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Art. 379 — Favoreggiamento reale

Art. 379 — Favoreggiamento reale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [ 110 ] e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30744/2014

Nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e invece, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi.

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Cass. pen. n. 47171/2005

Nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico richiesto per il secondo e non per il primo reato.

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Cass. pen. n. 20679/2003

Nel delitto di favoreggiamento reale previsto dall’art. 379 c.p., la persona offesa dal reato non può essere un soggetto privato, in quanto la fattispecie in questione tutela in via esclusiva l’interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Pertanto il danneggiato non ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., né è legittimato a presentare opposizione avverso la richiesta di archiviazione.

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Cass. pen. n. 8/2001

Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento è irrilevante la mancanza di una condizione di procedibilità per il reato presupposto. (Fattispecie in tema di favoreggiamento reale).

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Cass. pen. n. 7671/2001

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall’art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, convertito in legge n. 82 del 1991, è sufficiente qualsiasi comportamento dei soggetti, non prossimi congiunti della vittima, che, al di fuori del concorso nel sequestro e dell’ipotesi di operazioni controllate di pagamento del riscatto, si adoperino al fine di farne conseguire l’illecito prezzo all’autore del reato, senza che sia richiesto né che quest’ultimo sappia dell’attività dell’intermediario, né che venga effettivamente agevolato il passaggio di danaro o di beni economicamente valutabili. Tale reato differisce — più in particolare — dal «favoreggiamento reale» (del quale si applica la sanzione), perché solo quest’ultimo presuppone il già conseguito profitto del reato sottostante, e dal concorso (successivo) nel sequestro di persona a scopo di estorsione, sotto il profilo soggettivo del dolo che, nel caso dell’«intermediazione», esclude ogni concerto con i sequestratori, e perciò ogni c.d. animus socii, e si indirizza all’esclusivo fine di agevolare il mero fatto in sè del pagamento, il quale fattore viene inteso, dal legislatore, come intralcio all’attività investigativa.

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Cass. pen. n. 11603/2000

In tema di favoreggiamento reale, la natura permanente del reato presupposto non è di ostacolo alla configurabilità del favoreggiamento, quando la condotta del primo reato abbia già avuto inizio. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di favoreggiamento di un soggetto che aveva ospitato in casa altra persona sapendo che questa deteneva illegalmente armi; e nella quale la Suprema Corte ha affermato che il consenso alla ospitalità comportava come conseguenza necessaria anche il consenso alla custodia delle armi che l’ospite aveva portato all’interno della abitazione).

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Cass. pen. n. 10800/2000

Nell’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente per conto altrui ricorrono astrattamente le fattispecie del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (perché il reato non presuppone la finalità di un profitto proprio dell’agente) e quella di favoreggiamento di cui all’art. 379 c.p. Deve tuttavia applicarsi la prima disposizione per il principio di specialità, perché contenente un maggior numero di elementi specializzanti.

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Cass. pen. n. 10743/1999

Quando una persona, che non sia concorrente nel reato di furto, sottrae al controllo dell’autorità la cosa oggetto del delitto, al fine di verificare se ricorra l’ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell’agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l’ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell’autorità.

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Cass. pen. n. 778/1999

Per integrare la condotta materiale del reato di favoreggiamento reale, previsto dall’art. 379 c.p., è sufficiente il semplice aiuto all’autore di un reato finalizzato da parte di costui al conseguimento dell’utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il favoreggiamento riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi del reato di favoreggiamento reale, consumato e non tentato, nella condotta di un soggetto che aveva aiutato altra persona ad assicurarsi il parziale provento della vendita di refurtiva facendole accendere depositi vincolati a nome di un terzo ignaro, e così cercando di impedire l’assoggettamento delle somme a sequestro).

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Cass. pen. n. 11709/1994

Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all’art. 648 bis c.p., allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa. Ne consegue che, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed escluso quello di favoreggiamento reale.

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Cass. pen. n. 3407/1994

Nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico, richiesto per il secondo e non per il primo reato.

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Cass. pen. n. 905/1992

Per la sussistenza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti è del tutto irrilevante il fine che l’agente intende conseguire mediante la detenzione della droga, sicché è ravvisabile il detto reato, e non quello di favoreggiamento reale, nella condotta di chi abbia conseguito la materiale disponibilità della droga stessa anche al solo fine di assicurare ad altri il profitto, il prodotto o il prezzo del reato.

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Cass. pen. n. 14668/1990

In tema di concorso di persone nel reato, il sistema positivo si basa sulla teoria monistica del reato secondo cui nella fattispecie plurisoggettiva, l’attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in azione delittuosa che va considerata unica e produce l’effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell’evento cagionato. Diversamente, nel delitto di favoreggiamento reale il termine «aiuta», pur dovendo essere inteso nella sua più lata accezione, sta a indicare la finalità della condotta che è diretta alla realizzazione dello scopo di favorire un’altra persona, dopo che il reato presupposto è stato già consumato.

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Cass. pen. n. 12523/1990

Il punto centrale di distinzione del reato di favoreggiamento rispetto ai reati presupposti è costituito dalla circostanza che questi ultimi siano stati già commessi. Sicché la condotta criminosa dell’autore sarà qualificabile a titolo di concorso nel reato, nel caso in cui intervenga prima della consumazione del reato presupposto, ovvero, intervenendo dopo, a titolo autonomo di favoreggiamento (personale o reale). (Nella specie è stato precisato che gli imputati aderirono alla richiesta di cooperazione ancor prima che l’attività esecutiva del delitto di importazione di sostanze stupefacenti avesse inizio, con ciò operando in veste di concorrenti e non di favoreggiatori).

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Cass. pen. n. 9773/1989

Nei casi in cui un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l’elemento discretivo fra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell’attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l’art. 379 c.p., poiché l’aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa; nella seconda ipotesi, l’aiuto ha solo l’effetto di eludere le investigazioni dell’autorità, anche a costo che la cosa venga distrutta. È, quindi, compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l’idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell’altrui delitto e l’intento perseguito dall’agente. (Nella specie la corte d’appello aveva tratto il convincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l’imputato gettò nel water i preziosi, ma «senza tirare la catena», e che offrì delle giustificazioni pretestuose di questo suo comportamento sostenendo di aver agito «per paura» e «senza sapere di che cosa si trattasse»).

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Cass. pen. n. 6524/1989

Non risponde di ricettazione, ma di favoreggiamento reale il soggetto il quale si ripromette di ricevere un vantaggio economico non già dalla ricezione della merce furtiva, bensì da un rapporto diverso, quale la concessione del proprio locale per la custodia o per nascondere la merce stessa.

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Cass. pen. n. 10537/1988

Si viola il principio dell’immutabilità dell’accusa qualora, contestata l’ipotesi criminosa di cui all’art. 648 bis c.p., la condanna intervenga per concorso nei reati previsti dagli artt. 379 e 648 stesso codice.

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Cass. pen. n. 9912/1988

Sussiste il concorso nel reato ogni qualvolta si pone in essere un’attività di cooperazione o di collaborazione che comporta appoggio e comunque agevola la commissione del reato. Tale attività di collaborazione e di appoggio, comunque prestata, non può confondersi con le ipotesi di favoreggiamento (reale o personale) le quali, per loro natura, sono successive alla consumazione del reato presupposto, il quale è perfetto in tutti i suoi elementi, nel momento in cui ha inizio l’attività diretta ad eludere le investigazioni, oppure ad assicurare il profitto del reato e comunque le attività indicate dagli artt. 378 e 379 c.p. (Fattispecie in tema di concorso nel delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti).

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Cass. pen. n. 7100/1988

Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale oppure di quello di ricettazione, occorre osservare che quest’ultimo è comprensivo di una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra azione delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto, sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato il criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento. D’altra parte, un esame comparativo tra le due norme (artt. 379 e 648 c.p.) esprime chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione quante volte l’attività di aiuto all’autore di un reato già consumato sia determinata dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

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Cass. pen. n. 10411/1987

Risponde del reato di favoreggiamento reale colui che, pur non concorrendo nell’attività di costituzione abusiva di disponibilità valutarie all’estero, punita dall’art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, abbia limitato il proprio intervento all’aiuto per il trasporto di danaro a favore dell’autore del reato valutario, da un luogo ad un altro, in quanto l’azione favoreggiatrice è iniziata in un momento posteriore alla consumazione del delitto in capo al favorito.

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Cass. pen. n. 7382/1987

Il dettato normativo dell’art. 648 bis c.p. (che contiene la espressa previsione che, tra gli scopi che l’agente può avere di mira nella realizzazione della condotta vietata, sia da ricomprendersi anche quello di aiutare gli autori dei delitti specificamente indicati ad assicurarsi il profitto dei reati) induce ad escludere che l’elemento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p., consista sempre nel cosiddetto dolo specifico — presente nella prima e non anche nella seconda — giacché — almeno per una delle ipotesi previste dall’art. 648 bis c.p. — le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legali, corrispondono perfettamente in tutti i loro elementi costitutivi. In siffatta ipotesi il principio selettivo della specialità stabilito dall’art. 15 c.p. imporrà l’applicazione dell’art. 648 bis c.p. anziché dell’art. 379 c.p., dovendosi riconoscere che, nella struttura di quella norma, sono presenti, oltreché tutti gli elementi propri dell’altra, anche l’elemento specializzante del riferimento della condotta soltanto ad alcune figure delittuose.

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Cass. pen. n. 3558/1987

Per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale è necessario che l’aiuto venga prestato nell’interesse esclusivo dell’autore del reato principale; se esso venga, invece, prestato, o anche solo offerto, per una qualità di profitto, propria dell’agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l’ipotesi di concorso nel reato stesso. Sussiste, invece, il delitto di ricettazione qualora, successivamente alla commissione di quel reato, l’agente occulti o comunque riceva, per profitto proprio o di persona diversa dall’autore del reato presupposto, cose che ne costituiscono il provento.

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Cass. pen. n. 14442/1986

Il reato di favoreggiamento reale, di cui all’art. 379 c.p., è ipotizzabile anche durante lo stato di permanenza (successivo alla consumazione) del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 c.p., a condizione, però, che la condotta dell’agente non sia sorretta dal proposito di cooperare al sequestro stesso. Pertanto, per individuare l’una o l’altra ipotesi criminosa, occorre far riferimento all’elemento psicologico per accertare se vi sia stato o meno dolo diretto, attraverso un apporto consapevole, materiale o morale, con animus soci, alla realizzazione del crimine. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di sequestro e non di favoreggiamento, i giudici di merito avevano accertato che l’imputato aveva aderito all’operazione di ritiro di una rata di riscatto, in pendenza del sequestro, con la consapevolezza della esistenza di tale situazione e con il preciso proposito di coadiuvare con la sua opera quella dei sequestratori).

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Cass. pen. n. 3652/1986

Per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale è necessario che l’aiuto da parte dell’agente all’autore venga prestato nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. Se esso venga, invece, prestato o anche soltanto offerto per una finalità di profitto, propri dell’agente medesimo, pur se comune a quella dell’autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre una ipotesi di concorso in tale reato.

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Cass. pen. n. 9007/1984

Commette il reato di favoreggiamento reale, di cui all’art. 379 c.p., il coniuge di un pubblico funzionario, il quale, nell’acquistare per interposizione reale immobili destinati a permanere nell’effettiva proprietà dell’altro coniuge, persegua il fine specifico di aiutare questi ad assicurarsi il prodotto di un reato, anche nel caso in cui ne derivi qualche vantaggio per sé.

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Cass. pen. n. 4150/1984

Per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale è necessario che l’aiuto venga prestato nell’interesse esclusivo dell’autore del reato principale. Se esso venga, invece, prestato, o anche solo offerto, per una finalità di profitto propria dell’agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l’ipotesi di concorso nel reato stesso. Sussiste invece il delitto di ricettazione qualora, successivamente alla commissione di quel reato, l’agente occulti o comunque riceva, per profitto proprio o di persona diversa dall’autore del reato presupposto, cose che ne costituiscono il provento.

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Cass. pen. n. 7328/1981

L’elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale è costituito da qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa e tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo.

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Cass. pen. n. 566/1973

Per la integrazione del delitto di favoreggiamento reale non è sempre necessario un comportamento attivo potendo l’aiuto concretarsi anche in un comportamento omissivo, oggettivamente o soggettivamente rivolto ad assicurare a taluno il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (Nella specie il colpevole non aveva impedito che il ladro depositasse i proventi di vari furti nel garage-officina da lui gestito).

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