Cass. pen. n. 11534 del 15 dicembre 1997

Testo massima n. 1


Per integrare il dolo del delitto di omissione di referto (art. 365 c.p.) occorre, oltre la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto, che il soggetto si renda conto che trattasi di fatti che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora erroneamente l'agente abbia la certezza dell'inesistenza di un delitto di quella specie.

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