Cass. pen. n. 49116 del 22 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di reato di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 c.p., l'iscrizione all'albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche di quelle ausiliarie per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione (come ad. es. per l'odontoiatria, il radiologo o l'anestesista). Ne consegue che non incorre nel reato di cui all'art. 348 c.p. il medico chirurgo, abilitato all'esercizio della professione, che svolga attività, esclusiva o connessa, di fisioterapista.
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