Art. 595 – Codice penale – Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente , comunicando con più persone , offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato , la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 41624/2025
In tema di diffamazione, l'esclusione della punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui l'imputato aveva inoltrato alla dirigenza della locale A.S.P. una missiva con la quale denunciava il direttore dell'U.O., presso il quale prestava servizio, di avere disposto il suo trasferimento per «vendette personali»).
Cass. civ. n. 37236/2025
In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, il quale richiede la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui.
Cass. civ. n. 37104/2025
Qualunque” - Esimente dell’esercizio del diritto di critica e satira politica - Configurabilità - Condizioni - Valutazione del contesto di riferimento - Necessità. In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritto di critica e satira politica nella condotta di chi, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'inoltrare agli uffici di un Comune una "e-mail" per denunciare il trattamento discriminatorio ed improprio da lui subito ad opera del Sindaco con riguardo alle limitazioni alla circolazione, abbia accostato quest'ultimo al personaggio cinematografico "Cetto La Qualunque", figura simboleggiante nell'immaginario collettivo il malcostume politico, in quanto l'impiego di tale appellativo in reazione ad un malinteso rigore nella gestione della sicurezza pubblica non è teso a svilire la figura umana e professionale del destinatario, ma, piuttosto, a criticarne l'operato tecnico-amministrativo evocando, in forma scherzosa e ironica, un personaggio notoriamente inesistente. (In motivazione, la Corte ha rimarcato che la protezione della reputazione di una personalità politica deve essere bilanciata con l'interesse alla libera discussione delle questioni politiche).
Cass. civ. n. 30525/2025
Integra il delitto di diffamazione l'esternazione, nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale, di espressioni lesive dell'altrui reputazione che siano del tutto avulse dal ragionamento strettamente attinente all'adozione del provvedimento medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto diffamatorie le espressioni contenute in un decreto del giudice per le indagini preliminari che, nel non convalidare il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, non aveva censurato le attività svolte dall'ufficiale di polizia nell'ambito delle indagini specificamente rilevanti, ma aveva espresso apprezzamenti denigratori in ordine alla persona, indicata con nome e cognome, definendola "iperattivista in grado di confondere la Procura con dichiarazioni maliziose", "immarcescibile", "dotato di capziose doti ingannevoli").
Cass. civ. n. 27853/2025
In tema di diffamazione, qualora la notizia abbia ad oggetto l'influenza delle forze politiche o di altri fattori sui mezzi di informazione, ai fini del giudizio sulla configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, occorre tener conto dell'esigenza, essenziale di uno Stato democratico, di assicurare un pubblico dibattito sul pluralismo informativo, sempreché le espressioni pronunciate non si traducano in un attacco aggressivo alla persona offesa privo di ogni giustificazione nel contesto della più ampia critica politica che si vuole veicolare ai cittadini. (Nella specie, la Corte ha affermato la sussistenza della scriminante relativamente ad espressioni contenute in un articolo, pubblicato su un giornale "on line", in tema di "lottizzazione" delle nomine dei vertici Rai, osservando che il lettore medio, dalla lettura complessiva del testo, avrebbe potuto comprendere la natura di critica politica anche delle affermazioni contestate come diffamatorie).
Cass. civ. n. 24349/2025
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Cass. civ. n. 13200/2025
In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Cass. civ. n. 34507/2024
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
Cass. civ. n. 31698/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, i requisiti della verità putativa e della continenza espressiva devono essere valutati con maggiore rigore nel caso di un editoriale, in ragione sia dell'autorevolezza dell'autore (che induce il c.d. lettore medio a riporre maggiore fiducia nel contenuto dell'articolo), sia del rilievo che assume tale contributo all'interno del giornale, circostanze dalle quali deriva una maggiore offesa alla reputazione della persona.
Cass. civ. n. 26919/2024
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
Cass. civ. n. 21869/2024
Ai fini della sussistenza del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima, sicché è privo di rilevanza penale l'aver qualificato, in cartella clinica, come "improprio" il ricovero di una paziente in un reparto ospedaliero. (In motivazione, la Corte ha precisato che la predetta annotazione da parte dell'imputato costituiva solo espressione di dissenso rispetto alla scelta del collega che aveva disposto il ricovero, non potendosi attribuire carattere denigratorio alla mera attribuzione ad altri di un errore).
Cass. civ. n. 15755/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore.
Cass. civ. n. 5701/2024
In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).
Cass. civ. n. 4105/2024
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.
Cass. civ. n. 3809/2024
L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).
Cass. civ. n. 40277/2023
In tema di diffamazione, non trova applicazione la formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., che postula la piena dimostrazione dell'esistenza del fatto attribuito al diffamato e che non è riconducibile alle cause di giustificazione o alle cause soggettive di non punibilità.
Cass. civ. n. 38755/2023
Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".
Cass. civ. n. 37618/2023
In tema di diffamazione militare, la diffusione di un messaggio offensivo in una "chat" dell'applicazione "whatsapp" non configura l'aggravante dell'uso di un "mezzo di pubblicità", trattandosi di strumento di comunicazione destinato a un numero ristretto di persone e privo della necessaria diffusività.
Cass. civ. n. 36530/2023
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo. (Nella specie - relativa a un caso in cui un questore aveva affermato che dovevano interpretarsi come un implicito invito a un gruppo di facinorosi a prendere parte a una manifestazione di protesta le dichiarazioni rese dall'organizzatore, il quale aveva preannunciato che non vi sarebbe stato un servizio d'ordine interno -, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la scriminante del diritto di critica, erroneamente incentrando il giudizio di verità sul contenuto estrinseco delle suddette dichiarazioni, anziché sul fatto che dalle stesse era stato indotto, consistente nell'agevolazione delle azioni violente ventilate dal gruppo sopra richiamato).
Cass. civ. n. 31726/2023
Integra il delitto di diffamazione la condotta del responsabile di un ufficio stampa che, su disposizione del suo autore, invii a varie testate giornalistiche, per l'eventuale pubblicazione, uno scritto lesivo dell'altrui reputazione, poiché la consapevole e volontaria divulgazione del documento è condotta eziologicamente funzionale all'ostensione delle notizie in danno della persona offesa.
Cass. civ. n. 24818/2023
In tema di scritti diffamatori pubblicati su un "blog", il "blogger" è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (La S.C. ha applicato detti principi con riferimento a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul "blog" del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto "blog" solo nel novembre del 2012).
Cass. civ. n. 24691/2023
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Cass. civ. n. 23893/2023
È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.
Cass. civ. n. 21892/2023
esercitata la sua influenza in ordine alla decisione riguardante il ministro, essendo stata invece appurata la circostanza della sua astensione).
Cass. civ. n. 20345/2023
In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").
Cass. civ. n. 19551/2023
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).
Cass. civ. n. 19303/2023
Nel caso in cui un medesimo fatto diffamatorio sia lamentato da più persone, ma soltanto alcune di queste siano ritenute effettivamente danneggiate e la difesa del dichiarante non sia stata specificamente indirizzata alla condotta di uno piuttosto che degli altri danneggiati, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali da parte di quei danneggiati la cui domanda non sia stata accolta.
Cass. civ. n. 16322/2023
In tema di diffamazione a mezzo d'opera cinematografica, la domanda volta ad ottenere l'eliminazione di scene ritenute offensive svolge sia una funzione di integrale riparazione del "vulnus" arrecato ad un diritto della personalità, sia una funzione di prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività "contra ius": ne consegue che, trattandosi di domanda non sovrapponibile a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ove il giudice non abbia provveduto sulla stessa, si configura un vizio di omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, limitandosi a provvedere in merito alla domanda risarcitoria, non si era pronunciata sulla domanda volta ad ottenere l'eliminazione di alcune scene di una "fiction" ritenuta diffamatoria del diritto alla reputazione di un magistrato).
Cass. civ. n. 13411/2023
In tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato; il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto superato il limite della continenza in una serie di "post" pubblicati in "twitter" da un ex senatore e contenenti espressioni lesive della funzione istituzionale svolta dalla Consob).
Cass. civ. n. 4242/2023
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia esimente, sotto il profilo della verità putativa della notizia, ove questa sia tratta da un procedimento disciplinare interno a una P.A., valido ed efficace al momento della sua divulgazione, trattandosi di un atto di investigazione interna, di rilievo pubblico sul quale il giornalista può fare legittimo affidamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una legittima espressione del diritto di cronaca in relazione ad una trasmissione televisiva nella quale il conduttore aveva riportato la notizia della sospensione dal servizio del ricorrente, medico, a seguito di una inchiesta amministrativa sull'assenteismo in ospedale, a nulla rilevando la successiva revoca del provvedimento, dovendo la verosimiglianza del fatto essere valutata al momento in cui ne è fatta divulgazione).
Cass. civ. n. 37383/2011
Integra il delitto di diffamazione, sotto il profilo della lesione della reputazione professionale dell'Ente, la divulgazione a mezzo stampa di false notizie in ordine a presunti contrasti tra i soci principali di una società commerciale.
Cass. civ. n. 7410/2011
Non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Cass. civ. n. 2739/2011
La competenza per territorio, per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito "web", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 22716/2010
L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 122, comma quarto, Cost. è limitata alle opinioni espresse e agli atti che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purché identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente né la comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui possano riferirsi.
Cass. civ. n. 9634/2010
Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto. (La S.C. ha affermato l'insussistenza della responsabilità, a titolo di diffamazione, nei confronti degli imputati, i quali determinatisi a rilasciare dichiarazioni per generica solidarietà, ignorando che le stesse fossero in realtà preordinate ad essere utilizzate in un procedimento disciplinare, avevano scritto una lettera alle competenti autorità, chiedendo l'inibizione dell'uso di dette dichiarazioni perché 'carpite'. In motivazione la S.C. ha ritenuto che il significato dell'espressione 'carpire', sinonimo di acquisire 'notizia con astuzia', costituisse la rappresentazione che si voleva fornire all'autorità superiore per giustificare la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni stesse e che dagli elementi acquisiti non era possibile escludere che quanto rappresentato nella comunicazione oggetto della imputazione rispondesse a verità).
Cass. civ. n. 6758/2009
Integra il delitto di diffamazione la condotta del datore di lavoro che indirizzi al proprio dipendente una lettera contenente espressioni offensive di cui informi anche il consiglio di amministrazione, in quanto il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Nella specie la lettera indirizzata al dipendente e resa nota al consiglio di amministrazione conteneva le seguenti espressioni: "appare penoso dover constatare l'utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro").
Cass. civ. n. 40359/2008
In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso la responsabilità dell'imputato a titolo di diffamazione per avere attribuito, comunicando con più soggetti, alla persona offesa una relazione sentimentale, in costanza di fidanzamento, con un altro uomo, ritenendo tale condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione).
Cass. civ. n. 30664/2008
Il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 e 595 c.p., per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale un articolo dal titolo «Terapeuti a quattro zampe » corredato della foto di una minore in compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per autismo o handicap psicomotorio ).
Cass. civ. n. 18799/2008
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di sindaco di un Comune, indirizzi una missiva al presidente della Provincia committente del servizio di pulizia delle strade definendo il servizio svolto dall'appaltatore come risultato di «menefreghismo » e di «scarsa professionalità » considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell'interesse dei cittadini, l'esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche.
Cass. civ. n. 3565/2008
Non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'ordine di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi.
Cass. civ. n. 30255/2005
In tema di diffamazione attribuita ad un parlamentare, non sussistono i presupposti di fatto per sollevare, da parte dell'A.G., conflitto di attribuzione a fronte di una delibera di insindacabilità emessa, ai sensi dell'art. 68 comma primo della Costituzione, dalla competente Camera, quando la suddetta delibera risulti basata sull'esistenza di un nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto, in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. (In applicazione di tale principio, la Corte, rilevando che anche l'invio di una lettera avente contenuto offensivo — purché strettamente legato alla materia con atti tipici della funzione parlamentare — rientra tra le modalità di espressione della funzione stessa, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado,che, non avendo apprezzato «con evidenza» una causa di proscioglimento nel merito, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di diffamazione, consistita nell'essersi il parlamentare prestato ad una diffusione di una lettera anonima contenente affermazioni diffamatorie nell'ambiente accademico ove il querelante era titolare di cattedra).
Cass. civ. n. 31728/2004
In tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595 c.p.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto sussistente il requisito della «comunicazione con più persone» in una lettera inviata dal presidente di un Tribunale ad un presidente della Corte di appello — nella quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale — la quale, ancorché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura «riservata personale» conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto).
Cass. civ. n. 32364/2002
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di un'intervista-rettifica alla persona offesa, che costituisce espressione dell'obbligo, penalmente sanzionato, di ristabilire prontamente la verità (ex art. 8 L. 8 febbraio 1948, n. 47), non riveste efficacia scriminante con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria.
Cass. civ. n. 29880/2002
In tema di diffamazione addebitata a soggetto investito di mandato parlamentare, deve escludersi che le prerogative connesse a tale mandato, con particolare riguardo a quella dell'insindacabilità delle opinioni, stabilita dall'art. 68 Cost., possano estendersi fino a coprire le affermazioni rese nel corso di interviste giornalistiche, atteso che, pur volendosi ritenere che l'esercizio del mandato parlamentare non sia circoscritto al solo ambito materiale istituzionalmente preposto allo svolgimento delle relative funzioni, la sfera delle guarentigie non può comunque riguardare l'attribuzione di fatti particolari, lesivi dell'onorabilità di terzi, al di fuori di qualsivoglia nesso pertinenziale con l'esercizio delle ordinarie attribuzioni ordinamentali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che l'affermazione, contenuta in una intervista resa da un parlamentare ad un organo di stampa, secondo cui un altro parlamentare suo collega sarebbe stato uso ad andare in giro armato nei locali della Camera di appartenenza sarebbe stata, di per sé, idonea a rendere configurabile il reato di diffamazione se, nella specie, essa non fosse stata invece giustificata dalla legittima finalità di meglio accreditare la riconosciuta esistenza di comportamenti minacciosi effettivamente subiti dall'intervistato, per ragioni politiche, ad opera del collega cui egli si riferiva). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 16195/2002
In tema di diffamazione attribuita ad un parlamentare, non sussistono i presupposti di fatto per sollevare, da parte dell'A.G., conflitto di attribuzione a fronte di una delibera di insindacabilità emessa, ai sensi dell'art. 68 comma primo della Costituzione, dalla competente Camera, quando la suddetta delibera risulti basata sul presupposto che l'imputato, pur al di fuori delle sedi istituzionali e non riportando esattamente quanto già esposto in dette sedi, abbia reso le dichiarazioni obiettivamente diffamatorie, nell'ambito dell'attività legittimamente volta a coltivare, con comizi, assemblee, dibattiti radiofonici o televisivi, il rapporto con i cittadini, allo scopo di ottenerne consenso per le sue iniziative politiche. (In applicazione di tale principio, la Corte — rilevando che, nella delibera di insindacabilità, era stato evidenziato che l'imputato, in Parlamento, si era reso promotore di iniziative volte a limitare i poteri della Magistratura inquirente ed aveva formulato censure in relazione ad ipotizzate interferenze di magistrati nella attività politica — ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, che aveva confermato la condanna dell'imputato, per diffamazione consistita nell'avere egli, nel corso di due trasmissioni televisive, accusato un procuratore della Repubblica di operare secondo logiche partitiche e di costruire «teoremi» politico-giudiziari).
Cass. civ. n. 1188/2002
In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 c.p.p. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa - con possibilità di costituirsi parte civile e di proporre la impugnazione sopra specificata - ad un Consiglio dell'ordine degli avvocati, avendo il giornalista formulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di «migliaia di avvocati», appartenenti al predetto ente, ed avendone indicati alcuni come «manutengoli della camorra»).
Cass. civ. n. 4678/2000
In tema di diffamazione addebitata ad un soggetto rivestente la qualifica di parlamentare, la non perseguibilità del soggetto per le opinioni espresse richiede che tali opinioni siano strettamente connesse con la funzione pubblica esercitata. Detta funzione può ovviamente essere espletata anche al di fuori delle aule del Parlamento e può certamente consistere nella attività politica che si svolge nel corso di un comizio, durante il quale il deputato illustrati le sue iniziative parlamentari e ricerchi, per la buona riuscita delle stesse, il sostegno dei cittadini. Invero, il momento di mediazione tra la istituzione parlamentare e l'opinione pubblica o il corpo elettorale, cui il politico deve rendere conto, deve ritenersi strettamente connesso alla funzione parlamentare e, quindi, tutelata dalla causa di non punibilità di cui all'art. 68 comma 1 della Costituzione. (Fattispecie in cui, nel corso di un comizio, un deputato aveva adoperato espressioni ingiuriose a carico di magistrati impegnati, in Sicilia, nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Nello stesso periodo temporale, l'uomo politico aveva formulato più interrogazioni parlamentari, criticando la gestione, da lui ritenuta non corretta, della Procura di Palermo. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha ravvisato nel comportamento dell'imputato una attività volta alla ricerca del consenso popolare necessario per sostenere le sue iniziative parlamentari).
Cass. civ. n. 3477/2000
In tema di diffamazione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché, il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascende ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
Cass. civ. n. 2128/2000
In materia di diffamazione a mezzo stampa, se può dunque affermarsi, in via di principio, che la aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e dunque che la satira è incompatibile col metro della verità, essa non si sottrae invece al limite della continenza, poiché comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio. Pertanto, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica.
Cass. civ. n. 8742/1999
In tema di condotta diffamatoria attribuibile ad un parlamentare, il giudice, in presenza della dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espressa da parte del ramo parlamentare di appartenenza, deve applicare la causa di non punibilità, salvo che intenda sollevare conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per l'arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale fra le espressioni ritenute diffamatorie e le prerogative parlamentari. Ed invero, il nesso funzionale della prerogativa parlamentare ha un duplice aspetto: uno soggettivo ed uno oggettivo. In primo luogo il fatto incriminato deve essere posto in essere per un interesse pubblico, nel senso che le espressioni diffamatorie possono ritenersi non punibili se poste in essere in un atto di funzione, e non se con esse il parlamentare aggredisce l'altrui reputazione per motivi del tutto personali. In secondo luogo il criterio sostanziale che permette di ritenere il nesso funzionale nello svolgimento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi forma e mezzo, di attività che, libera da fini personali, sia, per le motivazioni e per le questioni trattate, nell'interesse superiore della res pubblica, connessa o collegabile anche in via strumentale alla funzione parlamentare; quest'ultima va intesa come tramite fra la società civile e la comunità politica, capace di contribuire, anche con denunzie di ritenute lesioni di diritti di libertà, ad alimentare il dibattito ed il confronto politico-parlamentare su temi di interesse generale. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di sollevare conflitto di attribuzione in quanto ha riconosciuto il nesso funzionale nelle dichiarazioni di un parlamentare che aveva fatto riferimento ad un suicidio in carcere ed al suo collegamento con le modalità d'inchiesta a carico del detenuto).
Cass. civ. n. 7551/1999
In tema di diffamazione commessa mediante scritti, il requisito della comunicazione con più persone non sussiste qualora la propagazione dell'offesa, contenuta in una lettera diretta ad un determinato soggetto, non sia voluta dall'agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario. (Fattispecie relativa ad una missiva, indirizzata al presidente del consiglio degli avvocati, contenente richiesta di azione disciplinare per pretese violazioni deontologiche, desumibili solo dagli allegati alla raccomandata, recante la scritta «riservata-personale» e recante, tra l'altro, la richiesta di ottenere, direttamente dal destinatario, una nota di risposta).
Cass. civ. n. 12744/1998
In tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione, tra cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa. (Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa in danno della Congregazione dei Testimoni di Geova).
Cass. civ. n. 11667/1997
In tema di reati commessi da parlamentari, gli atti c.d. “di funzione” — quegli atti, cioè, che, compiuti da parlamentari in relazione a tale specifica qualità, si rendono insindacabili anche da parte dell'autorità giudiziaria perché espressione della loro indipendenza ed autonomia — sono soltanto quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni), compiuti nei vari organi parlamentari o para-parlamentari (gruppi), con l'esclusione di quelle attività che, pur latamente connesse con l'esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l'attività politica extraparlamentare esplicata all'interno dei partiti. Ne consegue che non possono farsi rientrare nell'attività coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità, tutte quelle manifestazioni di pensiero che — espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio-televisive, o durante lo svolgimento di scioperi — non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere da persona fisica che è “anche” membro del Parlamento.
Cass. civ. n. 6793/1997
In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e cioè con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. Ed invero la citata disposizione — nello stabilire tale competenza — menziona i «reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato», indipendentemente dalla persona che li abbia commessi; l'espressione ulteriore contenuta nella norma — e cioè «si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» — riguarda il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato: ne segue che, quando nel comma quinto dell'art. 30 della suddetta legge n. 223 del 1990 si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, «i reati di cui al quarto comma», questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato commesso da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo, che dovrà essere giudicata dal tribunale, in relazione al richiamo all'art. 21 della legge n. 47 del 1948 contenuto nel comma quinto, nel cui circondario risiede la persona offesa.
Cass. civ. n. 1291/1996
Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive — secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa — valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto dei commi 1 e 4 della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest'ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l'art. 595 c.p. e le regole generali sulla competenza per territorio.
Cass. civ. n. 11664/1995
In materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica va riconosciuto nei confronti di personaggi la cui voce ed immagine abbia vasta risonanza presso la collettività grazie ai mezzi di comunicazione, anche quando si manifesti in forma penetrante e talvolta impietosa. (Fattispecie relativa alla critica delle modalità di conduzione di un programma televisivo di sport, «novantesimo minuto», con la quale il presentatore era stato indicato, tra l'altro, come «ottusamente aggrappato al “gobbo”, macchinetta che serve ad imbrogliare i telespettatori facendo loro credere che il conduttore non stia leggendo ...»).
Cass. civ. n. 9264/1992
In tema di diffamazione col mezzo della stampa per la configurabilità dell'ipotesi putativa dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca è necessario che l'agente abbia esaminato, controllato e verificato in termini di adeguata serietà professionale la notizia in rapporto all'affidabilità della relativa fonte d'informazione, rimanendo vittima di un errore involontario.
Cass. civ. n. 8848/1992
Il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non è sufficiente ad escludere l'idoneità a ledere la reputazione altrui. Anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all'attenzione del lettore, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Trattasi di indagine da effettuarsi caso per caso. (Indagine che nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, è completamente mancata).
Cass. civ. n. 8703/1992
Nei reati contro l'onore, la verità della qualifica o del fatto attribuito non elimina di per sé il carattere offensivo dell'azione; in ogni caso, però, i delitti di ingiuria e di diffamazione non sussistono quando l'offesa all'altrui personalità morale non risulti oggettivamente illegittima, ma sia invece giuridicamente lecita o penalmente indifferente per la presenza di cause di giustificazione, anche non codificate, quali sono, tra le altre, l'adempimento di un dovere, l'esercizio di diritti soggettivi o di facoltà legittime e il consenso dell'avente diritto. Con particolare riferimento alla diffamazione, alla stregua dell'art. 21 della Costituzione che garantisce a chiunque il diritto alla libera manifestazione del pensiero, nel caso di una persona che dia notizia di fatti veri offensivi dell'altrui reputazione, l'illegittimità dell'azione resta esclusa quando la facoltà di informazione risulti esercitata per necessità o comunque per ragioni che valgano a legittimarla, come possono essere l'interesse oggettivo alla comunicazione diffamatoria di colui che ne è l'autore e di coloro che ne sono i destinatari. (Fattispecie relativa a comunicazione diffamatoria ritenuta ingiustificata poiché fatta in un colloquio svoltosi non solo con persona interessata, ma con altre due persone estranee).
Cass. civ. n. 1477/1992
Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata che non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili.