Cass. pen. n. 1823 del 16 febbraio 2000
Testo massima n. 1
In tema di reato di frode di pubbliche forniture, l'espressione «Commette frode», contenuta nell'art. 356 c.p., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l'illecito in esame è quello generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali).
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