Cass. pen. n. 36567 del 10 ottobre 2001

Testo massima n. 1


La frode, costituente elemento caratteristico del reato di cui all'art. 356 c.p., non può consistere in un semplice inadempimento contrattuale, dovendosi invece ritenere necessario, per la sua sussistenza, un quid pluris, e cioè la malafede contrattuale, manifestata dalla presenza di espedienti maliziosi o di inganni da parte del fornitore, volti a far sì che l'esecuzione del contratto appaia, contrariamente al vero, come conforme agli obblighi assunti: condizione, questa, non ravvisabile allorché la mancata attuazione di quanto pattuito dipenda da una chiara, precisa e palese scelta, concordata o unilaterale che essa sia, mancando appunto, in tal caso, quella situazione di apparenza ingannatoria caratteristica della frode e dalla quale deriva la compromissione dell'interesse della pubblica amministrazione ad un leale soddisfacimento delle sue esigenze.

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