della busta paga per conto di numerose aziende) in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell’iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un’associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell’art. 1, comma quarto, legge 2 novembre 1979, n. 12 senza possibilità di delega a terzi.

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Cass. pen. n. 11545/2012

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista).
Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale – quali disciplinate, rispettivamente, dai D.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953 – anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. (In motivazione la Corte ha tuttavia precisato che ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo D.L.vo 28 giugno 2005, n. 139).

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Cass. pen. n. 43328/2011

L’esercizio abusivo della professione è un reato solo eventualmente abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. Ne consegue che per tale tipo di reati – i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato – è possibile operare una scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi, i quali ben possono rientrare fra i reati scopo di un’associazione per delinquere.

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Cass. pen. n. 13315/2011

Integra i reati di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di abusivo esercizio della professione medica la condotta consistente nell’operazione di integrale riempimento, da parte del titolare di una farmacia, dei dati relativi a ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e da quest’ultimo già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui i farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, da cui avevano ricevuto in consegna dei moduli regionali già firmati, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica).

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Cass. pen. n. 10100/2011

Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di dottore commercialista la condotta del consulente del lavoro che presti attività di assistenza fiscale e contabile in favore di imprese e lavoratori autonomi.

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Cass. pen. n. 24622/2010

Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione – a seguito delle modifiche normative apportate dal D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277 (relativo all’attuazione della Direttiva 2001/19/CE) alla legge n. 409/1985 (istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria) – il fatto del laureato in medicina e chirurgia che, avendo iniziato la propria formazione universitaria in medicina nel periodo di tempo ricompreso tra la data del 28 gennaio 1980 e quella del 31 dicembre 1984, risulti in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale e sia iscritto all’albo degli odontoiatri per esercitare tale attività, previo superamento della prova attitudinale di cui al D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 386.

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Cass. pen. n. 17893/2009

Risponde, a titolo di concorso,del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. (La Corte ha anche escluso che, nel caso di specie, la mancata specificazione, nel capo di imputazione, della condotta criminosa in concorso avesse leso l’esercizio del diritto di difesa, posto che all’imputata era stato comunque contestato di aver mantenuto in servizio con le mansioni di infermiera una persona priva di idoneo titolo abilitativo, fattispecie che in nulla differisce dall’ipotesi di concorso nel reato).

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Cass. pen. n. 11004/2009

Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o a bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.

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Cass. pen. n. 42790/2007

Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale — in considerazione della episodicità della condotta contestata — era stato assolto l’imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall’imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti «propri» della suddetta professione).

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Cass. pen. n. 28642/2007

Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica l’espletamento, da parte di tecnico di settore addetto alla camera mortuaria, di operazioni di dissezione senza la presenza del sanitario.

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Cass. pen. n. 20439/2007

È configurabile il delitto di esercizio abusivo della professione anche nell’ipotesi in cui l’agente, iscritto nel relativo albo, abbia compiuto attività professionale in costanza di sottoposizione a provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi amministrativi. (Fattispecie in tema di esercizio della professione forense).

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Cass. pen. n. 17203/2007

In tema di esercizio abusivo della professione, la circostanza che il bene tutelato sia rappresentato dall’interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato, ma non consente di riconoscere in capo ad essi la qualità di persone offese, che spetta solo allo Stato; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

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Cass. pen. n. 16527/2007

Solo ai medici abilitati e agli igienisti dentali sono riservate le operazioni di detartrasi, con la conseguenza che commette il reato di cui all’art. 348 c.p. l’assistente di poltrona di uno studio dentistico che esegua tali attività.

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Cass. pen. n. 6887/2007

Integra il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, riservata dalla legge 2 novembre 1979, n. 12 agli iscritti nell’apposito albo, l’attività di colui che non munito di abilitazione professionale provvede, con autonomia decisionale, alla compilazione dei modelli 10 per l’Inps e alla gestione dei rapporti lavorativi — quali l’assunzione e il licenziamento — con i dipendenti di una ditta.

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Cass. pen. n. 3627/2007

Il reato di esercizio abusivo della professione è posto a tutela dell’esercizio delle cosiddette professioni protette, per le quali è necessaria una speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in uno specifico albo, sicché non integra la fattispecie criminosa l’erogazione, ad opera di una società, del servizio di televideo-conferenza per l’attività didattica di formazione « a distanza» da parte di un istituto universitario, autorizzato al rilascio dei titoli di laurea e all’individuazione, sul territorio nazionale, dei poli di ascolto periferici in televideo-conferenza.

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Cass. pen. n. 26829/2006

Ai fini dell’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione non assume rilievo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità. (Fattispecie in cui l’imputato, dopo aver somministrato ai pazienti un medicinale, attività questa che per la qualità del farmaco e le modalità di somministrazione non necessitava di particolari abilità infermieristiche, aveva apposto la prescritta annotazione sui registri di scarico dei medicinali istituiti presso la struttura sanitaria).

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Cass. pen. n. 26817/2006

Non è legittimato all’esercizio della professione di consulente del lavoro chi sia abilitato per la diversa professione di revisore contabile, giacché tra tali attività professionali esiste una obiettiva diversità di competenze in quanto l’art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, disciplinante la professione di consulente del lavoro, estende esclusivamente alle categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali la competenza ad occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, peraltro a condizione che i soggetti appartenenti a tali ulteriori figure professionali diano previa comunicazione agli ispettorati del lavoro territoriali della loro intenzione di svolgere gli adempimenti in questione.

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Cass. pen. n. 3087/2006

Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall’art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e quelli di cui agli art. 348 c.p.(esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 c.p. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 c.p.

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Cass. pen. n. 33706/2005

La disposizione di cui all’art. 1, comma secondo lett. a), del Trattato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America firmato il 2 febbraio 1948 (che consente ai cittadini dei due Stati di svolgere attività professionali nei territori delle Parti contraenti) assicura parità di trattamento nell’esercizio di detta attività anche allo straniero, ma non attribuisce automaticamente efficacia ai titoli di studio conseguiti nei Paese di origine e pertanto non abilita (nella specie: il cittadino statunitense laureato negli USA in science of denturity) alla professione di odontoiatra sul territorio italiano, in mancanza del titolo richiesto dalla legge nazionale.

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Cass. pen. n. 3996/2005

In tema di esercizio arbitrario di una professione, benchè il bene tutelato dall’art. 348 c.p. sia costituito dall’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l’eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., ciò non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che — improcedibile essendo risultato, per difetto di tempestiva querela, il reato di lesioni colpose — aveva escluso che dalla sola violazione dell’art. 348 c.p. potesse ritenersi derivato un danno di cui la costituita parte civile avesse titolo ad essere risarcita).

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Cass. pen. n. 37120/2004

Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell’art. 348 c.p., l’odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (art. 11 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334).

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Cass. pen. n. 31432/2004

È punibile ai sensi dell’art. 348 c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell’art. 1 della legge n. 12 del 1979. (La Corte ha, altresì, osservato che il delitto non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l’omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale, ma unicamente ai fini amministrativi e disciplinari).

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Cass. pen. n. 17702/2004

Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell’attività riservata in via esclusiva a soggetti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute. Spesso l’attività professionale tipica è preceduta, accompagnata o seguita da atti necessari od utili, ma non tipici, pertanto spetta al giudice valutare se tali atti siano comunque espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l’individuazione della professione protetta. Così l’attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a fornire consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce un’attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle indicazioni contenute nella legge professionale 18 febbraio 1989, n. 56, è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente essere ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando sia diretta alla guarigione di vere e proprie malattie (nel caso di specie: anoressia).

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Cass. pen. n. 49116/2003

In tema di reato di abusivo esercizio di una professione, di cui all’art. 348 c.p., l’iscrizione all’albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche di quelle ausiliarie per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione (come ad. es. per l’odontoiatria, il radiologo o l’anestesista). Ne consegue che non incorre nel reato di cui all’art. 348 c.p. il medico chirurgo, abilitato all’esercizio della professione, che svolga attività, esclusiva o connessa, di fisioterapista.

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Cass. pen. n. 35101/2003

Non è configurabile il reato di abusivo esercizio della professione medica nella condotta dell’optometrista che abbia effettuato una correzione prismatica, in quanto si tratta di un’attività consistente nella semplice misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti correttive, che non implica necessariamente una diagnosi medico-oculistica diretta ad individuare malattie o imperfezioni dell’occhio per fini terapeutici (nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione da cui risultava l’effettuazione di correzioni prismatiche da parte dell’indagato).

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Cass. pen. n. 21424/2003

Concorre nel reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall’art. 348 c.p., il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio interamente elaborato da soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo modo possibile o più agevole la commissione del reato (fattispecie in cui l’imputato aveva sottoscritto una serie di progetti elaborati dal tecnico del comune, a cui tale attività era preclusa a causa del rapporto di dipendenza con l’ente territoriale).

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Cass. pen. n. 18358/2003

Non commette il delitto di abusivo esercizio della professione di farmacista, punito dall’art. 348 c.p., l’erborista che si limiti alla coltivazione e raccolta di piante officinali, nonché alla loro preparazione industriale e commercializzazione, senza che nel corso della sua attività attribuisca ai prodotti posti in vendita funzioni di medicamento.

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Cass. pen. n. 1751/2003

In tema di successione di norme penali nel tempo, qualora trattisi di norme penali «in bianco» (fra le quali rientra l’art. 348 c.p., che punisce l’esercizio abusivo di professioni richiedenti una speciale abilitazione dello Stato), la disciplina dettata dall’art. 2 c.p. può venire in considerazione solo in presenza di una modifica della norma richiamata da quella incriminatrice che incida sulla struttura di quest’ultima o, quanto meno, sul disvalore in essa espresso, come si verifica, in particolare, allorché è la stessa norma di riferimento a individuare la fattispecie penale, di tal che la sua abrogazione si traduce in una vera e propria abolitio criminis. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che, avuto riguardo alla sopravvenuta disciplina dettata dall’art. 7 della legge n. 479/1999, in base alla quale i praticanti avvocati che abbiano conseguito la necessaria abilitazione possono svolgere attività difensiva davanti al tribunale in composizione monocratica, non potesse più essere qualificata come reato, ex art. 348 c.p., la condotta di un soggetto che, prima dell’entrata in vigore di detta legge, essendo abilitato solo al patrocinio davanti alla pretura, aveva svolto attività defensionale davanti ad un tribunale).

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Cass. pen. n. 49/2003

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l’iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attività contenute nella seconda parte della previsione di cui all’art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (che disciplina l’ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p., in quanto esse comprendono anche quelle «relativamente libere», previste nella parte prima del succitato art. 1 D.P.R. n. 1068 del 1953, le quali integrano, comunque, l’esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all’esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto l’iscrizione nell’albo professionale.

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Cass. pen. n. 41142/2001

La condotta del delitto di cui all’art. 348 c.p. è integrata dal compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di un apposito provvedimento normativo che, per la professione esercitata dai dottori commercialisti e ragionieri, è costituito dall’art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto estranee al contenuto tipico della professione di commercialista la compilazione delle dichiarazioni di imposta e le attività rimesse agli amministratori di società commerciali, come la redazione dei bilanci).
La condotta esecutiva del delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) è integrata dal compimento di atti, riservati ad una professione, anche da parte di colui che sia stato il destinatario di un provvedimento di cancellazione dall’albo adottato dagli organi competenti dell’organizzazione professionale, atteso che l’attualità dell’iscrizione attesta – nell’interesse generale – il possesso dei requisiti di probità e competenza tecnica necessari per l’esercizio della professione.

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Cass. pen. n. 27853/2001

L’attività di optometrista, non specificamente regolata dalla legge (a differenza di quella dell’ottico) e consistente essenzialmente nella misurazione della vista, anche attraverso strumenti più o meno sofisticati, e nella scelta, caso per caso, delle lenti necessarie per la correzione del singolo difetto riscontrato, può costituire esercizio abusivo della professione medica, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 348 c.p., solo quando l’optometrista compia valutazioni di carattere diagnostico, rilasci ricette, compia sull’occhio interventi di qualsiasi tipo, intervenga in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della vista), e comunque in situazione e con modalità tali che possano compromettere lo stato di salute del cliente. Deve quindi ritenersi che l’optometrista possa, oltre ad effettuare la misurazione della vista, anche apprestare, confezionare e vendere, senza preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e presbiopia (come consentito anche all’ottico, in virtù dell’art. 12 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334), ma anche per i casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia.

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Cass. pen. n. 13124/2001

Non integra l’elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell’Iva, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell’art. 1, lett. a), legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dell’art. 1 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate — da un’apposita norma — alla professione considerata.

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Cass. pen. n. 12890/2000

In tema di esercizio abusivo di una professione difetta l’elemento oggettivo del reato quando l’attività posta in essere dall’agente non abbia assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicità degli atti compiuti, riferibile all’attività professionale per la quale è richiesta una speciale abilitazione. (Fattispecie relativa a svolgimento di mansioni tecnico-burocratiche nell’istruttoria di pratiche di condono edilizio a supporto dell’ufficio comunale).
Non dà luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), il fatto di taluno il quale, pur non essendo iscritto all’albo professionale dei geometri, abbia svolto, su incarico di un comune, attività di mera istruttoria delle pratiche di condono edilizio quale, nella specie, è stata ritenuta quella consistente nell’effettuare “l’esame della documentazione allegata a corredo delle singole domande, la verifica della rispondenza anche tecnica delle richieste ai presupposti di legge, il controllo della conformità ai conteggi eseguiti dai richiedenti, la verifica della sanabilità dell’opera con riguardo all’eventuale sussistenza di vincoli di ogni natura, la predisposizione dell’atto di concessione in sanatoria ed il calcolo dei relativi oneri.

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Cass. pen. n. 11287/2000

In materia di costruzioni edilizie, i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità, sicché è loro consentito progettare o dirigere costruzioni in cemento armato solo se sono costruzioni accessorie di tipo rurale e che non presentano particolari complessità.

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Cass. pen. n. 11078/2000

Nell’ipotesi di procedimento penale per il delitto di esercizio abusivo della professione, gli ordini professionali non sono legittimati a costituirsi parte civile all’unico fine di tutelare gli interessi morali dalla categoria quando all’ordine stesso non sia derivato un danno. (Nella fattispecie, relativa ad eccezione di incompatibilità del difensore di ufficio al contempo anche persona offesa in quanto iscritto all’ordine professionale asseritamente leso dal reato sotto il profilo morale, la Corte, affermando il principio, ha di conseguenza ritenuto la insussistenza della predetta incompatibilità, atteso che il singolo professionista non ha alcuna legittimazione a partecipare al giudizio nella qualità di persona offesa).

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Cass. pen. n. 10816/2000

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione, non rileva — considerata l’indisponibilità dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice — l’assenza di scopo di lucro nell’autore o il movente di carattere meramente privato, e neppure il consenso alla prestazione manifestato dal destinatario, essendo sufficiente la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo. (Nella fattispecie: procuratore legale).

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Cass. pen. n. 904/2000

Non dà luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. la condotta di chi, senza essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali, provveda alla redazione di bilanci di società commerciali, atteso che le norme civilistiche attribuiscono tale incombenza agli amministratori, senza in alcun modo prevedere che costoro, per esercitare la loro funzione, debbano essere iscritti in taluno dei suddetti albi professionali.

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Cass. pen. n. 715/2000

Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di «Avocat», se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall’art. 2 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno «studio») o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.

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Cass. pen. n. 6841/1999

Risponde del reato di cui all’art. 348 c.p. il geometra non abilitato all’esercizio della professione il quale abbia abusivamente redatto degli elaborati tecnici richiedenti la detta abilitazione, pur quando tali elaborati siano stati poi fatti sottoscrivere, prima della presentazione, a professionisti abilitati.

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Cass. pen. n. 795/1999

Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all’art. 348 c.p., la costituzione di parte civile dell’associazione professionale (nella specie, l’Associazione nazionale medici dentisti — ANDI —) mira a tutelare l’interesse all’esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell’offesa all’interesse circostanziato riferibile alla associazione si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti.

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Cass. pen. n. 4545/1998

L’esercizio della professione è abusivo non solo quando l’agente sia sfornito del titolo, ma anche quando non abbia adempiuto alle prescritte formalità, tra le quali figura la mancata iscrizione all’Albo professionale. (Fattispecie relativa alla mancata iscrizione all’Albo degli odontoiatri, pur in presenza dell’abilitazione professionale).

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Cass. pen. n. 5672/1997

In tema di abusivo esercizio di una professione, l’art. 7 della L. 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui all’art. 52 del Trattato CEE, e in conformità alla direttiva del Consiglio CEE 25 luglio 1978, n. 686, che ai cittadini degli stati membri delle comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, è riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed è consentito l’esercizio della relativa attività. Tuttavia, per potere esercitare legalmente la predetta professione, è necessario, in base all’art. 8 della predetta legge, che l’interessato presenti domanda corredata al Ministero della Sanità, che deve accertare la regolarità della domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della stessa all’ordine professionale competente per la iscrizione. In mancanza di detto formale riconoscimento, l’attività professionale deve ritenersi essere esercitata abusivamente. (Nella specie, è stata ritenuta corretta l’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 348 c.p. dell’imputato che, in possesso di diplomi rilasciati da un paese membro della Unione Europea, aveva esercitato l’attività odontoiatrica senza avere previamente avanzato domanda di riconoscimento e di iscrizione al relativo albo professionale italiano).

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Cass. pen. n. 1632/1997

L’art. 348 c.p., che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l’esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l’area oltre la quale non è consentito l’esercizio di determinate professioni. L’errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all’art. 47 c.p. (Fattispecie riguardante la normativa disciplinante l’attività sanitaria, in ordine alla quale si assumeva da parte della difesa che l’imputato, biologo accusato del predetto reato per avere praticato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, fosse incorso in errore).

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Cass. pen. n. 2076/1996

L’attività di tatuaggio non è allo stato disciplinata da alcuna norma specifica né la stessa è riconducibile alle attività proprie della professione sanitaria: pertanto con riguardo alla medesima non è configurabile il reato di abusivo esercizio di una professione previsto dall’art. 348 c.p.

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Cass. pen. n. 1147/1996

Risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere. Al fine di valutare l’entità dell’opera il giudice dovrà tenere conto sia delle dimensioni che della complessità oltre che dell’importo economico. Non necessariamente dovrà trattarsi di un’unità abitativa, ma non potrà certo rientrare tra le competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una pluralità di appartamenti. Il testo fondamentale che fissa i limiti della competenza dei geometri è ancora l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 247 poiché anche le norme successive che hanno consentito la progettazione di struttura di cemento armato, fanno riferimento ai limiti posti da tale legge.

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Cass. pen. n. 9089/1995

L’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), è norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l’iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette. Di guisa che l’eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con la prescrizione di regole generali o astratte. (Principio affermato in relazione all’attività professionale di optometrista che non poteva essere prevista in occasione della regolamentazione della professione di ottico. La Suprema Corte, annullando con rinvio, ha affermato che dovrà essere accertato se le pratiche professionali corrispondano ad una mera attività di rilevazione e misurazione strumentale, e ad una semplice attività di ginnastica oculare — nel qual caso dovrebbero considerarsi solo ausiliari e funzionali all’espletamento della professione medica e non integranti il reato — oppure se esse necessariamente comportano nella loro essenziale esecuzione, scelte e valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell’atto medico).

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Cass. pen. n. 5416/1995

In tema di esercizio abusivo della professione di ingegnere da parte dei periti edili assumono rilevanza anche le disposizioni contenute nella tabella professionale al fine dell’individuazione degli ambiti di attività consentiti ai periti edili. Infatti, la legge 2 marzo 1949, n. 144 e la legge 12 marzo 1957, n. 146, che approvano le tariffe per i geometri e per i periti edili, rappresentano un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti in questione. E l’art. 27 della legge n. 146 del 1957, occupandosi della distribuzione dei compensi prefigura e, dunque, legittima anche l’eventualità che il perito edile rediga un progetto architettonico, mentre il tecnico laureato provvede a quello esecutivo. Così prevedendo che il perito edile predispone lo schema figurativo dell’ingombro territoriale (e sotto questi profili risponde del suo operato), mentre l’ingegnere è responsabile dei calcoli delle strutture.

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Cass. pen. n. 1545/1995

Commette il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) il geometra che procede al restauro conservativo di un edificio sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l’antichità e le belle arti; tale intervento, infatti, è riservato dall’art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, a chi esercita la professione di architetto (e, per la parte tecnica, di ingegnere), ed in ogni caso, per la rilevanza dell’opera sul piano qualitativo, non può rientrare nelle attribuzioni del geometra contemplate dall’art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che determina oggetto e limiti di esercizio della relativa professione.

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Cass. pen. n. 10116/1994

Il semplice trasporto di ammalati a mezzo di autoambulanza non rientra di per sè nel novero delle attività per le quali occorre una speciale abilitazione dello Stato e tantomeno costituisce esercizio di una professione sanitaria; sotto codesto profilo d’altro canto va considerato che la presenza a bordo dei mezzi utilizzati di attrezzatura sanitaria di emergenza non implica né fornisce prova di suo utilizzo da parte dei trasportatori.

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Cass. pen. n. 8685/1993

Non integra esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.) di dottore commercialista da parte di un consulente del lavoro la tenuta della materia fiscale e della contabilità, relativa a piccole e medie imprese assistite nell’ambito dell’attività di consulente del lavoro. Esse, infatti, sono attività di mero rilevamento, annotazione, catalogazione, accorpamento e trascrizione di dati, aventi rilevanza contabile e fiscale, e costituisce pratica di scarso rilievo professionale, non implicando necessariamente contributi di consulenza tecnico-contabile, di stime commerciali e finanziarie, di verifica e revisione dei bilanci, di amministrazione e liquidazione di aziende, riservate ai dottori commercialisti. Essa, pertanto, deve essere ritenuta attività di natura «affine» che rientra nella generale competenza del consulente del lavoro (artt. 1 e 2 della L. 11 gennaio 1979, n. 12). Tale attività non cambia natura quando, anziché essere effettuata su scritture e documenti interni all’azienda, sia trasferita su dichiarazioni e denunzie destinate a essere inibite ad uffici pubblici, compresi quelli fiscali, sempreché non sussista la necessità di una consulenza contabile o commerciale generale.

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Cass. pen. n. 11929/1992

Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l’odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell’art. 11, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 — norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell’art. 348 c.p. — è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, quest’ultimo, essendo autorizzato «unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte… fornite da medici-chirurghi… con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (art. 11 del regio decreto citato). (Nella specie la Suprema Corte ha osservato che correttamente la corte di merito aveva ritenuto che l’imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva: 1) esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il suo giudizio al riguardo; 2) visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori; 3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere un preventivo; 4) esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonché, all’esito, l’applicazione di un apparecchio).

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Cass. pen. n. 11794/1990

La condotta esecutiva del delitto di cui all’art. 348 c.p. consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato. La norma tutela esclusivamente gli atti propri, riservati a ciascuna professione, e non anche quelli che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque, anche se abbiano connessione con quelli professionali. (Nella specie la corte di cassazione, annullando senza rinvio l’impugnata sentenza, ha deciso che l’uso di un timbro recante la qualifica «procuratore di istituto di credito», in calce ad atti di precetto intimati a creditori inadempienti, da parte di un soggetto non iscritto all’Albo dei procuratori legali, non integra la fattispecie prevista dall’art. 348 c.p., in quanto il precetto — essendo atto preliminare estrinseco al processo esecutivo e non costituendo atto introduttivo di un giudizio — può essere sottoscritto personalmente dalla sola parte intimante, a norma dell’art. 480 c.p.c. A identica negativa conclusione la corte è pervenuta per quanto concerne le pratiche di riabilitazione, in quanto l’art. 44 disp. att. c.p.p. 1930 stabilisce espressamente che la domanda di riabilitazione di cui agli artt. 178 c.p. e 597 c.p.p. 1930 è sottoscritta dall’interessato o da un suo procuratore speciale).

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Cass. pen. n. 59/1990

L’art. 348 c.p., che configura il reato di esercizio abusivo della professione, è una norma in bianco, che contiene un rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato; ne consegue che l’osservanza delle norme che disciplinano l’esercizio della professione tutelata è richiamata dalla norma incriminatrice al punto che le disposizioni attinenti la professione stessa sono recepite nel precetto penale.
Possono costituirsi parte civile le associazioni professionali, il cui interesse all’esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti in una delimitata area, coincide con l’interesse dello Stato a che la professione di cui si tratti sia esercitata soltanto da coloro che vi siano abilitati. In tale ipotesi, per quel che riguarda l’associazione professionale, al danno consistente nell’offesa all’interesse circostanziato preso a cuore dall’associazione medesima, si aggiunge il danno anche patrimoniale ad essa derivante dal reato di esercizio abusivo della professione a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti (nella fattispecie è stata riconosciuta l’ammissibilità dell’Associazione medici dentisti italiani, sezione di Forlì, a costituirsi parte civile nei confronti di numerosi odontotecnici della zona imputati del reato di esercizio abusivo della professione).

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Cass. pen. n. 1207/1985

Oggetto della tutela predisposta dall’art. 348 c.p. è costituito dall’interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. Ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti «propri» o «tipici» delle suddette professioni in quanto alle stesse riservati in via esclusiva e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all’esercizio professionale difettano di tipicità nel senso sopra indicato, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato. (Nella specie si è escluso la configurabilità del delitto di esercizio abusivo della professione forense nella diffida, rivolta ai debitori con lettera raccomandata dal titolare di un’agenzia di recupero crediti ad adempiere determinati debiti con la minaccia, in caso di rifiuto, di azioni giudiziarie ed a corrispondere, oltre al capitale, anche l’imposta di accredito e competenza).

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