Art. 369 – Codice penale – Autocalunnia
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria , incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370, 384].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 24724/2024
In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.
Cass. civ. n. 22503/2024
In tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell'art. 114, cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all'art. 684, cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione delle conversazioni intercettate in un procedimento nel quale, prima di formulare la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni indagati, il pubblico ministero aveva stralciato la posizione di altri indagati, iscrivendo a loro carico un nuovo procedimento nel cui fascicolo aveva fatto confluire i medesimi atti di indagine).
Cass. civ. n. 12971/2024
Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico - Attestazione di conformità della copia al duplicato - Sufficienza - Sussistenza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell'impugnazione - Modalità. Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Cass. civ. n. 12481/2024
In tema di ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine al riguardo disposta dall'art. 99 l.fall., per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi, pertanto, neppure al termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente.
Cass. civ. n. 6477/2024
Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.
Cass. civ. n. 4377/2024
In tema di giudizio di cassazione, il deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata non è sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi.
Cass. civ. n. 2115/2024
L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
Cass. civ. n. 865/2024
In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, priva del numero di pubblicazione, non determina l'improcedibilità del ricorso ove dalla stessa sia possibile desumere gli elementi sufficienti per la relativa identificazione, quali la data di deliberazione e il numero di ruolo del giudizio di merito.
Cass. civ. n. 36189/2023
Nel caso in cui sia stata depositata una copia autentica della sentenza impugnata, dalla quale non si evinca la data della relativa pubblicazione, il ricorso per cassazione è inammissibile ove sia stato notificato in data che risulti intempestiva in relazione al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dal giorno della deliberazione della sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non riportata nella copia depositata dal ricorrente, non potesse desumersi dall'indicazione contenuta nell'attestazione di conformità all'originale del provvedimento, e tenuto conto che il ricorso medesimo era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla data di deliberazione della sentenza suddetta).
Cass. civ. n. 26619/2023
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante
Cass. civ. n. 24023/2023
adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.
Cass. civ. n. 22074/2023
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Cass. civ. n. 19307/2023
art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2
Cass. civ. n. 15846/2023
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 10689/2023
In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.
Cass. civ. n. 8124/2023
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).
Cass. civ. n. 4353/2023
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).
Cass. civ. n. 2473/2023
Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).
Cass. pen. n. 30830/2013
Non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art.384 cod. pen., il testimone che ribadisca nel processo le dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie precedentemente rese, non essendo tenuto a modificare le false affermazioni originariamente riferite.
Cass. pen. n. 44737/2003
Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma.
Cass. pen. n. 37016/2003
Nel delitto di autocalunnia la “ritrattazione” dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 c.p.
Non è esclusa la punibilità del delitto di autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la spontanea “ritrattazione” dell'incolpazione, trattandosi di un post factum rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla polizia giudiziaria.
Cass. pen. n. 3374/1990
La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. postula lo stato di necessità, cioè una situazione non determinata dal soggetto attivo, e pertanto essa non può essere invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente posta in essere dallo stesso agente. (Nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione dell'esimente in questione al reato di autocalunnia «commesso al fine di procurarsi l'impunità per il reato di falsa testimonianza». La corte ha, comunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorresse neppure il carattere dell'inevitabilità del pericolo, richiamato dall'art. 384 c.p., in quanto escluso dalla possibilità per l'imputato di una utile e tempestiva ritrattazione).
Cass. pen. n. 8606/1986
Il termine «confessione» adottato dall'art. 369 c.p. (autocalunnia) non vale a limitare la sussistenza del reato solo al caso dell'autoincolpazione avvenuta davanti al giudice, ma ad esso si riferisce come ad una delle modalità tipiche di perpetrazione del reato, che ricorre anche nel caso di dichiarazioni rese a qualsiasi autorità cui incomba l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria.
Cass. pen. n. 8483/1986
L'autocalunnia, per il modo con cui si compie, è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento, che può applicarsi soltanto quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente preveduto da altra norma
Cass. pen. n. 6495/1984
È ammissibile il concorso tra i reati di autocalunnia e di falsa testimonianza, avendo essi una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di due diversi beni tutelati dalla legge.
Cass. pen. n. 9436/1983
Commette autocalunnia sia chi incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, sia chi incolpa sé stesso, di un reato che sia stato effettivamente commesso ma da altri. In tale seconda ipotesi l'azione postula che chi si autocalunnia sia incolpevole, cioè non abbia commesso o non sia concorso a commettere il reato.
Cass. pen. n. 7856/1981
L'autocalunnia è reato di pericolo e si configura ogni volta che l'accusa falsa abbia idoneità potenziale a determinare l'avvio di indagini senza che a tali ultimi fini abbia rilevanza alcuna il mancato inizio delle indagini stesse.
Cass. pen. n. 403/1981
Sussiste il concorso nel reato di autocalunnia quando l'azione del soggetto attivo essenziale è stata concordata con terzi, tanto più se questi intervengano a sostenere le false autoincolpazioni.
Cass. pen. n. 4934/1980
Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono all'instaurazione del procedimento penale, perché in base a tale criterio di specialità lo specifico delitto di autocalunnia prevale su quello generico e sussidiario di favoreggiamento personale.
Cass. pen. n. 10194/1979
Commette concorso nel reato di autocalunnia e non il reato di calunnia colui che sostenga le medesime accuse contro di sé formulate dall'autocalunniatore.
Cass. pen. n. 3897/1976
È configurabile il delitto di autocalunnia mediante incolpazione implicita allorché taluno dichiari, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità tenuta a riferire alla predetta, non rispondente al vero l'accusa precedentemente formulata nei confronti di altra persona relativamente ad un fatto costituente reato, sempre che l'accusa ritrattata risponda al vero e di ciò il soggetto sia consapevole. In detta ipotesi l'autore della dichiarazione, pur senza accusarsi esplicitamente di avere falsamente incolpato un innocente e cioè di aver commesso calunnia nei confronti del medesimo, necessariamente, in base al tenore stesso della ritrattazione dell'accusa (della cui fondatezza egli è invece consapevole) ed in forza del significato auto - accusatorio che la logica alternativa (inclusio unius, exclusio alterius) conferisce a detta ritrattazione, pone in essere l'implicita falsa affermazione a proprio carico di un reato inesistente (calunnia). Né la circostanza che la ritrattazione, implicitamente autocalunniosa, dell'accusa iniziale avvenga nel corso di un processo penale nel quale detta accusa sia stata ritenuta degna di fede e formalmente tradotta in imputazione, priva il fatto dell'idoneità a ledere l'interesse protetto con la norma penale di cui all'art. 369 c.p., determinandone per questa via l'impunibilità ai sensi dell'art. 49 c.p. perché non può in assoluto escludersi la possibilità che la falsa ritrattazione, scuotendo il credito riposto nel denunciante, o provocando un esercizio a vuoto di ulteriore attività processuale per la verifica del fondamento della falsa dichiarazione di innocenza del denunciato, esplichi una influenza fuorviante per il corso della giustizia.
Cass. pen. n. 5675/1975
L'autocalunnia è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui l'autoaccusa viene manifestata all'autorità giudiziaria o a quella che alla stessa ha l'obbligo di riferire. Pertanto, la ritrattazione successiva al suindicato momento non esclude la sussistenza del reato neppure nell'ipotesi che essa avvenga prima della trasmissione della notitia criminis all'autorità giudiziaria da parte di quella che l'ha ricevuta.
Cass. pen. n. 2288/1970
Per la sussistenza del delitto di autocalunnia non è sufficiente che l'agente sostenga una qualche falsità da cui successivamente possa derivare una sua incriminazione, ma occorre anche che egli, al momento della falsa dichiarazione, si renda conto di accollarsi la responsabilità di un fatto costituente reato.