Art. 348 – Codice penale – Esercizio abusivo di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23215/2025
Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, la condotta di colui che, senza essere abilitato all'esercizio della professione medica, esegua un intervento di circoncisione maschile "rituale" o culturale-etnica, posto che quest'ultimo, pur integrando un atto di disposizione del proprio corpo non espressamente vietato e non incompatibile con l'art. 5 cod. civ., deve essere qualificato un atto medico.
Cass. civ. n. 23196/2025
Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di mediatore immobiliare la condotta di colui che, senza essere iscritto nel registro della Camera di commercio di cui al comma 3 dell'art. 73 d.lgs. n. 59 del 2010 ed essendo già destinatario della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 3 febbraio 1989, n. 39, compia anche un solo atto tipico di mediazione.
Cass. civ. n. 33855/2024
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di colui che provveda, in un'unica occasione, ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa apposta in calce alla querela, trattandosi di un atto non esclusivamente riservato a detta professione, purché le modalità non siano tali da rivelare l'esistenza di un'attività organizzata o continuativa.
Cass. civ. n. 17164/2024
Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l'art. 11, r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.
Cass. civ. n. 3495/2024
In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.
Cass. civ. n. 47675/2023
Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna pronunciata in relazione all'atto di pignoramento di un natante redatto e depositato dall'imputato presso l'autorità marittima, finalizzato a dare impulso al fermo del bene, in quanto funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice).
Cass. civ. n. 5319/2023
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica il compimento di attività strumentalmente connesse agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuità e professionalità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di una casa di cura per anziani nella quale era stata accertata la predisposizione da parte dell'infermiere, in servizio all'atto del sopralluogo, della somministrazione di farmaci, non richiedente la competenza specifica della abilitazione infermieristica, da parte degli operatori sociosanitari in sua assenza).
Cass. civ. n. 19831/2022
Ai fini della confisca dell'immobile prevista all'art. 348, comma secondo, cod. pen. non è sufficiente che nello stesso sia esercitata l'attività illecita essendo invece necessaria la sussistenza di un nesso strumentale diretto ed esclusivo del bene con detta attività.
Cass. civ. n. 22779/2022
Il reato di esercizio abusivo della professione non ha natura di reato di evento rispetto al quale sia configurabile una posizione di garanzia del professionista abilitato (nella specie, socio e legale rappresentante di studio medico dentistico), rispetto al fatto illecito commesso da altri che egli sappia non essere munito di specifico titolo abilitativo, essendo necessario accertare, ai fini di una sua eventuale corresponsabilità, che egli abbia arrecato un contributo eziologicamente rilevante ex art. 110 cod. pen. alla condotta altrui, mediante l'offerta di un assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del soggetto non autorizzato.
Cass. civ. n. 24032/2022
Non è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica nella condotta di un infermiere professionale che, nel corso di un intervento, a richiesta del medico e sotto il suo personale ed esclusivo controllo, ponga in essere un'attività di supporto tecnico per sbloccare un dispositivo elettromedicale malfunzionante, senza agire, se non indirettamente, sulla sfera corporea del paziente, trattandosi di attività meramente ausiliaria che, pur se oggettivamente funzionale alla prestazione medica, non è "tipica" di essa.
Cass. civ. n. 8956/2022
In tema di esercizio abusivo di una professione, integra tale delitto la condotta di chi, senza essere iscritto né all'albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, eserciti, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, attività di specifica competenza della professione giornalistica.
Cass. civ. n. 28174/2021
Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica la condotta di chi, allo scopo di eliminare inestetismi, esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed apporti rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità. (Fattispecie relativa ad un intervento di rimozione di un tatuaggio effettuata mediante l'utilizzo della c.d. luce pulsata da un soggetto privo del titolo di dermatologo).
Cass. civ. n. 26294/2021
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività del socio di un centro di servizi, partecipato da associazioni di categoria, il quale curi gli adempimenti in materia lavoristica, di previdenza ed assistenza sociale per conto di piccole imprese, imprese artigiane e loro cooperative, in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la deroga al regime obbligatorio dell'albo professionale è prevista dall'art.1, quarto comma, legge 2 novembre 1979, n. 12, allo scopo di alleggerire i costi di gestione di imprese dalle ridotte dimensioni socio-economiche).
Cass. civ. n. 46963/2021
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione l'attività dell'avvocato, sospeso temporaneamente in via disciplinare dall'esercizio della professione forense, che abbia assistito la parte in un procedimento di conciliazione giudiziale dinanzi al giudice del lavoro.
Cass. civ. n. 21989/2020
In tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il professionista abilitato non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso dal soggetto non abilitato, sicché la responsabilità a titolo di concorso si fonda sulla consapevolezza dell'assenza del titolo ed il connesso assenso, anche tacito, all'esecuzione di atti professionali).
Cass. civ. n. 26113/2019
Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento o del processo penale, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione solo le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per avere sottoscritto e presentato un'istanza di sostituzione di misura cautelare, in quanto attività "tipica" di assistenza legale svolta in rappresentanza degli interessati, non firmatari dell'atto, integrante il reato anche se svolta in modo isolato e non abituale).
Cass. civ. n. 29667/2018
Integra "il fumus comissi delicti", relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.
Cass. civ. n. 33464/2018
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l'attività venga svolta con modalità tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista, consistito nella tenuta della contabilità aziendale e nella prestazione di consulenza del lavoro).
Cass. civ. n. 16566/2017
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 348 cod. pen. è norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la prestazione, da parte di un soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche, costituisse esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta, cui gli artt. 1 e 3 l. n. 56 del 1989 espressamente riservano le attività di abilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona).
Cass. civ. n. 14815/2017
Risponde di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.L.vo n. 74/2000) il soggetto che, d'intesa con gli autori delle dichiarazioni, fornisca ai medesimi, nell'ambito dell'attività di “esperto contabile” p Bene è ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) nella condotta costituita dalla somministrazione ad un cavallo, senza prescrizione del medico veterinario, da parte di soggetto privo di abilitazione professionale, di un farmaco antidolorifico, nulla rilevando in contrario che trattisi di farmaco c.d. “da banco”, acquistabile in farmacia senza necessità di ricetta medica. restata in loro favore, le fatture per operazioni inesistenti all'uopo fatte predisporre da terzi.
Cass. civ. n. 32987/2017
Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., tutela l'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Cass. civ. n. 39339/2017
Integra il reato di esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta qualunque attività, svolta da un soggetto non qualificato, che, a prescindere dall'impiego di una delle metodologie proprie di tale professione, abbia come presupposto la diagnosi di disturbi psichici del paziente e come obbiettivo la loro cura.
Cass. civ. n. 20281/2017
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, l'attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate, sulla base della valutazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente, caratterizzate da puntuali prescrizioni e previsioni, senza però appartenere alle categorie professionali che hanno specifiche competenze in tema di bisogni alimentari (medico biologo, farmacista, dietologo), trattandosi di materia che ha ricadute in termini di salute pubblica.
Cass. civ. n. 52888/2016
Costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, anche nel caso in cui l'agente, come nel caso in esame, abbia adottato lo stratagemma di far firmare l'atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato.
Cass. civ. n. 9725/2013
Integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (nella specie, occupandosi in particolare della compilazione della busta paga per conto di numerose aziende) in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un'associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell'art. 1, comma quarto, legge 2 novembre 1979, n. 12 senza possibilità di delega a terzi.
Cass. civ. n. 23843/2013
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, da parte del sociologo clinico, di atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata. (Fattispecie in cui l'imputato aveva compiuto interventi diagnostici e trattamenti terapeutici relativi a balbuzie e depressione).
Cass. civ. n. 11545/2012
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista).
Cass. civ. n. 43328/2011
L'esercizio abusivo della professione è un reato solo eventualmente abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. Ne consegue che per tale tipo di reati - i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare una scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi, i quali ben possono rientrare fra i reati scopo di un'associazione per delinquere.
Cass. civ. n. 13315/2011
Integra i reati di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di abusivo esercizio della professione medica la condotta consistente nell'operazione di integrale riempimento, da parte del titolare di una farmacia, dei dati relativi a ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e da quest'ultimo già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui i farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, da cui avevano ricevuto in consegna dei moduli regionali già firmati, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica).
Cass. civ. n. 10100/2011
Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di dottore commercialista la condotta del consulente del lavoro che presti attività di assistenza fiscale e contabile in favore di imprese e lavoratori autonomi.
Cass. civ. n. 14408/2011
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, senza la necessaria abilitazione, dell'attività di psicanalista.
Cass. civ. n. 27440/2011
Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, provveda all'autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo prima di aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.
Cass. civ. n. 24622/2010
Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione - a seguito delle modifiche normative apportate dal D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277 (relativo all'attuazione della Direttiva 2001/19/CE) alla legge n. 409/1985 (istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria) - il fatto del laureato in medicina e chirurgia che, avendo iniziato la propria formazione universitaria in medicina nel periodo di tempo ricompreso tra la data del 28 gennaio 1980 e quella del 31 dicembre 1984, risulti in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e sia iscritto all'albo degli odontoiatri per esercitare tale attività, previo superamento della prova attitudinale di cui al D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 386.
Cass. civ. n. 17893/2009
Risponde, a titolo di concorso,del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. (La Corte ha anche escluso che, nel caso di specie, la mancata specificazione, nel capo di imputazione, della condotta criminosa in concorso avesse leso l'esercizio del diritto di difesa, posto che all'imputata era stato comunque contestato di aver mantenuto in servizio con le mansioni di infermiera una persona priva di idoneo titolo abilitativo, fattispecie che in nulla differisce dall'ipotesi di concorso nel reato).
Cass. civ. n. 11004/2009
Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 c.p. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o a bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.
Cass. civ. n. 29435/2009
Commette reato l'avvocato che, non più iscritto all'albo, esercita in aula attività strumentali e manovali, sostituendo de facto il difensore originariamente nominato dal cliente. (mass. redaz.).
Cass. civ. n. 42790/2007
Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale — in considerazione della episodicità della condotta contestata — era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti «propri» della suddetta professione).