Cass. pen. n. 2076 del 19 luglio 1996

Testo massima n. 1


L'attività di tatuaggio non è allo stato disciplinata da alcuna norma specifica né la stessa è riconducibile alle attività proprie della professione sanitaria: pertanto con riguardo alla medesima non è configurabile il reato di abusivo esercizio di una professione previsto dall'art. 348 c.p.

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