Cass. pen. n. 5284 del 11 febbraio 2011

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, rientrano nella previsione della norma incriminatrice la certificazione di dati clinici non veri o l'attestazione di condizioni inesistenti, mentre nessun rilievo possono assumere gli apprezzamenti e le valutazioni che un medico abbia compiuto relativamente alla gravità delle condizioni cliniche del soggetto esaminato, traendone un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario. (Fattispecie relativa a valutazioni compiute da un consulente tecnico di parte in merito al livello di gravità e al rischio di aggravamento della patologia oculare di un soggetto detenuto).

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