Cass. pen. n. 41142 del 19 novembre 2001

Testo massima n. 1


La condotta del delitto di cui all'art. 348 c.p. è integrata dal compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di un apposito provvedimento normativo che, per la professione esercitata dai dottori commercialisti e ragionieri, è costituito dall'art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto estranee al contenuto tipico della professione di commercialista la compilazione delle dichiarazioni di imposta e le attività rimesse agli amministratori di società commerciali, come la redazione dei bilanci).

Testo massima n. 2


La condotta esecutiva del delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) è integrata dal compimento di atti, riservati ad una professione, anche da parte di colui che sia stato il destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'albo adottato dagli organi competenti dell'organizzazione professionale, atteso che l'attualità dell'iscrizione attesta - nell'interesse generale - il possesso dei requisiti di probità e competenza tecnica necessari per l'esercizio della professione.

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