Cass. pen. n. 22024 del 9 giugno 2010
Testo massima n. 1
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è configurabile anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice.
Testo massima n. 2
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando oggetto del contratto siano beni destinati alla P.A., si consuma nel momento e nel luogo della sua fraudolenta esecuzione, da identificarsi in quello in cui avviene la consegna della cosa.