Cass. civ. n. 35485 del 19 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Dipendenti pubblici - Attività retribuite svolte in favore di soggetti terzi senza autorizzazione - Diritto del datore di ricevere il compenso ex art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 d.lgs. n. 80 del 1998 - Prestazioni rese in esecuzione di incarichi assunti anteriormente all'entrata in vigore della disposizione - Applicabilità - Sussistenza.
L'art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 - che attribuisce all'amministrazione di appartenenza il diritto di riscuotere il compenso dovuto al dipendente, o dallo stesso già percepito, per le prestazioni rese in violazione del divieto, per il pubblico impiegato, di svolgere attività retribuite senza autorizzazione - si applica anche alle prestazioni successive all'entrata in vigore della citata disposizione in esecuzione di incarichi antecedenti alla stessa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26