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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19381 del 20 maggio 2005

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19381 del 20 maggio 2005

Testo massima n. 1

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: ne consegue che la verifica circa l’adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone innanzitutto l’accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all’esigenza di evidenziare la gravità dell’accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico. [ Alla luce del principio la Corte ha ritenuto di annullare la pronunzia di appello che aveva considerato diffamatoria l’espressione «frottole» attribuita dal giornalista alle dichiarazioni rese da una teste di accusa in un processo ].

Testo massima n. 1

In tema di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatti determinati, qualora venga invocata l’esimente del diritto di cronaca e di critica, il limite della continenza espositiva, oltre il quale detta esimente non può essere riconosciuta, va verificato anche con riguardo alla oggettiva verità o meno dei fatti attribuiti alla persona offesa, essendo lecito al giornalista riferire o commentare una notizia con termini anche particolarmente severi ed aspri quando questi siano comunque adeguati a rendere al lettore l’idea della gravità di un fatto realmente accaduto, specie nell’ipotesi in cui questo presenti profili di rilevante interesse pubblico. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in un caso in cui alla persona offesa, sentita come teste d’accusa in diversi procedimenti penali a carico di un noto uomo politico, era stato attribuito, in un articolo di stampa, il fatto di aver raccontato ai giudici delle «frottole», ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per non essersi i giudici di merito dati carico di verificare se il fatto anzidetto rispondesse o meno a verità ].

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