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Art. 595 — Diffamazione

Art. 595 — Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente , comunicando con più persone , offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato , la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [ 5758bis ] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , ovvero in atto pubblico [ 2699 ], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [ 342 ], le pene sono aumentate.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 16751/2018

In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod.pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook). (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria).

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Cass. pen. n. 7859/2018

Esula dai limiti del corretto esercizio di critica politica e dà luogo alla configurabilità del delitto di diffamazione con l’aggravante della finalità di discriminazione razziale l’espressione “rassegni le dimissioni e se ne ritorni nella giungla dalla quale è uscita”, pubblicamente rivolta ad un esponente politico di provenienza africana a commento di talune non condivise proposte di legge dal medesimo avanzate.

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Cass. pen. n. 50187/2017

Sussiste il reato di diffamazione nel caso in cui un “blogger”, nel dare la notizia della morte di un esponente apicale di un sodalizio mafioso, adopera espressioni tese ad umiliare e a ricoprire di disprezzo la persona del defunto, in quanto esula dai limiti del diritto di critica l’accostamento di quest’ultimo a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell’ordinamento costituzionale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva ritenuto non costituire reato l’accostamento del criminale defunto ad “un gran bel pezzo di merda”).

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Cass. pen. n. 22193/2017

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina e, qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l’effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, ove l’effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l’onere di accertarne la rispondenza al vero. (Fattispecie in cui l’articolo oggetto della contestazione era stato frutto di accostamenti tra alcune affermazioni rese sul blog dalla persona offesa e l’esistenza di criminalità nella città di Brindisi, con l’effetto di aver determinato in concreto l’attribuzione alla P.O. di opinioni e giudizi sui cittadini della città di Brindisi che invece non risultava aver espresso).

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Cass. pen. n. 16108/2017

In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone anche quando le frasi offensive sono pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori.

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Cass. pen. n. 4873/2017

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook”integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza anche dell’aggravante di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1948).

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Cass. pen. n. 2200/2017

Costituisce legittima espressione del diritto di critica, tale da escludere la punibilità del fatto, l’uso, da parte del preside di istituto, dell’espressione “futili e superficiali”, in risposta alle considerazioni contenute nella lettera di un insegnante inviata in precedenza agli stessi destinatari.

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Cass. pen. n. 50659/2016

È da escludersi che il termine “omosessuale” abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in passato, essendo entrato nell’uso comune. A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione assume infatti un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato.

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Cass. pen. n. 42755/2016

In tema di diffamazione tramite intervista televisiva diffusa successivamente su rete internet, sussiste la responsabilità penale del giornalista che non manifesti distacco dalle affermazioni dell’intervistato che risultino prive di verosimiglianza e tali da indurre discredito sulla persona offesa. (Nella specie, in cui l’intervistato aveva dichiarato che, per ottenere un mutuo quale vittima di estorsione, aveva dovuto versare denaro al rappresentante di un’associazione proprio a tutela delle vittime di estorsione ed usura, la Corte ha disatteso l’argomento difensivo secondo cui si trattava di intervista “in diretta”con impossibilità di intervenire, precisando, peraltro, che tale responsabilità non sarebbe stata esclusa neppure in quest’ultimo caso, in quanto il giornalista sarebbe stato comunque tenuto ad intervenire con richieste di chiarimenti e precisazioni, dopo essersi reso conto della offensività delle dichiarazioni).

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Cass. pen. n. 41671/2016

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, ovvero in condotte lesive della reputazione professionale e dell’intangibilità della sfera di onorabilità del pubblico ministero, in quanto ogni provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, purché questa non si risolva in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto intrinsecamente offensive – senza dunque necessità di approfondimenti sull’elemento soggettivo del reato – le dichiarazioni fatte dall’imputato, di professione avvocato, ad un incontro pubblico su fatti di grave allarme sociale, secondo cui il pubblico ministero competente “voleva chiudere l’indagine in un sol modo, prima ancora di cominciarla”, conducendo una “pseudo-indagine”, in quanto intese ad attribuire al medesimo l’esercizio del proprio ruolo professionale sulla scorta di un’idea preconcetta).

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Cass. pen. n. 33287/2016

Il reato di diffamazione, non consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell’altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona offesa, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la possibile concorrenza di più giudici derivante dalla cognizione dell’informazione offensiva da parte di più persone può essere risolta mediante l’applicazione delle regole suppletive previste dall’art. 9 cod. proc. pen.).

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Cass. pen. n. 24065/2016

Il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione a delle generiche affermazioni offensive, pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica, caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni riferiti ad asserite caratteristiche degli abitanti di una zona del territorio nazionale).

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Cass. pen. n. 24431/2015

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook”integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

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Cass. pen. n. 18170/2015

In tema di delitti contro l’onore, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all’art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.

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Cass. pen. n. 2784/2015

In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 595 cod. pen.

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Cass. pen. n. 39986/2014

In tema di diffamazione, la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale integra il reato di cui all’art. 595 c.p., non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di tali fatti ancorché veri.

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Cass. pen. n. 11895/2014

Per procedere al sequestro preventivo di un sito “internet”in cui siano stati pubblicati messaggi e commenti a carattere diffamatorio è necessaria una potenzialità offensiva del sito in sé, non individuabile nello sviluppo di un “blog”di libera informazione, che rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del sito. (Nella fattispecie terze persone avevano utilizzato il “blog”, gestito dall’indagato, per diffondere “post”offensivi nei confronti di politici locali).

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Cass. pen. n. 4031/2014

In tema di diffamazione, è configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica nel caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda – a mezzo “e mail”- la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine, con l’accusa di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del d.p.r. n. 328 del 2001, enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell’offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario.

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Cass. pen. n. 49782/2013

In tema di diffamazione a mezzo stampa addebitata ad un membro del Parlamento, una volta che sia stata deliberata dalla Camera di appartenenza l’insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, il giudice ordinario non può che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, ma non gli è consentito assumere una determinazione opposta sull’applicabilità della scriminante di cui all’art. 68 Cost..

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Cass. pen. n. 40930/2013

In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica.

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Cass. pen. n. 38962/2013

In tema di diffamazione, sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale nel caso in cui il segretario di un’organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori indirizzi una missiva a vari dirigenti amministrativi, con cui si censurano le scelte del direttore medico responsabile di un servizio di un’Azienda USL, in materia di espletamento di tale servizio, ponendone in dubbio la regolarità e denunciando favoritismi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nella missiva fossero rilevabili, da un lato, espressioni non già con carattere di aggressione personale, bensì funzionali allo svolgimento della rappresentanza dei lavoratori coinvolti, dall’altro, l’utilizzo di modalità di estrinsecazione del diritto di critica entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre).

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Cass. pen. n. 28502/2013

In tema di diffamazione a mezzo stampa e con riferimento ad un articolo avente la forma dell’intervista, l’esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta all’intervistatore non solo quando vi è l’interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell’intervistato in relazione alla sua notorietà, ma anche quando sia il soggetto offeso dall’intervista a godere di ampia notorietà nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di cronaca per un giornalista che aveva intervistato un soggetto che aveva riferito fatti e giudizi oggettivamente offensivi nei confronti di un presidente del comitato locale della croce rossa italiana, connessi alla gestione del medesimo ente).

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Cass. pen. n. 5781/2013

In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora si verifichino successive edizioni di un libro, recanti riferimenti diffamatori, ciascuna di esse assume carattere autonomo, siccome dotata di propria, se non di rinnovata valenza lesiva, essendo, per sua natura, diretta ad una platea sempre nuova di lettori, ovviamente diversa da quella che ha letto la prima edizione. Ne consegue che, in tal caso, le distinte fattispecie di reato, integrate dalle successive edizioni del testo e suscettibili in astratto di essere avvinte dal vincolo della continuazione, mantengono la loro autonomia ai fini del computo della prescrizione, il cui termine può ben essere decorso per talune di esse con conseguente estinzione dei relativi reati ed, invece, tuttora in corso per le edizioni più recenti.

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Cass. pen. n. 43184/2012

Nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all’attività economica svolta dall’ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto attinente al concetto di reputazione la divulgazione a mezzo stampa della falsa notizia che, presso l’esercizio commerciale, era stato accoltellato un buttafuori ad opera di un cliente).

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Cass. pen. n. 21867/2012

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore che sia anche l’autore dell’articolo diffamatorio risponde del reato previsto dall’art. 595 c.p. e non anche di quello di omesso controllo di cui all’art. 57 dello stesso codice.

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Cass. pen. n. 43264/2011

In tema di diffamazione a mezzo di giornale televisivo, l’immediatezza della notizia non legittima il sacrificio dell’accuratezza del controllo in ordine alla verità della notizia e all’affidabilità della fonte, in quanto il sacrificio della reputazione è giuridicamente accettabile se giustificato dall’esigenza di esercitare un diritto di pari livello costituzionale, ontologicamente confliggente, come la libertà di manifestazione del pensiero; non è, invece, accettabile se giustificato dall’esigenza di diffusione e di ascolto o meri scopi di concorrenza ampliando l’area di lettori od utenti, trattandosi di esigenze preordinate a soddisfare scelte imprenditoriali di carattere commerciale che non sono prevalenti sui diritti della persona, ex art. 2 e 3 Cost. e sono estranee all’area di tutela dell’art. 21 Cost., posto a fondamento dell’esimente del diritto di cronaca. Ne deriva che la notizia può e deve essere ritardata, in favore del controllo della verità, anche a costo della diminuzione di lettori ed utenti, in conformità con l’interesse pubblico alla informazione, considerato che i cittadini non hanno interesse a conoscere notizie veloci ma non corrispondenti al vero.

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Cass. pen. n. 42155/2011

Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell’articolo a propria firma modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell’accusa contestata – consistente nell’aver compiuto atti sessuali a pagamento con una minorenne (art. 600 bis, comma secondo c.p.) – attribuendo al soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, c.p.), non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù dell’omogeneità dell’addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è oggettivamente diversa e ben più grave di quella effettivamente contestata, come evidenziato dalla difformità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose.

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Cass. pen. n. 37383/2011

Integra il delitto di diffamazione, sotto il profilo della lesione della reputazione professionale dell’Ente, la divulgazione a mezzo stampa di false notizie in ordine a presunti contrasti tra i soci principali di una società commerciale.
Integra il reato di diffamazione la condotta lesiva dell’identità personale, intesa come distorsione, alterazione, travisamento od offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell’individuo o della persona giuridica, quando viene realizzata mediante l’offesa della reputazione dei soggetti medesimi.

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Cass. pen. n. 29221/2011

Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del “forward”a pluralità di destinatari.

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Cass. pen. n. 26133/2011

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione di “stampa”di cui all’art. 595 comma terzo c.p. vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, come i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la configurabilità del reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia di persone, mentre è del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il numero di copie ottenuto. (Fattispecie relativa alla diffusione di un volantino contenente frasi oscene ed offensive nei confronti della vittima ed affisso nelle cabine telefoniche della città dove la stessa viveva).

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Cass. pen. n. 23222/2011

Sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere “ex lege”portato a conoscenza di altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che l’autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; in tal caso, tuttavia, occorre valutare la possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p.. (Nella specie la S.C., pur ritenendo infondato il motivo di ricorso proposto dal PG circa l’inesistenza dell’elemento della comunicazione con più persone, ha ritenuto rilevabile “ex officio”, anche in sede di legittimità, la possibile sussistenza di una esimente, disponendo, di conseguenza, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata).

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Cass. pen. n. 15060/2011

In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di critica nei confronti degli imputati che avevano affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini un comunicato in cui contestando la posizione dissenziente di un iscritto alla C.G.I.L. lo si definiva ‘notoriamente imbecille’.

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Cass. pen. n. 7410/2011

Non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).

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Cass. pen. n. 7408/2011

L’integrazione del reato di diffamazione non richiede che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti.

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Cass. pen. n. 4938/2011

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad hominem”. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di un vice presidente della provincia il quale aveva rilasciato dichiarazioni su un corteo organizzato da Forza Nuova stigmatizzando il fatto “che spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l’antisemitismo”, dichiarazioni riportate virgolettate dall’articolista).

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Cass. pen. n. 4558/2011

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell’articolo attribuisca alla persona offesa – nei cui confronti penda un procedimento penale – una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione; né, a tal fine, rileva l’estraneità del titolo al resoconto giudiziario esposto nell’articolo, in quanto il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell’articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto. (Nella specie il testo dell’articolo riferiva di un procedimento penale relativo ad irregolarità verificatesi nella sperimentazione della terapia oncologica Di Bella, avente per oggetto l’ipotesi di reato di cui all’art. 443 c.p., per avere somministrato ai pazienti farmaci con composizione diversa da quella indicata nei protocolli della terapia Di Bella mentre il titolo era del seguente tenore.”così hanno truffato Di Bella”. La S. C. ha ritenuto che il termine ‘truffa contenuto nel titolo non trovava alcuna corrispondenza nel procedimento penale di cui riferiva l’articolo in questione).

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Cass. pen. n. 3676/2011

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l’autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale.

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Cass. pen. n. 3047/2011

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l’offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia ‘contenutà (requisito della ‘continenzà) nell’ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell’agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza. (Fattispecie in cui un consigliere regionale aveva affermato in intervista rilasciata a un quotidiano – con riferimento alla scarcerazione di numerosi stranieri arrestati per violazione della legge sugli stupefacenti – “non è la prima volta che a Bergamo si butta all’aria per cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell’ordine”e “a questo punto certi magistrati, anziché pensare a ‘resistere, resistere, resisterè dovrebbero pensare a lavorare, lavorare, lavorare”, aggiungendo l’invito a riflettere “tra uno sciopero e l’altro sullo stato d’animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di stupefacenti).

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Cass. pen. n. 2739/2011

La competenza per territorio, per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito “web”, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma secondo, c.p.p.

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Cass. pen. n. 1914/2011

Ai fini dell’accertamento della sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia l’estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono, sia la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni. (Fattispecie relativa al termine “assassino”attribuito all’autore dell’omicidio in danno del filosofo Giovanni Gentile).

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Cass. pen. n. 43024/2010

È configurabile la causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, costituita dall’esercizio del diritto di cronaca, nel caso in cui la notizia pubblicata riguardi episodi di violenza consumati in ambito familiare, in quanto, pur trattandosi di fatti attinenti la sfera privata, sussiste un interesse pubblico alla divulgazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l’uso della violenza in ambito familiare è circostanza esecrabile, in alcun modo lesiva della “privacy”, sicché la divulgazione della notizia ha un indubbio riflesso sociale).

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Cass. pen. n. 38096/2010

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la riproduzione, nell’ambito di un’inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni, in passato già diffuse da altri, che rechino frasi offensive della reputazione dei soggetti coinvolti nella detta inchiesta, quando il precedente storico assuma una funzione meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale; l’attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente fare le proprie scelte, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l’altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall’attualità dell’interesse alla pubblicazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di cronaca e, quindi, affermato la responsabilità, in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 57 c.p., rispettivamente del giornalista e del direttore – relativamente ad un articolo pubblicato su un quotidiano e dedicato ad una inchiesta sui concorsi universitari a cattedra, alcuni annullati dal Tar e all’origine di indagini avviate dalla locale Procura – per difetto di attualità dei fatti narrati, perché le espressioni incriminate riguardavano eventi risalenti a tre anni prima, ritenuti “tout court”privi di interesse sociale).

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Cass. pen. n. 37220/2010

In tema di reati contro l’onore, non sussiste la causa di giustificazione del diritto di critica politica qualora nel corso di una pubblica assemblea il Sindaco ed un consigliere di maggioranza accusino un consigliere di minoranza avvocato e promotore di un comitato preordinato ad impedire l’urbanizzazione di un’area verde sita nel centro abitato di avere indotto un cittadino, carpendone la buona fede, a sottoscrivere un ricorso amministrativo per impugnare una concessione edilizia relativa alla detta area verde, trattandosi di espressioni apertamente denigratorie della dignità e credibilità professionale della persona offesa e, dunque, inidonee ad assurgere alla dignità di legittima critica politica, in quanto, nella specie, l’interesse dell’opinione pubblica è quello di conoscere le ragioni delle parti politiche in contrasto sulla destinazione dell’area verde; né, d’altra parte, la contesa politica può svolgersi sul piano dell’invettiva personale, di guisa che per acquisire consensi in danno dei contraddittori sia lecito ad una parte politica diffondere in pubblico considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale nei confronti degli oppositori.

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Cass. pen. n. 36602/2010

In tema di delitti contro l’onore, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, riguarda le espressioni utilizzate, mentre la continenza non può essere evocata come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica, perché quest’ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l’interesse sociale a conoscerla. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 595 c.p., nei confronti dell’imputato – il quale, in qualità di primario di un ospedale, aveva riferito a una paziente che un medico di quella struttura non avrebbe più eseguito interventi chirurgici perché prossimo ad essere allontanato dall’azienda ospedaliera e ad un’altra paziente che la ragione dell’allontanamento era la produzione di danni gravi per la stessa azienda – ritenendo che la prima comunicazione era priva di contenuto offensivo e la seconda era scriminata sia per la verità dei fatti riferiti che per la continenza delle espressioni utilizzate).
In tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto è necessario che l’autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento.

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Cass. pen. n. 33994/2010

Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche.

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Cass. pen. n. 29730/2010

In tema di diffamazione, espressioni che trasmodino in un’incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell’utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell’esercizio del diritto di critica.

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Cass. pen. n. 27106/2010

L’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.

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Cass. pen. n. 22716/2010

L’immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell’art. 122, comma quarto, Cost. è limitata alle opinioni espresse e agli atti che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o “extra moenia”, purchè identificabili come espressione dell’esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente nè la comunanza di argomenti, nè un mero contesto politico cui possano riferirsi.

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Cass. pen. n. 19449/2010

Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica storica e politica nel caso in cui, con varie lettere indirizzate ad un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno dell’associazione ‘Forza Nuova’, svoltosi nella città di Trieste, utilizzando le espressioni ‘nazifascisti’ e ‘neonazisti’, in quanto, alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali (r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione), la qualità di ‘fascista’ non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.

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Cass. pen. n. 16284/2010

Non è applicabile l’aggravante di cui all’art. 595, comma quarto, c.p. (offesa recata ad un corpo giudiziario) nel caso in cui il soggetto attivo invii a diverse autorità un esposto-denuncia contenente espressioni offensive nei confronti di un magistrato, in quanto quand’anche l’offesa recata alla reputazione di un singolo magistrato, a causa dell’adempimento delle sue funzioni, possa riflettersi sull’intero ordine giudiziario, non vi è coincidenza tra la nozione di ‘corpo giudiziario’ e quella ben più ampia di ordine giudiziario, richiamata dall’art. 290 c.p. con riguardo al reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre, non potendosi attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l’istanza punitiva anche a nome dell’intero ordine giudiziario, mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di procedibilità della querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rappresentanza avrebbe dovuto proporre.

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Cass. pen. n. 16266/2010

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del soggetto passivo non è sufficiente avere riguardo al titolo dell’articolo diffamatorio ma è necessario estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi topografici che concorrono a comporlo e cioè: titolo, occhiello, eventuali foto, oltre al testo dell’articolo stesso, in quanto la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il lettore ricava dall’intero corpo delle notizie che la compongono, indifferente essendo la contiguità grafica delle varie componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato in prima pagina e quella del testo pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzione maggiore e prolungata dell’interessato alla notizia stessa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso – sulla base dell’assenza del requisito dell’identificabilità del diffamato, non essendo presente nella prima pagina del quotidiano in cui compariva il titolo alcun nome o foto – la responsabilità del giornalista e del direttore responsabile, rispettivamente a titolo di diffamazione e omesso controllo, per la pubblicazione di un articolo di stampa dal titolo “era lui il terrore delle prostitute”, dedicato come poteva comprendersi leggendo il corpo dell’articolo situato in una pagina interna del giornale a soggetto ben determinato).

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Cass. pen. n. 11897/2010

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca è configurabile qualora la notizia pubblicata sia vera anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto, purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato.

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Cass. pen. n. 9634/2010

Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto. (La S.C. ha affermato l’insussistenza della responsabilità, a titolo di diffamazione, nei confronti degli imputati, i quali determinatisi a rilasciare dichiarazioni per generica solidarietà, ignorando che le stesse fossero in realtà preordinate ad essere utilizzate in un procedimento disciplinare, avevano scritto una lettera alle competenti autorità, chiedendo l’inibizione dell’uso di dette dichiarazioni perché ‘carpite’. In motivazione la S.C. ha ritenuto che il significato dell’espressione ‘carpire’, sinonimo di acquisire ‘notizia con astuzia’, costituisse la rappresentazione che si voleva fornire all’autorità superiore per giustificare la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni stesse e che dagli elementi acquisiti non era possibile escludere che quanto rappresentato nella comunicazione oggetto della imputazione rispondesse a verità).

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Cass. pen. n. 7419/2010

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., la critica politica – che nell’ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi – deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza del delitto di cui all’art. 595 c.p. nei confronti degli autori di un articolo che indicava la persona offesa come promotrice e organizzatrice di una manifestazione per conto di un centro sociale e che affermava contrariamente al vero essersi trattato di una festa per la legalizzazione delle droghe svoltasi all’interno di un parco e durante la quale si sarebbe fatto abbondante uso di sostanze stupefacenti).

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Cass. pen. n. 6410/2010

In tema di diffamazione a mezzo stampa ricorre la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca qualora eventi storicamente veri siano stati rappresentati in forma giuridicamente non corretta. (Fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione).

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Cass. pen. n. 46107/2009

In tema di diffamazione, le critiche di scarsa professionalità e inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza. (Fattispecie relativa a diffamazione militare erroneamente ritenuta dal giudice di merito per la sola circostanza della pubblicazione di alcuni manifesti, nella città sede del corpo militare di appartenenza dell’agente e del superiore dichiaratamente offeso dal reato, che facevano riferimento a “inaudite prevaricazioni”e al mancato rispetto delle leggi perpetrati dall’ufficiale presunto diffamato).

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Cass. pen. n. 45051/2009

In tema di diffamazione a mezzo “mass media”- fermo restando che la libertà di stampa, espressione del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 Cost., comporta la compressione dei beni giuridici della riservatezza, dell’onore e della reputazione, peraltro, anch’essi, aventi dignità costituzionale, ex art. 2 e 3 Cost. – il riferimento a distanza di tempo, in sede di c.d. talk show televisivo, dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, consentito in chiave storica dell’evento nonché di critica all’operato degli inquirenti, comporta che l’obbligo deontologico del giornalista deve parametrarsi a criteri di rigore ancora maggiori dell’ordinario, nel senso che, ove permanga o si riattualizzi l’interesse pubblico alla relativa propalazione – che, in tal caso, deve essere bilanciato con il diritto all’oblio – ed esigenze di ricostruzione storica o artistica lo richiedano, la notizia deve essere accompagnata dalla doverosa avvertenza che le tesi investigative rimaste a livello di mera ipotesi di lavoro, non hanno trovato alcuna conferma o addirittura sono state decisamente smentite dal successivo sviluppo istruttorio, in quanto incombe sul giornalista il dovere giuridico di rendere una informazione completa e di effettuare, all’uopo, tutti i controlli necessari per verificare gli esiti di una data indagine.

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Cass. pen. n. 43403/2009

In tema di diffamazione, per la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l’onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo.

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Cass. pen. n. 30080/2009

Per la configurazione del concorso nel reato (art. 110 c.p.), il quale richiede che l’azione incriminata sia frutto di volontaria adesione alla condotta tipica altrui, occorre che il soggetto passivo non abbia chiesto ausilio all’ipotizzato concorrente nel reato, o che gli abbia dato un mandato di cui il mandatario abbia abusato, o almeno che ne sia stato dissuaso dal sottrarsi alla minaccia; con la conseguenza che in assenza di prove certe ed univoche che accertino la sussistenza di tali elementi, la condotta di colui che consegni una somma di denaro all’autore di un’estorsione in nome dell’offeso, non integra gli estremi del reato di concorso in estorsione (art. 110 e 629 c.p.).

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Cass. pen. n. 19396/2009

Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) la condotta di colui che invii una lettera al Presidente dell’Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l’elemento della comunicazione con più persone, che, d’altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario, considerato che la tutela richiesta all’Autorità non comporta necessariamente la diffusione della doglianza nell’ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può rispondere colui che si rivolge all’Autorità collegando la comunicazione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo prevista l’ipotesi colposa della diffamazione.

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Cass. pen. n. 10631/2009

In tema di diritto di critica giudiziaria, non è scriminante la condotta di attribuzione di parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva. (Fattispecie nella quale un opinionista televisivo aveva accusato un pubblico ministero di avere esercitato per ragioni politiche l’azione penale in danno di un noto imprenditore per il reato di finanziamento illecito ad un partito politico, e di non avere fatto altrettanto in relazione ai finanziamenti illecitamente ricevuti da altro partito politico antagonista; la Corte ha anche precisato che la scriminante postula comunque il rispetto del dovere di verità, laddove nella specie l’azione penale “de qua”era stata esercitata da altro pubblico ministero).

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Cass. pen. n. 6758/2009

Integra il delitto di diffamazione la condotta del datore di lavoro che indirizzi al proprio dipendente una lettera contenente espressioni offensive di cui informi anche il consiglio di amministrazione, in quanto il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Nella specie la lettera indirizzata al dipendente e resa nota al consiglio di amministrazione conteneva le seguenti espressioni: “appare penoso dover constatare l’utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro”).

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Cass. pen. n. 6046/2009

Non sussiste la responsabilità del gestore di un punto internet (cosiddetto “internet point”) a titolo di diffamazione per non avere impedito l’evento (art. 40, comma secondo, e 595 c.p.) qualora l’utente invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della posta elettronica inviata, ma gli è addirittura impedito di prenderne contezza – ex art. 617 quater c.p. che vieta l’intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici – mentre ha l’obbligo di identificare gli utenti che facciano uso del terminale ai soli fini della prova dell’utilizzazione e non per impedire l’eventuale reato.

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Cass. pen. n. 2066/2009

In tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell’opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell’autore del provvedimento stesso.

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Cass. pen. n. 1369/2009

In tema di diffamazione, il divieto di “excepio veritatis”, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 596, comma primo, c.p., non può trovare applicazione qualora l’autore del fatto incriminato abbia agito nell’esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p. e, quindi, non solo nell’ipotesi di diritto di cronaca spettante al giornalista ma in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità a titolo del reato di cui all’art. 595 c.p.- nei confronti di alcuni collaboratori di una società che avevano indirizzato ai clienti della stessa società una “e-mail”con la quale si attribuiva a quest’ultima l’inosservanza del contratto collettivo di lavoro e l’inadempimento degli obblighi retributivi – rigettando l’istanza di produzione documentale volta a dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nella missiva, senza avere motivatamente escluso che il messaggio di posta elettronica incriminato fosse stato inviato nell’esercizio di un diritto di critica; cfr. Corte cost. n. 175 del 1971).

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Cass. pen. n. 41283/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto alla creazione letteraria non può scriminare offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato o, comunque, facilmente identificabile e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non abbiano significative responsabilità individuali; né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d’espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia; d’altro canto, l’esercizio del diritto di critica scrimina l’offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l’esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni «gratuite » cioè non necessarie all’esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti.

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Cass. pen. n. 40359/2008

In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della “communis opinio”. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso la responsabilità dell’imputato a titolo di diffamazione per avere attribuito, comunicando con più soggetti, alla persona offesa una relazione sentimentale, in costanza di fidanzamento, con un altro uomo, ritenendo tale condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione).

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Cass. pen. n. 30664/2008

Il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l’immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 e 595 c.p., per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale un articolo dal titolo «Terapeuti a quattro zampe » corredato della foto di una minore in compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per autismo o handicap psicomotorio ).

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Cass. pen. n. 18799/2008

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di sindaco di un Comune, indirizzi una missiva al presidente della Provincia committente del servizio di pulizia delle strade definendo il servizio svolto dall’appaltatore come risultato di «menefreghismo » e di «scarsa professionalità » considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell’interesse dei cittadini, l’esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche.

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Cass. pen. n. 13880/2008

In tema di diffamazione, integra la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica politica l’espressione «protettori di illegalità » pronunciata da un consigliere comunale, in sede istituzionale riferita al periodo in cui taluni soggetti avevano ricoperto la carica di sindaco. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità penale del predetto consigliere a titolo di diffamazione ).

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Cass. pen. n. 13565/2008

Il reato di diffamazione oggettivamente configurabile nel fatto di definire taluno come «furfante » o «responsabile di furfanterie » può ritenersi scriminato in virtù dell’art. 51 c.p. quando detta definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si assumano compiute in contrasto con l’interesse collettivo.

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Cass. pen. n. 13550/2008

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che pronunci espressioni offensive inconsapevole del fatto di essere ascoltato dalla persona offesa e in presenza di una sola persona (nella specie la madre dell’offeso ), qualora egli non manifesti la volontà che le dette espressioni siano ulteriormente propalate, in quanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 c.p., è necessario che l’espressione offensiva sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto attivo ad essere riferita ad almeno un’altra persona che ne abbia successivamente conoscenza.

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Cass. pen. n. 9418/2008

Requisito del reato di disastro di cui all’art. 434 c.p. è la potenza espansiva del documento unitamente all’attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi).

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Cass. pen. n. 9084/2008

In tema di diffamazione, sussiste l’esimente del diritto di critica politica qualora, all’esito di una seduta consiliare, un consigliere comunale rivolga — dirigendosi verso la postazione della stampa — all’indirizzo di un collega di partito l’espressione ‘è un Giudà, considerato che il diritto di critica si concreta nell’espressione di un giudizio o di un’opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva ed, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica e che, nella specie, l’epiteto succitato trae origine dall’intendimento di portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta della parte civile di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo di appartenenza votando contro la delibera da questo proposta, nonostante nella pre-riunione non avesse sollevato obiezioni di sorta.

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Cass. pen. n. 3597/2008

L’intervista televisiva «in diretta» presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte «non filtrata» con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista l’esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della diffusione della notizia ed in particolare un’attività di verifica sulla fondatezza della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista la apprende dall’intervistato. Ne deriva che l’obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all’intervista «in differita» non è applicabile al giornalista che effettui l’intervista «in diretta» trattandosi di condotta inesigibile, posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce; tuttavia, il giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza in eligendo nel senso che nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, fermo restando l’obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell’intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.

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Cass. pen. n. 3565/2008

Non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell’ordine di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi.

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Cass. pen. n. 46295/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di cronaca, deve escludersi che questa possa operare al di là del limite segnato dall’attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica, da non confondere con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità «voyeristica» può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi ad una presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto).

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Cass. pen. n. 42085/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della responsabilità del giornalista che abbia pubblicato un esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica — con il quale si accusino alcuni magistrati del Pubblico Ministero di indagare allo scopo di screditare un personaggio politico — occorre accertare se detto giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisca contro il diffamato, posto che in quest’ultimo caso, in applicazione dell’art. 110 c.p., è configurabile a suo carico il concorso nel delitto di diffamazione per avere diffuso l’altrui testo diffamatorio, contribuendo in misura determinante alla consumazione del delitto in questione.

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Cass. pen. n. 36077/2007

Sussiste l’esimente del diritto di critica qualora — con una missiva indirizzata al Sindaco e alla Giunta locali — si accusino alcuni vigili urbani di “scarsa professionalità” e di “superficialità mista a incoscienza e presuntuosità” in relazione al rilevamento degli incidenti stradali, considerato che tali espressioni costituiscono giudizi di valore e che essi rispettano i canoni della pertinenza e della continenza.

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Cass. pen. n. 35543/2007

Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile — non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti — ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.

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Cass. pen. n. 34432/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l’esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l’interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sussistente l’esimente del diritto di critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso su un quotidiano nazionale, con il quale si censurava l’operato di un magistrato del Pubblico Ministero per avere prestato, in ordine ad un gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica riduzione di pena nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un intervista; in particolare la S.C. ha ritenuto che l’accusa di « subalternità psicologica» nei confronti della famiglia dell’imputato ricca e potente — avanzata dal giornalista nei confronti del P.M. in questione — costituisse argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non già a denigrare la persona del requirente).

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Cass. pen. n. 32577/2007

Integra il delitto di diffamazione la diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definisca il Sindaco di un Comune come «gaglioffo» e «azzeccagarbugli» non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica.

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Cass. pen. n. 29433/2007

In tema di diffamazione il ricorso all’epiteto «fascista» riferito da un avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica se utilizzato non come argumentum ad hominem bensì per paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori. (Fattispecie in tema di offese rivolte nei confronti del Sindaco da un consigliere dell’opposizione nel corso di una seduta del Consiglio comunale, che lo aveva definito, tra l’altro, «fascista nel senso più deteriore del termine»).

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Cass. pen. n. 29277/2007

È scriminata ex art. 51 c.p. la condotta (astrattamente integrante il delitto di diffamazione) dell’amministratore di una società che comunichi ai clienti il licenziamento di un collaboratore e indichi la ragione di esso nei suoi «comportamenti scorretti» in quanto l’amministratore ha non solo il diritto ma anche il dovere di tutelare i diritti patrimoniali della società e di difenderla da atti di concorrenza sleale, anche quando provengano da propri dipendenti (In motivazione la S.C. evidenzia che nella fattispecie detta comunicazione è espressa in termini continenti ed appare necessaria per informare i clienti del nuovo soggetto preposto alla collaborazione per conto della società e nel contempo per evidenziare la correttezza del comportamento della società ed evitare la perdita della clientela).

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Cass. pen. n. 27624/2007

In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, qualora le espressioni lesive dell’altrui reputazione siano contenute in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità in forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma riservata.

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Cass. pen. n. 26013/2007

Il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio, difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa. (Nella specie, gli imputati avevano commesso un omicidio per vendicarsi di un affronto perpetrato in pubblico dalla vittima, che il giorno prima dell’omicidio aveva aggredito e percosso uno di loro e due ragazze che lo accompagnavano. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva considerato meramente irrisoria la causale della vendetta, ritenendola macroscopicamente inadeguata rispetto alle elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività).

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Cass. pen. n. 25138/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, i limiti della critica alle istituzioni giudiziarie sono preordinati a garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento e non suscettibili di smentita in virtù del dovere di riservatezza che impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti; tali limiti non sussistono qualora la critica concerna indagini non in corso ma inchieste giudiziarie aventi innegabile effetto politico (inchiesta «Mani pulite»), e il dibattito polemico sia scaturito da una riflessione pubblica innestata dalla stessa persona offesa che si sia risolta ad intervenire liberamente sulla scena pubblica esternando le proprie considerazioni attraverso un’intervista a un quotidiano a tiratura nazionale, oggetto di replica da parte dell’articolo di stampa incriminato; d’altro canto, l’art. 21 Cost., analogamente all’art. 10 Cedu, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che «urtano, scuotono o inquietano» con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l’esimente del diritto di critica.
In tema di esercizio del diritto di critica giudiziaria, il ruolo fondamentale svolto dalla libertà di stampa nel dibattito democratico non consente di escludere che essa si esplichi anche in attacchi al potere giudiziario. La critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, tuttavia, è soggetta a limiti più rigorosi rispetto a quella riguardante altri soggetti pubblici, in considerazione del dovere di riservatezza che impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli atti a loro rivolti. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la polemica contenuta in un articolo di stampa riguardante la conduzione di un noto filone di indagini giudiziarie non solo si inseriva in una situazione nella quale, non essendovi indagini in corso, non vi era motivo di riservatezza che impedisse al magistrato del pubblico ministero di reagire, ma soprattutto che era stato lo stesso magistrato, con una intervista rilasciata ad un quotidiano a tiratura nazionale, ad aver in qualche modo “reagito” alla suddetta polemica). (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 19559/2007

Sussiste il requisito della «comunicazione con più persone» necessario ad integrare il delitto di diffamazione nel caso in cui le espressioni lesive dell’altrui reputazione siano contenute in un telegramma.

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Cass. pen. n. 19427/2007

In materia di diffamazione a mezzo stampa sussiste l’esimente del diritto di critica nel caso in cui il portavoce di una organizzazione sindacale — nel caso di specie, del settore sanitario — riferisca in una conferenza stampa la notizia del rinvio a giudizio per i reati di abuso di ufficio e falso di un soggetto titolare di una casa di cura privata, inserendo tale notizia in una generale denuncia sociale posta in essere dal sindacato contro il malaffare nella sanità per la gestione delle strutture sanitarie pubbliche, richiamando sia dati numerici relativi agli interventi eseguiti presso le cliniche private, sia collegamenti tra personaggi del settore sanitario e fatti di mafia, effettuati in base a dati di cronaca.

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Cass. pen. n. 11662/2007

L’esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure — a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca — che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente l’esimente del diritto di critica in riferimento ad un articolo di stampa nel quale veniva espresso un giudizio sull’operato di un pubblico ministero, definendolo «sprovveduto» ed «incauto» in quanto la figura istituzionale del criticato — magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale — rendeva legittima la critica giornalistica, in base al consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica).

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Cass. pen. n. 7662/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto — fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate — non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l’esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 595 c.p. ed escluso conseguentemente l’esimente del diritto di critica nei confronti dell’autore di un libro contenente accuse di deviazionismo giudiziario nei confronti di alcuni magistrati appartenenti all’Ufficio del Pubblico Ministero in assoluta mancanza di prove).

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Cass. pen. n. 4991/2007

Non sussiste l’esimente del diritto di critica politica (art. 51 c.p.) qualora il tenore delle espressioni utilizzate ecceda i limiti della continenza, il che si verifica qualora, nel corso di un comizio elettorale, si paragoni l’avversario politico a «Giuda Iscariota» e lo si accusi di essersi venduto per «trenta denari» posto che tale accostamento comporta l’attribuzione di caratteristiche infamanti.

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Cass. pen. n. 30877/2006

Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.) nel caso in cui il giornalista riporti in un comunicato stampa le opinioni raccolte nell’ambito delle associazioni dei magistrati nei confronti di un alto magistrato, qualora esse costituiscano espressione di una legittima critica nei confronti dell’operato di quest’ultimo, considerato che la critica presuppone la verità del fatto narrato e soggiace ai limiti da esso imposti soltanto quando sia originata da un fatto storico oggettivo e non quando si traduca in libera espressione del pensiero, purché la sua diffusione non si concreti in un pretesto per aggredire gratuitamente l’altrui reputazione (continenza) e al contempo rivesta interesse generale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto, ai soli fini della responsabilità civile, sussistente l’esimente del diritto di critica nella condotta del giornalista che aveva diffuso un comunicato nel quale si dava notizia di critiche espresse da magistrati e raccolte nell’ambito delle loro associazioni con riguardo ad iniziative del Primo Presidente della Cassazione — in particolare l’assemblea dei consiglieri della Corte non tenuta da tanti anni e, pertanto fatto eccezionale, e l’assegnazione di tre delle quattro relazioni introduttive della predetta assemblea a rappresentanti di una corrente di minoranza — interpretati da un lato quale protagonismo sospetto e dall’altro come pagamento di un debito politico dato che la corrente beneficata aveva dato il proprio appoggio alla candidatura di detto Presidente. La S.C. ha ritenuto che tali espressioni costituenti sintesi di giudizi di valore, rappresentati con criteri rispettosi dei canoni della logica e della speculazione astratta ed esternati nel rispetto del canone della continenza e in costanza del requisito della rilevanza sociale dell’argomento costituissero legittimo esercizio del diritto di critica).

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Cass. pen. n. 29436/2006

Sussiste la scriminante di cui all’art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica) nella condotta di un giornalista ambientalista che – nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali – utilizza l’espressione «uomini squalo» nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell’opera realizzata, il termine «squalo» ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all’insulto gratuito o all’invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto all’interesse preordinato a risvegliare nonché all’indignazione dovuta alla circostanza che l’autore di tale speculazione – che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali – era perdipiù un magistrato.

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Cass. pen. n. 29383/2006

In materia di diffamazione, la critica che si manifesti attraverso la esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica.

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Cass. pen. n. 25875/2006

La diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.

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Cass. pen. n. 19509/2006

In tema di diffamazione, il diritto di critica politica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi istituzionali o mediatiche più appropriate. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. perché l’episodio diffamatorio — consistito nel proferire all’indirizzo del Presidente del Consiglio le espressioni ingiuriose — si era svolto nei corridoi di un palazzo di giustizia).

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Cass. pen. n. 18090/2006

Non integra gli estremi del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) l’inoltro di un esposto — contenente notizie di una serie di abusi edilizi — alla competente autorità al solo fine di richiederne l’intervento, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza.

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Cass. pen. n. 16323/2006

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8 L. 8 febbraio 1948, n.47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell’azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge citata. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso in presenza della rettifica l’applicabilità in via analogica del regime previsto per la ritrattazione, trattandosi di istituti con natura e caratteri del tutto diversi).

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Cass. pen. n. 9373/2006

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare, richiede — unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate — che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l’operatività dell’esimente del diritto di critica nei confronti di una giornalista, la quale aveva pubblicato svariati articoli con i quali accusava il presidente di un ente regionale di una «cattiva e allegra gestione» insinuando la sussistenza di illeciti senza che vi fosse la minima prova degli stessi).

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Cass. pen. n. 8042/2006

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il concetto di cronaca presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell’informazione, così che l’esigenza della velocità può comportare un sacrificio, in nome dell’interesse alla notizia, dell’accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte. Ciò per contro non deve accadere quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica della fonte proprio perché l’accuratezza della ricostruzione corrisponde, in tal caso, all’interesse del pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza del diritto di cronaca nell’ipotesi di utilizzazione, da parte del giornalista, della versione data dalla sola «fonte» della notizia — peraltro portatrice di rancore verso la parte lesa — circa fatti accaduti molti anni addietro e meglio verificabili anche dal punto di vista storico).

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Cass. pen. n. 7259/2006

La competenza territoriale per i reati di diffamazione con il mezzo della stampa appartiene al giudice del luogo in cui si trova la tipografia dalla quale gli stampati sono usciti per essere distribuiti e messi in circolazione.

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Cass. pen. n. 3963/2006

In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l’insaccamento di fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate rientri, l’attività svolta nell’opificio, poiché sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell’allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989 ) e non, invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell’allegato 1 del medesimo D.P.R.

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Cass. pen. n. 832/2006

In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato. (Fattispecie nella quale il giornalista, in un articolo dedicato alle presunte malefatte di una Giunta regionale, aveva riportato la notizia del conferimento di un incarico, da parte di tale Giunta, ad un professionista, il quale poi aveva sporto querela; la Corte ha escluso che nell’articolo fossero dedicati riferimenti offensivi alla figura del querelante).

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Cass. pen. n. 45910/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l’altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell’articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 44395/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca non può oltrepassare i limiti del rispetto della verità e dell’interesse del pubblico a essere informato; in particolare il diritto di critica, che può anche essere non obbiettivo, deve tuttavia sempre corrispondere all’interesse sociale alla comunicazione nei limiti della correttezza del linguaggio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non operante l’esimente nell’ipotesi accuse di corruzione e connivenze con la mafia le quali, formulate con contumelie e ingiurie, proprio per la loro genericità apparentemente prive di fondamento valicavano il limite del diritto di critica).

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Cass. pen. n. 34821/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.), l’esercizio del diritto di critica storica postula l’uso del metodo scientifico che implica l’esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell’opera, oggetto di contestazione, deve accertare l’esistenza — quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti — delle fonti indicate ed utilizzate dall’autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che è illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 595 c.p., da un canto, limitando il diritto della difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell’opera suddetta e, dall’altro, pervenendo ad una valutazione di offensività di alcune frasi estrapolandole dal contesto (nella specie di circa trecento pagine), il cui vaglio è necessario per pervenire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l’opera in contestazione ricada sotto la tutela dell’art. 21 Cost. o sotto quella più ampia dell’art. 33 Cost.

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Cass. pen. n. 30879/2005

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, deve ritenersi che la critica, contenuta nella specie in un articolo di giornale, al protagonista di una trasmissione televisiva comporta necessariamente l’espressione di giudizi di natura estetica, relativi cioè allo stile dell’esibizione, al buon gusto e all’efficacia del programma. Ne deriva che chiunque decida di esporsi alla televisione (o comunque «sulla piazza mediatica») con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di rendere noti (la Corte ha ritenuto che la definizione «sospirosa esibizione» non travalichi il limite del diritto di cronaca, atteso che l’esibizione televisiva era esattamente connotata da toni intenzionalmente melodrammatici).

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Cass. pen. n. 30255/2005

In tema di diffamazione attribuita ad un parlamentare, non sussistono i presupposti di fatto per sollevare, da parte dell’A.G., conflitto di attribuzione a fronte di una delibera di insindacabilità emessa, ai sensi dell’art. 68 comma primo della Costituzione, dalla competente Camera, quando la suddetta delibera risulti basata sull’esistenza di un nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest’ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto, in ragione dell’inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. (In applicazione di tale principio, la Corte, rilevando che anche l’invio di una lettera avente contenuto offensivo — purchè strettamente legato alla materia con atti tipici della funzione parlamentare — rientra tra le modalità di espressione della funzione stessa, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado,che, non avendo apprezzato «con evidenza» una causa di proscioglimento nel merito, aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di diffamazione, consistita nell’essersi il parlamentare prestato ad una diffusione di una lettera anonima contenente affermazioni diffamatorie nell’ambiente accademico ove il querelante era titolare di cattedra).

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Cass. pen. n. 23805/2005

In tema di diffamazione, l’applicazione della scriminante del diritto di critica, pur nell’ambito della polemica tra avversari di contrapposti schieramenti od orientamenti di per sè improntata ad un maggior grado di virulenza, presuppone che la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell’altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica, e non ricorrano all’uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse. Nè il travalicamento di tali limiti può ritenersi lecito in ragione della recente comparsa dei protagonisti sulla scena politica, essendo semmai vero che proprio tale novità e l’estrazione di tali soggetti dalla cosiddetta società civile dovrebbero garantirne un piú intenso radicamento ai canoni ordinari della critica e della dialettica ed un maggior rispetto delle convenzioni comportamentali praticate nei contesti di provenienza.

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Cass. pen. n. 19381/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatti determinati, qualora venga invocata l’esimente del diritto di cronaca e di critica, il limite della continenza espositiva, oltre il quale detta esimente non può essere riconosciuta, va verificato anche con riguardo alla oggettiva verità o meno dei fatti attribuiti alla persona offesa, essendo lecito al giornalista riferire o commentare una notizia con termini anche particolarmente severi ed aspri quando questi siano comunque adeguati a rendere al lettore l’idea della gravità di un fatto realmente accaduto, specie nell’ipotesi in cui questo presenti profili di rilevante interesse pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in un caso in cui alla persona offesa, sentita come teste d’accusa in diversi procedimenti penali a carico di un noto uomo politico, era stato attribuito, in un articolo di stampa, il fatto di aver raccontato ai giudici delle «frottole», ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per non essersi i giudici di merito dati carico di verificare se il fatto anzidetto rispondesse o meno a verità).

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Cass. pen. n. 15986/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, con la conseguenza che, nel caso in cui la notizia riguardi un fatto oggetto di denuncia risalente nel tempo — bisognevole di una verifica da parte del giudice e, quindi, suscettibile di modifiche — è necessario che il giornalista verifichi nel momento della sua pubblicazione se siano nelle more intervenute circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto. Pertanto, non sussiste l’esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista attualizzare la verifica della notizia risalente in ragione della inaccessibilità delle nuove fonti informative, coincidenti con gli organi di indagine penale, giacché tale inaccessibilità lungi dal comportare l’abdicazione del dovere di controllo, implica la non pubblicazione della notizia incontrollabile, ovvero la precisazione che la verità del fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale.

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Cass. pen. n. 15643/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione del soggetto passivo — che incide sulla legittimazione all’esercizio del diritto di querela — deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell’identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l’articolo diffamatorio.

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Cass. pen. n. 15236/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica — i cui limiti scriminanti sono più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca — riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica; ne consegue che, una volta riconosciuta la ricorrenza della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell’imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.

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Cass. pen. n. 12859/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria allorchè manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale implica l’assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia e, quindi, l’assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonchè il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva assolto l’imputato — il quale aveva riferito in un articolo pubblicato il giorno dopo il rinvio a giudizio della parte offesa per il reato di omissione di atti d’ufficio, di indebiti vantaggi derivanti dalla mancata tassazione di plusvalenze, che nulla avevano in comune con il reato contestato — in virtú del dubbio circa l’esistenza della scriminante del diritto di cronaca, pur avendo evidenziato che si trattava di articolo connotato da superficialità e, quindi, privo dei necessari controlli nonchè dall’intento di pubblicare una notizia scandalistica).

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Cass. pen. n. 12807/2005

Non sussiste l’esimente del diritto di critica qualora, nel corso di un dibattito televisivo di natura politica, si attribuisca all’avversario un fatto oggettivamente falso, penalmente rilevante e, pertanto, lesivo della sua reputazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure l’affermazione — da parte del giudice di merito — di responsabilità nei confronti dell’imputato che aveva attribuito all’avversario politico, nel corso di una trasmissione televisiva, reati di natura corruttiva e concussoria).

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Cass. pen. n. 11950/2005

In materia di diffamazione, il requisito della continenza delle espressioni utilizzate, necessario per la ravvisabilità della esimente di cui all’art. 51 c.p. nella specie del diritto di critica, presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall’uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice del merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla economia dell’articolo, alla luce della eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata (fattispecie nella quale il giornalista aveva riferito in ordine a scelte attribuite ad un P.M., circa il trattamento riservato ad un detenuto, definendolo «bestiale e torturatore» in presenza di un procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna).

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Cass. pen. n. 4009/2005

Costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto giustificato dall’interesse pubblico alla conoscenza delle varie reazioni ad un fatto illecito costituito da uno stupro di gruppo, il riferire, da parte del giornalista, mantenendosi in una posizione di obiettiva terzietà, anche le affermazioni, in sè e per sè diffamatorie nei confronti della vittima dello stupro, espresse dai parenti dei presunti autori del fatto.

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Cass. pen. n. 49019/2004

In tema di diffamazione, non può ritenersi giustificata dall’esercizio del diritto di critica l’attribuzione ad una ben determinata persona fisica, in assenza di elementi dimostrativi dell’assunto, del ruolo di coautrice «di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica italiana abbia mai visto», in sè lesiva della reputazione del soggetto cui si riferisce, dal momento che il «depistaggio» costituisce una condotta dolosa che può assumere anche gli estremi della calunnia. (Nella specie, l’accusa di «depistaggio» era stata rivolta dall’imputato, generale dell’Aeronautica militare, alla presidentessa del Comitato delle famiglie delle vittime dell’incidente aereo avvenuto nei pressi di Ustica nel giugno del 1980).

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Cass. pen. n. 47452/2004

In tema di diffamazione, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata già compromessa può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggiore diminuzione della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati. (Fattispecie nella quale, alla notizia, vera, della sottoposizione di una maestra elementare a procedimento penale per reati di pedofilia, era stata aggiunta quella, falsa, che la stessa era stata sottoposta a perizia psichiatrica. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente illogico il ragionamento della Corte territoriale secondo cui la sottoposizione a perizia psichiatrica di una persona imputata comporterebbe una riabilitazione della stessa).

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Cass. pen. n. 46193/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, ricorre la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica a favore del giornalista che abbia operato la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, quando sia rimasta dimostrata come vera una condotta del presunto diffamato di rilevanza penale e riprovevole non sostanzialmente meno di quella rappresentata dal giornalista:in tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l’interesse della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa in cui, nel descrivere un episodio di cronaca relativo all’aggressione di un cane subita da un bambino, era stato riportato che il proprietario dell’animale, anzichè soccorrere il bambino, lo aveva colpito con calci e pugni. La S.C. ha ritenuto che correttamente il provvedimento aveva affermato l’esistenza della scriminante risultando dagli atti l’aggressione al minore da parte del proprietario del cane ed ha così rigettato il ricorso del P.G. che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, non sul rilievo della inadeguatezza della prova fornita dall’imputato ma sostenendo che la condotta del protagonista della narrazione sarebbe stata meno grave di quella menzionata dal giornalista).

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Cass. pen. n. 42643/2004

In tema di diritto di cronaca e di satira, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discusssione, ma tese a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l’uso di immagini delle parti intime del soggetto donna destinataria del servizio, carpite fraudolentemente nel corso di una manifestazione pubblica, intese a screditare la stessa, mediante l’evocazione di una sua inadeguatezza personale, rispetto alla funzione pubblica svolta, in quanto contrapposte alle uniche effettive qualità desumibili dalla visione delle sue parti intime).

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Cass. pen. n. 37435/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, integra l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità ed affidabilità, che trova attuazione allorché il giornalista prima di pubblicare la notizia di un determinato fatto, avente natura di pubblico interesse, provveda ad intervistare in ordine allo stesso un soggetto particolarmente qualificato, in virtù della qualità istituzionale rivestita, il quale, nell’esprimere la propria opinione dia implicitamente per pacifico il fatto stesso; in tal caso, il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell’obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dal giornalista, e correlativamente integra – sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza – gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l’esenzione da responsabilità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrata l’esimente di cui all’art. 51 c.p. nella pubblicazione di un fatto non vero e oggettivamente offensivo – nei confronti di un procuratore della Repubblica – il quale era stato considerato come pacifico da un soggetto istituzionale, intervistato dal giornalista nella sua qualità di relatore della Commissione bicamerale sui problemi della giustizia).

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Cass. pen. n. 36283/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.), non ricorre l’esimente del diritto di cronaca nel caso in cui si pubblichi una notizia in sé vera, relativa ad un grave fatto di sangue, corredandola della foto di una persona estranea ad esso, in quanto l’ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al contenuto dell’articolo ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro verità, e non può certamente estendersi sino ad escludere l’antigiuridicità del fatto ulteriore consistito nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è indubbia ed, in quanto tale, idonea ad integrare l’elemento oggettivo del delitto di diffamazione.

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Cass. pen. n. 31728/2004

In tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595 c.p.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un’altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto sussistente il requisito della «comunicazione con più persone» in una lettera inviata dal presidente di un Tribunale ad un presidente della Corte di appello — nella quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale — la quale, ancorché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura «riservata personale» conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto).

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