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Art. 356 — Frode nelle pubbliche forniture

Art. 356 — Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [ 32quater ].

La pena è aumentata [ 64 ] nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente [ 252 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 29788/2017

Il medico convenzionato con l’A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio e tale qualifica rimane inalterata anche quando il sanitario opera al di fuori dell’ambito territoriale assegnatogli, come avviene quando lo stesso esegue una visita o prescrive farmaci a cittadino residente “fuori regione”).

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Cass. pen. n. 6905/2017

Ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di “aliud pro alio”in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, sancito dall’art. 1375 cod. civ., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l’interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazionme del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo).

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Cass. pen. n. 38346/2014

Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell’agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

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Cass. pen. n. 27992/2014

Integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di “aliud pro alio”in senso civilistico. (Fattispecie relativa alla fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto).

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Cass. pen. n. 50334/2013

Il delitto di cui all’art. 356 cod. pen. presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva inesecuzione della prestazione, letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in esame, con riferimento ad una esternalizzazione di servizi regionali a favore di una società privata, in presenza di un singolo inadempimento costituito dall’essere stato un dipendente adibito ad una funzione diversa da quella pattuita).

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Cass. pen. n. 5317/2011

Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un “quid pluris”che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la consegna di “aliud pro alio”nelle forniture a numerosi comuni di apparecchi per la rilevazione automatica dell’infrazione al rosso semaforico, osservando che il mancato controllo della scheda preposta alla trasmissione del segnale alle telecamere di ripresa non fu dovuto a frode o ad errore, ma alla motivata convinzione dell’autorità amministrativa che l’accertamento tecnico sugli apparecchi in questione dovesse riguardare il solo dispositivo, con esclusione dei relativi accessori).

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Cass. pen. n. 22024/2010

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è configurabile anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilmento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice.
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando oggetto del contratto siano beni destinati alla P.A., si consuma nel momento e nel luogo della sua fraudolenta esecuzione, da identificarsi in quello in cui avviene la consegna della cosa.

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Cass. pen. n. 771/2007

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è reato di pura condotta e non di evento, sicché non è ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilità da causalità omissiva. (La Corte ha così escluso che il direttore di mensa di una società, appaltatrice dei servizi di ristorazione dei degenti e del personale di alcuni presidi ospedalieri, potesse rispondere per violazione degli obblighi di controllo inerenti alla funzione, e quindi per l’omesso impedimento della fornitura di generi alimentari di qualità diversa ed inferiore a quella prevista nel contratto di appalto, in contrasto con le prescrizioni del capitolato).

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Cass. pen. n. 26231/2006

In tema di frode nelle pubbliche forniture, il semplice inadempimento del contratto non integra il reato di cui all’articolo 356 c.p., richiedendo la norma un quid pluris cioè la malafede contrattuale e, dunque, la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (Fattispecie in cui si è ritenuto correttamente il reato de quo in una vicenda in cui erano stati consegnati a vari enti ospedalieri committenti dei materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita, sul rilievo che, essendosi verificata la consegna di aliud pro alio, la frode doveva apprezzarsi nell’aver taciuto la sostituzione dell’oggetto della fornitura — che, per di più, comportava per il fornitore il vantaggio di un prezzo minore — senza avvertire i committenti pubblici, che ben avrebbero potuto risolvere il contratto).

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Cass. pen. n. 32512/2004

In tema di appalti e forniture pubbliche, costituisce reato ai sensi dell’art. 356 c.p. la violazione del dovere civilistico di buona fede nella esecuzione delle obbligazioni e del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui l’appaltatore ometta di informare la P.A. su circostanze sopravvenute in corso di esecuzione dell’opera che comportino una modifica della prestazione oggettivamente intollerabile. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 34952/2003

Quando l’esecuzione di un contratto di pubbliche forniture è opera di un imprenditore è sufficiente a configurare l’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 356 c.p. il dolo generico costituito dalla consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, a meno che vengano scoperti ed allegati ulteriori elementi che attribuiscano all’oggettivo inadempimento una valenza colposa.

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Cass. pen. n. 36567/2001

La frode, costituente elemento caratteristico del reato di cui all’art. 356 c.p., non può consistere in un semplice inadempimento contrattuale, dovendosi invece ritenere necessario, per la sua sussistenza, un quid pluris, e cioè la malafede contrattuale, manifestata dalla presenza di espedienti maliziosi o di inganni da parte del fornitore, volti a far sì che l’esecuzione del contratto appaia, contrariamente al vero, come conforme agli obblighi assunti: condizione, questa, non ravvisabile allorché la mancata attuazione di quanto pattuito dipenda da una chiara, precisa e palese scelta, concordata o unilaterale che essa sia, mancando appunto, in tal caso, quella situazione di apparenza ingannatoria caratteristica della frode e dalla quale deriva la compromissione dell’interesse della pubblica amministrazione ad un leale soddisfacimento delle sue esigenze.

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Cass. pen. n. 1823/2000

In tema di reato di frode di pubbliche forniture, l’espressione «Commette frode», contenuta nell’art. 356 c.p., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell’autore di conseguire un indebito profitto dal danno patrimoniale che possa risentire l’ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l’illecito in esame è quello generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l’affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell’impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell’appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l’appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali).

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Cass. pen. n. 12947/1999

Il reato di frode in pubbliche forniture, per quanto riguarda la fornitura di opere, può consumarsi anche anticipatamente alla consegna dell’opera, quando la pubblica amministrazione abbia contestato alla parte, nel corso della esecuzione dell’opera, i vizi o le inadempienze contrattuali accertate. (Fattispecie in cui, nel corso della esecuzione dell’opera, era emerso che la stessa era stata realizzata con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto).

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Cass. pen. n. 12535/1999

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 356 c.p. non è necessario un comportamento fraudolento dell’agente, attuato mediante l’uso di raggiri, essendo invece sufficiente la semplice mala fede nell’esecuzione del contratto, ravvisabile nella consegna alla P.A. di aliud pro alio, il che si verifica non solo quando la cosa sia materialmente diversa per genere o specie da quella pattuita, ma anche quando essa presenti difformità qualitative intrinseche, tali da renderla in tutto o in parte inidonea alla funzione economico-sociale del contratto, quale conosciuta e voluta dalle parti contraenti. Il reato in questione è perciò caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, dal semplice dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite, senza che occorra anche il proposito dell’agente di conseguire un indebito profitto o di danneggiare l’acquirente. Ai fini, poi, della prova del suddetto elemento psicologico, quando l’esecuzione del contratto sia opera di un imprenditore commerciale, solo la scoperta o l’allegazione di ulteriori elementi, rispetto all’oggettivo inadempimento, possono valere a togliere significato a quest’ultimo e a valutare quindi il fatto come semplicemente colposo. Ciò in quanto le usuali regole di esperienza inducono a ritenere che, in presenza di adeguata preparazione professionale e di normale diligenza, l’esecuzione del contratto sia, nello stesso tempo, espressione della volontà e rappresentazione dell’evento da parte dell’imprenditore e dei suoi eventuali correi.

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Cass. pen. n. 11079/1999

Scopo della disposizione dell’art. 356 c.p. è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendo tale contratto al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. Tale finalità ricorre anche quando, per qualsiasi causa, il rapporto tra privato e pubblica amministrazione abbia avuto esecuzione di fatto per invalidità o inefficacia della fonte negoziale (come, per esempio, nei casi di violazione delle norme sulle procedure di scelta del contraente o delle disposizioni sulla forma dei contratti). Ciò a maggior ragione se il rapporto inter partes abbia avuto esecuzione in virtù di un contratto valido ed efficace per un determinato arco temporale e sia poi proseguito di fatto nei casi in cui l’invalidità o l’inefficacia abbiano colpito l’atto di rinnovazione.

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Cass. pen. n. 5102/1999

Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell’agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi: nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sarebbe, infatti, ipotizzabile il concorso tra i due delitti.

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Cass. pen. n. 5502/1996

Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico e cioè dalla coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono necessari perciò specifici raggiri né che i vizi della cosa consegnata siano occulti, ma è sufficiente la malafede nella esecuzione del contratto. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha precisato che l’imputato non poteva far valere a propria giustificazione il fatto che, in relazione alla specifica situazione di emergenza conseguente ad eventi sismici, il ministro competente avesse introdotto deroghe temporanee alla «invariabilità» dei beni da fornire senza preventivo assenso della committenza per la consegna di prefabbricati leggeri, una volta accertato che sarebbe stato facile reperire materiale corrispondente a quello ordinato).

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Cass. pen. n. 4011/1995

Sussiste il delitto di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) quando un’amministrazione comunale commissioni un impianto di incenerimento di «carni di scarto, residui patologici, rifiuti di macellazione, carogne di animali, ecc.», col patto dell’osservanza, nell’esecuzione dei lavori, delle «norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, da regolamenti e circolari vigenti», mentre l’impianto fornito (destinato non al solo incenerimento di «carogne», ossia di cadaveri di animali morti in decomposizione) non risulti conforme alle prescrizioni del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativo allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi ed alla delibera interministeriale 27 luglio 1984, dal momento che esso avrebbe dovuto servire anche per eliminare i rifiuti di lavorazioni industriali e di attività di servizi.

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Cass. pen. n. 11326/1994

Il delitto di frode nella pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l’art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. La condotta materiale punibile, ai sensi dell’art. 356 c.p., consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura; il reato si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, già nel corso della loro esecuzione, bastando a concretarlo l’inadempimento doloso che, senza attingere alla gravità della prestazione di aliud pro alio, attenga alla quantità o alle qualità anche non essenziali della prestazione dovuta.

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Cass. pen. n. 1425/1994

Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), non è necessario un comportamento fraudolento mediante l’uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell’esecuzione del contratto, ravvisabile nella consegna di aliud pro alio, il che si verifica non solo quando la cosa sia materialmente diversa per genere o specie da quella pattuita, ma anche quando presenti difformità qualitative intrinseche, tali da renderla del tutto inidonea alla funzione economico-sociale del contratto, quale conosciuto e voluto dalle parti contraenti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la consegna di carne parzialmente non commestibile, in quota comunque rilevante [ 20 per cento circa ], in un contratto di somministrazione per alimentazione di bambini, realizza un’ipotesi di aliud pro alio).
In tema di delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), non è automaticamente trasferibile sul piano del dolo la ricostruzione materiale di un’operazione oggettivamente ingannevole. Tuttavia, allorché, in simili casi, l’esecuzione del contratto sia opera di un imprenditore professionale, solo la riscoperta o l’allegazione di elementi ulteriori, che valgano a togliere significato indiziario all’oggettivo inadempimento, può indurre a valutare l’ipotesi del fatto colposo. Ciò in quanto le usuali regole di esperienza, che il giudice penale non può disconoscere, senza incorrere in un sostanziale rifiuto di giudizio, inducono a ritenere che, in presenza di adeguata preparazione professionale e normale diligenza esecutiva, l’esecuzione del contratto sia, nello stesso tempo, espressione della volontà e rappresentazione dell’evento da parte dell’imprenditore e dei suoi eventuali correi.

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Cass. pen. n. 3670/1993

Con la disposizione dell’art. 356 c.p. il legislatore ha voluto tutelare lo Stato, gli enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità contro le frodi commesse ai loro danni nell’esecuzione di contratti di fornitura di cose od opere che sono necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali. E all’uopo ha utilizzato l’espressione «chiunque commette frode nell’esecuzione di contratti di fornitura» che, facendo identificare il reato in ogni inadempimento che sia effetto di malafede contrattuale, comprende, ovviamente, nella sua ampia accezione, senza che vi fosse bisogno di uno specifico richiamo, anche gli inadempimenti concernenti cose od opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio.

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Cass. pen. n. 11373/1991

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 356 c.p., (frode nelle pubbliche forniture), non è necessario un comportamento ingannatorio mediante l’uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell’esecuzione del contratto, ovvero nell’adempimento degli obblighi contrattualmente assunti. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato nella consegna di aliud pro alio nella esecuzione di un contratto di somministrazione).

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Cass. pen. n. 3264/1991

Del reato di frode nelle pubbliche forniture, previsto dall’art. 356 c.p., può essere soggetto attivo anche colui il quale, pur non essendo la parte vincolata dal contratto di fornitura, abbia assunto l’obbligo di dare esecuzione, anche in parte, allo stesso contratto, incluso chi si sia obbligato a trasportare ed a consegnare all’ente pubblico la merce oggetto di un contratto stipulato tra questi ed un terzo. (Fattispecie relativa alla consegna ad una centrale del latte di latte in polvere ed acqua in luogo di latte fresco).

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Cass. pen. n. 2291/1986

Il reato di frode nelle pubbliche forniture si differenzia da quello di inadempimento di contratti di pubbliche forniture per la presenza dell’elemento della frode, che si presenta come astuzia o malizia diretta ad ingannare. Ne deriva che è configurabile il delitto di cui all’art. 356 c.p. quando l’opera venga compiuta non solo in dispregio e in violazione delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole stesse, bensì anche con il proposito (fraudolento) di fare in modo che essa appaia conforme alle menzionate clausole ed alla legge.

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Cass. pen. n. 9555/1983

Il reato di frode in pubbliche forniture si consuma al momento della fraudolenta esecuzione del contratto e cioè alla data dei verbali di ultimazione delle opere, a meno che la pubblica amministrazione, nel corso dell’esecuzione di esse, non abbia contestato alla parte i vizi o le inadempienze contrattuali, così realizzando un’ipotesi di consumazione anticipata del reato.

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Cass. pen. n. 10556/1982

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture non è escluso dal difetto di forma scritta del contratto. Il contratto di fornitura è soggetto alle norme del diritto privato: la mancata osservanza della forma scritta — di regola richiesta nei contratti in cui è parte la P.A. — determina la nullità o l’inesistenza del contratto medesimo, solo quando sia espressamente sancita. Tale sanzione non è prevista dalle norme che regolano l’attività della pubblica amministrazione nella stipulazione dei contratti di somministrazione.
Soggetto attivo del reato di frode nelle pubbliche forniture può essere anche il subfornitore. Tale qualità non consegue alla cessione di un contratto di fornitura o al consenso della P.A., posto che unico responsabile – sotto il profilo civilistico – della regolarità e tempestività dell’esecuzione dell’originario contratto rimane il contraente che ha stipulato l’accordo di fornitura con la P.A., ma si acquista dal soggetto che assume consapevolmente l’obbligo di fornire – parzialmente o per intero – ad altro soggetto, che ha stipulato il contratto, quanto a lui occorra, affinché possa adempiere al contratto medesimo.

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