Cass. pen. n. 9555 del 12 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il reato di frode in pubbliche forniture si consuma al momento della fraudolenta esecuzione del contratto e cioè alla data dei verbali di ultimazione delle opere, a meno che la pubblica amministrazione, nel corso dell'esecuzione di esse, non abbia contestato alla parte i vizi o le inadempienze contrattuali, così realizzando un'ipotesi di consumazione anticipata del reato.