Cass. pen. n. 3264 del 22 marzo 1991
Testo massima n. 1
Del reato di frode nelle pubbliche forniture, previsto dall'art. 356 c.p., può essere soggetto attivo anche colui il quale, pur non essendo la parte vincolata dal contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione, anche in parte, allo stesso contratto, incluso chi si sia obbligato a trasportare ed a consegnare all'ente pubblico la merce oggetto di un contratto stipulato tra questi ed un terzo. (Fattispecie relativa alla consegna ad una centrale del latte di latte in polvere ed acqua in luogo di latte fresco).
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