Cass. pen. n. 4681 del 16 maggio 1997

Testo massima n. 1


Non si configura il reato di cui all'art. 393 c.p. allorché il terzo incaricato della esazione del credito, non si limiti ad una negotiorum gestio, bensì agisca anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. In tal caso l'esattore non si prefigge il mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, bensì mira a conseguire il corrispettivo di un accordo illecito attraverso l'introito di una tangente ovvero l'esazione del credito.

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