Art. 349 – Codice penale – Violazione di sigilli
Chiunque viola i sigilli , per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [705, 752-762, 260, 261], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16984/2022
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 349 cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non esclude la penale responsabilità dell'imputato laddove i sigilli violati promanino da ordini dell'Autorità emessi in violazione di legge, posto che non contrasta con i principi di eguaglianza e ragionevolezza la scelta legislativa di differenziare la disciplina di tale delitto da quella della contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., in ordine alla quale il giudice è invece tenuto a sindacare la legittimità dell'atto.
Cass. civ. n. 8799/2020
Il reato di violazione di sigilli e configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349c.p. art. 349 - Violazione di sigilli c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica "in malam partem".
Cass. pen. n. 24276 del 31 maggio 2019
In tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, non essendo equipollente al positivo rilascio del medesimo permesso, non legittima l'inizio o la prosecuzione dei lavori su un immobile cui siano stati apposti i sigilli).
Cass. civ. n. 44288/2019
In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati. (Fattispecie in tema di ripresa dell'attività edilizia prima della materiale rimozione dei sigilli).
Cass. civ. n. 36705/2019
L'illecito amministrativo di cui all'art. 179 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che sanziona il conducente del mezzo che circoli con il cronotachigrafo manomesso o alterato, concorre con il reato di cui all'art. 349 cod. pen., non sussistendo un rapporto di specialità tra le dette disposizioni ai sensi dell'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto esse si distinguono quanto al soggetto attivo (limitato dalla norma amministrativa a "chi circola" o "al titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" il mezzo nelle condizioni dapprima indicate), alla condotta punita (in quanto la violazione del sigillo tipica della fattispecie penale interviene autonomamente e comunque prima della condotta contemplata dall'illecito amministrativo) e all'elemento soggettivo (circoscritto nel reato al solo dolo). (In motivazione, la Corte ha anche rilevato che le norme tutelano beni giuridici diversi, atteso che l'art. 179 del D.L.vo n. 285 del 1992 considera i rischi derivanti dalla circolazione stradale, mentre l'art. 349 cod. pen. mira a preservare l'identità della cosa cui fa riferimento il sigillo, precisando, tuttavia, che la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al principio di specialità).
Cass. civ. n. 43169/2018
Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui la conoscenza del sequestro è stata desunta dal rapporto di affinità esistente tra l'imputato e il proprietario del bene sottoposto a vincolo).
Cass. civ. n. 7371/2017
Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità.
Cass. civ. n. 5430/2017
Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., si configura anche quando la ripresa dell'attività edilizia sia avvenuta successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autorità giudiziaria ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione, atteso che sino a tale momento permane il vincolo di indisponibilità materiale del bene e l'efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.
Cass. civ. n. 1743/2017
In tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per la cui sussistenza è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente per garantire la conservazione o l'identità di un bene, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata.
Cass. civ. n. 39368/2015
Non integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l'indicazione del disposto sequestro a norma dell'art. 394, comma nono, reg. cod. strad. (In motivazione, la Corte ha osservato che la segnalazione dello stato di sequestro amministrativo, di cui alla disposizione citata, non costituisce un vincolo equivalente ai "sigilli", distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, solo in caso di necessità).
Cass. civ. n. 24684/2015
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 c.p., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato sufficiente la notifica all'imputato del provvedimento di sequestro di un immobile, oggetto di lavori abusivi, con contestuale nomina dello stesso a custode del manufatto ed espressa intimazione a non immutare lo stato dei luoghi).
Cass. civ. n. 3133/2014
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., anche nella forma aggravata dall'avere agito nella qualità di custode, non occorre che i sigilli siano già materialmente apposti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie in cui era stato apposto un cartello con l'indicazione dell'avvenuto sequestro).
Cass. pen. n. 34281 del 8 agosto 2013
Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.
Cass. civ. n. 35956/2010
Risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con terzi, il custode del bene in sequestro che non abbia adeguatamente vigilato sull'integrità dei sigilli apposti, a nulla rilevando il fatto che risiedesse in luogo diverso da quello ove era sito il bene in sequestro, non potendo valere detta circostanza come forza maggiore impeditrice dell'esercizio del dovere di vigilanza.
Cass. civ. n. 5385/2010
Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perchè questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Nella specie, i sigilli erano stati apposti dalla Polizia municipale ad una macchinetta da caffé e ad una scaffalatura in cui erano esposte bevande, all'interno di un pubblico esercizio nel quale si effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione).
Cass. civ. n. 31138/2008
Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano apposti solo su una parte della res sequestrata, in quanto l'apposizione dei medesimi è operata a tutela del vincolo che riguarda l'integrità e l'immodificabilità dell'intera res in sequestro ed investe qualsiasi attività che si svolga in sostanziale contrasto con il vincolo medesimo.
Cass. civ. n. 21918/2008
In tema di violazione dei sigilli, l'elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in esame, sub specie di dolo eventuale, per l'installazione di un prefabbricato su un'area oggetto di sequestro, in relazione alla quale era in precedenza intervenuto un provvedimento di dissequestro parziale riguardante i soli muri di recinzione ).
Cass. civ. n. 23128/2007
Il reato di violazione dei sigilli presenta natura plurioffensiva in ragione della sua idoneità a ledere, oltre che l'interesse della Pubblica autorità ad assicurare l'indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche un parallelo o concorrente interesse di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene. (Fattispecie nella quale la violazione dei sigilli apposti su manufatto abusivo e la conseguente prosecuzione dei lavori avevano arrecato danni al Comune, costituitosi parte civile onde ottenere il risarcimento degli stessi).
Cass. civ. n. 2028/2006
L'appropriazione di un bene ereditario, sul quale erano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario in possesso dei beni ereditari, e che abbia accettata l'eredità, configura il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 c.p., ma non anche quello di appropriazione indebita, atteso che questi diviene con l'accettazione proprietario del compendio ereditario. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che non riverbera sul principio di cui sopra l'eventuale successivo accertamento in sede civile della fondatezza dell'azione di rivendicazione promossa da un erede pretermesso, con conseguente revisione della proprietà dei beni ereditari).
Cass. civ. n. 17487/2006
In tema di violazione di sigilli, poiché per la regolarità della nomina a custode giudiziario non sono prescritte forme speciali di comunicazione della stessa, essendo sufficiente la realizzazione del risultato della effettiva conoscenza, sussiste l'ipotesi aggravata della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 c.p., nel caso in cui la nomina sia stata comunicata all'interessato per telefono.
Cass. civ. n. 6446/2006
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 c.p., (violazione dei sigilli) vanno qualificati quali sigilli anche i cartelli apposti sul luogo con la indicazione del provvedimento di sequestro, atteso che ciò che rileva è la funzione strumentale di identificare esattamente il bene e la intimazione a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa attentare alla indisponibilità della cosa.
Cass. civ. n. 13147/2005
Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona per il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l'assicurazione della cosa mediante i sigilli pur lasciando intatti i medesimi. Il momento di perfezionamento del reato può essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza: quindi si può ritenere, in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti.
Cass. civ. n. 45631/2005
Quando su un bene in sequestro venga commesso il reato di violazione dei sigilli, la nuova apposizione dei sigilli non richiede un ulteriore provvedimento giudiziale, stante la permanenza degli effetti del sequestro già disposto. (Peraltro, nel caso di specie, relativo ad un'ipotesi di illecito edilizio, le ulteriori infrazioni dei sigilli si erano anche concretate nella prosecuzione dei lavori abusivi, tanto da legittimare un altro provvedimento di sequestro e la riapposizione dei sigilli all'intero manufatto).
Cass. civ. n. 42900/2004
Oggetto della tutela penale nel delitto di violazione di sigilli è la forma simbolica apposta sulla res la quale manifesta la volontà dello Stato di assicurare una cosa mobile od immobile, al fine di evitare atti di disposizione o manomissione della stessa da parte di persone non autorizzate.
Cass. civ. n. 2600/2004
Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).
Cass. civ. n. 2636/2004
Integra il reato di cui all'art. 349 c.p. la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'azienda agricola, manometta alcuni contrassegni auricolari di bovini, in quanto le marche auricolari — che costituiscono il modo esclusivo ed ufficiale, mediante il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione — rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p., preordinati ad assicurare l'identità di un bene, posto che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla ratio della norma incriminatrice che è quella di consentire un'attività amministrativa preordinata al pubblico interesse e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni e sigilli identificativi.
Cass. civ. n. 26848/2004
In tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (nel caso di specie, al coniuge).
Cass. civ. n. 3416/2004
Non ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) allorchè i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di un bene ma adempiano alla diversa finalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attività commerciale non autorizzata.
Cass. civ. n. 24897/2003
In caso di violazione di sigilli, punita dall'art. 349 c.p., risponde della stessa il titolare dell'impresa individuale di smaltimento dei rifiuti, al cui centro di raccolti i sigilli risultavano apposti, sulla base del principio del cui prodest, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell'attività non possa che essere riferita al titolare della stessa, in assenza della prova della estraneità del medesimo alla attività illecita.
Cass. civ. n. 16000/2003
Il reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., è configurabile allorché si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, atteso che il sequestro dell'immobile, e la conseguente apposizione dei sigilli mirano ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto, tutelando la norma dell'art. 349 sia l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale.