Cass. pen. n. 10116 del 24 settembre 1994

Testo massima n. 1


Il semplice trasporto di ammalati a mezzo di autoambulanza non rientra di per sè nel novero delle attività per le quali occorre una speciale abilitazione dello Stato e tantomeno costituisce esercizio di una professione sanitaria; sotto codesto profilo d'altro canto va considerato che la presenza a bordo dei mezzi utilizzati di attrezzatura sanitaria di emergenza non implica né fornisce prova di suo utilizzo da parte dei trasportatori.

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