Cass. pen. n. 32962 del 4 settembre 2001

Testo massima n. 1


Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 374 bis c.p. si configura quando l'attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero è destinata all'autorità giudiziaria — senza che sia necessaria la effettiva presentazione e il conseguimento dello scopo — e sempre che si tratti di scritti i quali, ancorché non provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano efficacia dichiarativa di determinati fatti rilevanti nell'ambito del procedimento penale, e si riferiscano a «condizioni» o «qualità personali», tra le quali rientra anche la qualità di imputato in altro procedimento. (In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la penale responsabilità per il reato in questione di un soggetto il quale, allo scopo di ottenere il rinvio della trattazione di un procedimento penale a suo carico, aveva fatto trasmettere al giudice procedente, da altro complice, una comunicazione via fax, facendola apparire proveniente da uno studio legale, con la quale si informava che il suindicato soggetto avrebbe dovuto presentarsi nello stesso giorno, contrariamente al vero, davanti ad altra autorità giudiziaria in qualità di imputato).

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