Cass. civ. n. 35489 del 19 dicembre 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI Concordato preventivo - Errore professionale dell’avvocato - Perdita della possibilità di regolare la crisi - Diritto al compenso - Esclusione - Adozione del mezzo difensivo sollecitato dal cliente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.


In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4781 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 2236
Legge Falliment. art. 173
Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

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