Cass. pen. n. 35470 del 24 marzo 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Colloqui - Prolungamento per "eccezionali circostanze" - Autorizzazione permanente - Esclusione - Verifica per ogni singolo colloquio - Necessità - Fattispecie.


In tema di ordinamento penitenziario, il prolungamento del colloquio, ai sensi dell'art. 37, comma 10, prima parte, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, può essere autorizzato non in via permanente, ma di volta in volta, previa verifica della ricorrenza delle "eccezionali circostanze". (Fattispecie in cui è stato escluso che le condizioni di salute del familiare del detenuto potessero giustificare l'estensione permanente del colloquio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 49726 del 2013

Normativa correlata

DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10

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