Cass. pen. n. 35131 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Distinzione delle fasi rescissoria e rescindente - Esclusione - Giudizio rescissorio - Rito camerale - Ammissibilità.


In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente, con la conseguenza che il giudizio rescissorio può svolgersi con rito camerale anche nel caso in cui la sentenza della Corte di cassazione annullata sia stata pronunciata previa pubblica udienza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 17178 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis com. 4

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