Cass. pen. n. 13162 del 17 novembre 1999
Testo massima n. 1
Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie: percosse al debitore).