Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10621 del 12 ottobre 1987

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10621 del 12 ottobre 1987

Testo massima n. 1

La disposizione specifica dell’art. 95 L. 22 dicembre 1975, n. 685, in ordine all’anonimato, confermato dal successivo art. 96, di cui può beneficiare colui che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti costituisce un particolare aspetto del dovere deontologico del sanitario del segreto professionale che ha trovato esplicita considerazione nel secondo comma dell’art. 365 c.p. Tale disposizione [ infatti ] stabilisce un’espressa deroga dell’obbligo del referto imposto dal primo comma quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze