Cass. pen. n. 10556 del 9 novembre 1982
Testo massima n. 1
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture non è escluso dal difetto di forma scritta del contratto. Il contratto di fornitura è soggetto alle norme del diritto privato: la mancata osservanza della forma scritta — di regola richiesta nei contratti in cui è parte la P.A. — determina la nullità o l'inesistenza del contratto medesimo, solo quando sia espressamente sancita. Tale sanzione non è prevista dalle norme che regolano l'attività della pubblica amministrazione nella stipulazione dei contratti di somministrazione.
Testo massima n. 2
Soggetto attivo del reato di frode nelle pubbliche forniture può essere anche il subfornitore. Tale qualità non consegue alla cessione di un contratto di fornitura o al consenso della P.A., posto che unico responsabile - sotto il profilo civilistico - della regolarità e tempestività dell'esecuzione dell'originario contratto rimane il contraente che ha stipulato l'accordo di fornitura con la P.A., ma si acquista dal soggetto che assume consapevolmente l'obbligo di fornire - parzialmente o per intero - ad altro soggetto, che ha stipulato il contratto, quanto a lui occorra, affinché possa adempiere al contratto medesimo.