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Art. 393 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Art. 393 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso [ c.p.p. 336340 ], con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [ 585 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49025/2017

Il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l’esercizio delle proprie ragioni, o quando l’agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di “ragion fattasi”, in quanto la condotta dell’agente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era direttamente ed esclusivamente finalizzata ad ottenere il pagamento di una somma di denaro dovutagli).

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Cass. pen. n. 11484/2017

In tema di condominio negli edifici, l’art. 1126 c.c., allorché pone l’obbligo di partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, a carico di “tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, fa riferimento ai soli condomini che siano anche proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico ed alle quali esso funge da copertura, mentre restano esclusi gli altri condomini alle cui porzioni individuali il lastrico stesso non sia sovrapposto, indipendentemente dall’esistenza, nella colonna d’aria ad esso sottostante, di parti comuni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un condominio diviso in più scale, aveva posto a carico di tutti i condomini, limitatamente alla cennata aliquota dei due terzi, la spesa occorrente per il rifacimento del lastrico solare, in virtù dell’esistenza di parti di proprietà comune ad esso sottostanti).

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Cass. pen. n. 1901/2017

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come estorsione la condotta dell’imputato, consistita nell’aver costretto una persona anziana – dicendole, in luogo isolato: “Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona”- a consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispettivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto).

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Cass. pen. n. 11453/2016

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell’agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l’estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l’esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale.

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Cass. pen. n. 9931/2015

È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa “contra ius”.

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Cass. pen. n. 6068/2015

Integra il delitto di esercizio arbitrario continuato delle proprie ragioni, e non quello di maltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatrice reiteratamente posta in essere in danno di familiari conviventi allo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, e non di perseguire sistematicamente le vittime. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato a norma degli artt. 81 cod. pen. e 393 cod. pen. la condotta di reiterate minacce poste in essere dell’imputato in danno dei propri genitori allo scopo di ottenere la consegna di somme di denaro a lui erogate dall’INPS a titolo di pensione di invalidità e gestite dalle persone offese pur in assenza di un provvedimento giudiziario).

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Cass. pen. n. 48359/2014

Fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di sequestro di persona non sussiste alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, intesa quale impedimento alla libertà di locomozione, è requisito estraneo alla fattispecie astratta di cui all’art. 393 c.p., con la conseguenza che le anzidette ipotesi delittuose possono concorrere tra loro.

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Cass. pen. n. 705/2014

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere – come l’estorsione- aggravato dall’uso di armi).

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Cass. pen. n. 31361/2011

Sussiste il concorso tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata qualora, nel medesimo contesto, l’agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte, l’una, ad ottenere l’estinzione di un debito e l’altra il ritiro di una denuncia.

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Cass. pen. n. 20663/2010

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose non è configurabile in assenza di un nesso finalistico tra la condotta posta in essere (violenza e sottrazione degli oggetti) ed il credito da realizzare.

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Cass. pen. n. 31695/2008

Ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’elemento della minaccia ricorre solo quando questa sia ingiusta ed il male prospettato risulti idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l’intenzione, manifestata dai dirigenti di una banca, di non consegnare al legale rappresentante di una società assegni circolari emessi su incarico di un comune e destinati al pagamento delle spettanze dei dipendenti della società, ha concretato il mero inadempimento di una modalità di soddisfazione del credito, in ragione degli accordi intercorsi tra la banca e la società relativamente alla contestuale cessione, in favore della banca verso la quale la società era debitrice, di una parte del credito vantato dalla società nei confronti del comune ).

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Cass. pen. n. 43873/2007

Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di violenza privata colui il quale, a fronte dell’illegittima occupazione, da parte di un pedone, di uno spazio destinato al parcheggio di autoveicoli, nell’attesa del sopraggiungere di un determinato veicolo, adoperi violenza o minaccia per ottenere la liberazione di detto spazio onde potervi parcheggiare il proprio veicolo.

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Cass. pen. n. 39366/2007

Il delitto di cui all’art. 393 c.p. si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto. Ne consegue che non ricorre il suddetto reato quando si tratti di una pretesa illegittima in tutto od in parte, ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto costituire estorsione, e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta dell’imputata che aveva costretto con minacce l’amante a pagare una somma di danaro, quale corrispettivo dovuto per prestazioni sessuali).

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Cass. pen. n. 38820/2006

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata). (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 610 c.p. invece di quello di cui all’art. 393 c.p. nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l’entrata e l’uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l’esistenza dell’accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall’altro, il protrarsi della violazione e dell’entità della stessa).

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Cass. pen. n. 10336/2004

Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell’agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, per cui non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti addirittura in sevizie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili gli elementi costitutivi del delitto di estorsione nella condotta di colui che, per conseguire una somma di denaro di gran lunga superiore rispetto al credito vantato, suscettibile di azione dinanzi al giudice, aveva spento una sigaretta sul collo della vittima).

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Cass. pen. n. 37980/2001

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, per la sussistenza del reato, è necessario, non solo che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, ma anche che la condotta illegittima sia mantenuta nei limiti di quanto il soggetto avrebbe potuto ottenere per via giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente il delitto di cui all’art. 393 c.p. ma quello di cui all’art. 605 stesso codice nella condotta di colui che aveva «sequestrato» un presunto truffatore per condurlo innanzi al suo creditore e costringerlo a pagare il debito).

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Cass. pen. n. 1281/2000

Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. il datore di lavoro il quale prospetti a un dipendente, che aveva sottratto dalla cassa una banconota da lire centomila, che, in mancanza di sue volontarie dimissioni, egli avrebbe presentato denuncia penale a suo carico.

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Cass. pen. n. 13162/1999

Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie: percosse al debitore).

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Cass. pen. n. 13037/1999

Qualora taluno consegni ad altri del denaro per effettuare l’acquisto di stupefacenti da destinare ad uso personale, un tale contratto ha causa illecita, di tal che l’eventuale suo inadempimento non può dar luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata. Ne consegue che l’eventuale impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non può dar luogo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma deve essere inquadrato nell’ambito della più grave ipotesi di estorsione (nella specie soltanto tentata, giacché la restituzione non venne comunque ottenuta).

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Cass. pen. n. 4681/1997

Non si configura il reato di cui all’art. 393 c.p. allorché il terzo incaricato della esazione del credito, non si limiti ad una negotiorum gestio, bensì agisca anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. In tal caso l’esattore non si prefigge il mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, bensì mira a conseguire il corrispettivo di un accordo illecito attraverso l’introito di una tangente ovvero l’esazione del credito.

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Cass. pen. n. 32/1995

Non è configurabile, per mancanza di arbitrarietà, il delitto di cui all’art. 393 c.p., nella condotta di un imprenditore edile che, tenuto in forza di contratto preliminare alla vendita di appartamenti in edilizia convenzionata, rifiuta la consegna delle chiavi degli appartamenti e la stipula del contratto definitivo, in mancanza di adempimento per le migliorie richieste e realizzate in corso d’opera. L’arbitrarietà è, infatti, esclusa dall’art. 1460 c.c., secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Si realizza in tal modo una forma di autotutela che l’ordinamento, rifiutando in questa ipotesi il principio del solve et repete, ammette e salvaguarda anche in sede penale dell’art. 393 del codice, proprio attraverso l’avverbio «arbitrariamente».

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Cass. pen. n. 8836/1991

Il reato di «ragion fattasi» di cui all’art. 393 c.p. non è escluso dalla circostanza che il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dall’agente, se questi, nella qualità di negotiorum gestor e senza la necessità di investiture formali, opera nel di lui interesse, concorrendo, così, nella commissione del reato de quo. Qualora però il predetto agente — seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 c.p. nella previsione del suindicato art. 393 stesso codice — inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri illeciti interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del reato di estorsione ex art. 629 c.p. (Nella fattispecie l’imputato ad un certo momento ha gestito nel proprio tornaconto la situazione, illecitamente ricevendo ed indebitamente azionando le cambiali che la parte offesa era stata costretta a rilasciargli).

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Cass. pen. n. 2222/1991

Può parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone soltanto se il comportamento dell’agente si sia concretato nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza alla coazione del provvedimento giudiziale. Il delitto di cui all’art. 393 c.p. si traduce infatti nella indebita attribuzione a sé stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto (anche se non sia azionabile o sia infondata). Ne consegue che resta escluso il reato previsto dall’art. 393 c.p. quando trattasi di pretesa illegittima in tutto o in parte o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice: in tal caso l’opinato diritto non è altro che un pretesto per mascherare altre finalità che hanno determinato la violenza.

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Cass. pen. n. 2425/1990

Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo di per sè stessi reato, rappresentano elementi costitutivi del primo: tali sono il danneggiamento, rispetto all’ipotesi di cui all’art. 392 c.p., e le minacce o le semplici percosse, rispetto all’ipotesi di cui all’art. 393 stesso codice. Se la violenza eccede tali limiti, i reati in tal modo commessi danno luogo ad autonome responsabilità penali, concorrenti eventualmente col reato di ragion fattasi, ove sussista il dolo specifico proprio di quest’ultimo. (Fattispecie in tema di sequestro di persona e lesioni consumati in danno del debitore, per ottenere l’adempimento dell’obbligazione).

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Cass. pen. n. 6445/1989

Il criterio di differenziazione tra le due ipotesi delittuose previste dall’art. 629 c.p. e dall’art. 393 c.p., risiede nell’elemento soggettivo. Nel reato di estorsione l’intenzione dell’agente si concretizza nel fine di conseguire un profitto, pur sapendo di non averne alcun diritto, mentre, nel reato di ragion fattasi, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, di realizzare, cioè, personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

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Cass. pen. n. 610/1989

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone a quello di estorsione possono avere in comune la materialità del fatto ma non quello intenzionale perché questo nell’estorsione è rivolto a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto preteso non è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario l’agente è animato da una spinta psicologica di realizzare una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata, che potrebbe formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

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Cass. pen. n. 10534/1988

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all’art. 610 c.p., che contiene egualmente l’elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l’agente deve essere armato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell’uso della violenza — fisica o morale — per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la «ragion fattasi».

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Cass. pen. n. 8753/1987

La differenza tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di rapina risiede nell’elemento soggettivo, che per il primo reato consiste nella ragionevole opinione dell’agente di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del delitto di rapina poiché gli imputati usarono la violenza non per ottenere il pagamento di cambiali, pretesa che loro competeva giuridicamente, bensì per sottrarre l’autovettura al debitore, così diversificando l’oggetto della pretesa e conseguendo un ingiusto profitto).

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Cass. pen. n. 9532/1985

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 c.p. nell’ipotesi in cui si verifichino delle lesioni nell’esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all’art. 393 c.p. e finalizzata a cagionare l’evento delle lesioni stesse. In questo caso non si attua alcun assorbimento dell’un reato nell’altro.

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