Cass. pen. n. 6524 del 28 aprile 1989

Testo massima n. 1


Non risponde di ricettazione, ma di favoreggiamento reale il soggetto il quale si ripromette di ricevere un vantaggio economico non già dalla ricezione della merce furtiva, bensì da un rapporto diverso, quale la concessione del proprio locale per la custodia o per nascondere la merce stessa.

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