Cass. pen. n. 610 del 20 gennaio 1989

Testo massima n. 1


Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone a quello di estorsione possono avere in comune la materialità del fatto ma non quello intenzionale perché questo nell'estorsione è rivolto a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto preteso non è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario l'agente è animato da una spinta psicologica di realizzare una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata, che potrebbe formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

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