Cass. pen. n. 3670 del 15 aprile 1993

Testo massima n. 1


Con la disposizione dell'art. 356 c.p. il legislatore ha voluto tutelare lo Stato, gli enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità contro le frodi commesse ai loro danni nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose od opere che sono necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali. E all'uopo ha utilizzato l'espressione «chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura» che, facendo identificare il reato in ogni inadempimento che sia effetto di malafede contrattuale, comprende, ovviamente, nella sua ampia accezione, senza che vi fosse bisogno di uno specifico richiamo, anche gli inadempimenti concernenti cose od opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio.

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