Cass. pen. n. 5829 del 15 maggio 1998

Testo massima n. 1


In tema di omissione di referto, il convincimento del medico che all'onere di referto abbiano già adempiuto i sanitari intervenuti subito dopo la causazione delle lesioni si configura come erronea rappresentazione di un elemento di fatto idoneo ad escludere il dolo del delitto, inteso come rappresentazione ed intenzione dell'evento di pericolo proprio della fattispecie legale di cui all'art. 365 c.p., cioè la mancata immediata informazione dell'autorità giudiziaria.

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