Cass. pen. n. 9394 del 4 settembre 1992

Testo massima n. 1


La norma di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) si riferisce non solo agli ordini dati dall'autorità giudiziaria di apposizione di sigilli, ma anche a quelli emessi da qualunque pubblica autorità che abbia il potere di intervenire nei settori di sua competenza, come il sindaco in materia di edilizia. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso di imputato che aveva dedotto l'illegittimità dell'apposizione dei sigilli sia con riferimento all'oggetto del sequestro penale, sia con riferimento agli agenti che li avevano apposti, la S.C. ha rilevato che i verbalizzanti operarono su direttive impartite dal sindaco nell'espletamento di uno specifico atto di autotutela della pubblica amministrazione, emesso al fine di garantire la possibilità di esecuzione di ulteriori provvedimenti rientranti nella propria competenza e riguardanti la tutela del territorio).

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