Cass. pen. n. 35122 del 12 giugno 2024

Testo massima n. 1


REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI - Buona fede - Rilevanza scusante - Presupposti - Elemento positivo esterno determinante errore incolpevole dell'agente - Rilevanza dell'elemento negativo - Esclusione - Fattispecie.


In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 14077 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Cod. Navig. art. 1161
Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 1 com. 18
Legge 26/02/2010 num. 25 art. 1
Costituzione art. 27

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