Cass. pen. n. 4934 del 18 aprile 1980
Testo massima n. 1
Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono all'instaurazione del procedimento penale, perché in base a tale criterio di specialità lo specifico delitto di autocalunnia prevale su quello generico e sussidiario di favoreggiamento personale.