Cass. pen. n. 1836 del 20 dicembre 1968
Testo massima n. 1
Per il sanitario sorge l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 c.p. quando egli abbia prestato la sua assistenza in casi che possano in concreto presentare i caratteri di delitto perseguibile di ufficio secondo la valutazione del sanitario medesimo. L'esclusione a posteriori di detta perseguibilità in base all'accertamento definitivo delle conseguenze fisiche o psichiche derivate al soggetto passivo non ha riflessi penalistici sulla responsabilità dell'omittente perché il reato di cui all'art. 365 c.p. è reato di pericolo.
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