Cass. pen. n. 3558 del 21 marzo 1987

Testo massima n. 1


Per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale; se esso venga, invece, prestato, o anche solo offerto, per una qualità di profitto, propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l'ipotesi di concorso nel reato stesso. Sussiste, invece, il delitto di ricettazione qualora, successivamente alla commissione di quel reato, l'agente occulti o comunque riceva, per profitto proprio o di persona diversa dall'autore del reato presupposto, cose che ne costituiscono il provento.

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