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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3954 del 29 aprile 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3954 del 29 aprile 1997

Testo massima n. 1

L’inefficacia o l’illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei sigilli non esclude il delitto di cui all’art. 349 c.p., considerato che la norma richiede soltanto che l’apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell’autorità. Una volta che il vincolo sia apposto, a tutela dell’identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato [ proprietario, custode o terzo ] sino a che non venga formalmente rimosso dall’autorità competente. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato lamentava erronea applicazione della legge penale, sostenendo che non sussisteva il delitto di violazione dei sigilli dal momento che gli stessi [ ovverosia il sequestro penale relativo all’immobile adibito abusivamente ad albergo ] erano divenuti inefficaci per effetto della depenalizzazione della contravvenzione di cui all’art. 665 c.p. ].

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