Cass. pen. n. 7100 del 17 giugno 1988

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale oppure di quello di ricettazione, occorre osservare che quest'ultimo è comprensivo di una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra azione delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto, sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato il criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento. D'altra parte, un esame comparativo tra le due norme (artt. 379 e 648 c.p.) esprime chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione quante volte l'attività di aiuto all'autore di un reato già consumato sia determinata dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

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