Cass. pen. n. 13541 del 3 dicembre 1986
Testo massima n. 1
Condizione di punibilità del delitto di apologia di reato, di cui all'art. 414, terzo comma del codice penale, è che il fatto sia stato commesso pubblicamente. Pertanto, ai sensi del quarto comma, n. 2 dell'art. 266, c.p., è sufficiente che il fatto medesimo sia commesso in luogo aperto al pubblico, come il salone di un barbiere, in cui chiunque può accedere per i servizi che esso offre, e in presenza di più persone (almeno due, come nella specie).
Testo massima n. 2
Le ipotesi previste dall'art. 414, primo comma, n. 1 (istigazione a delinquere) e dal terzo comma (apologia di reato), anche se equivalenti rispetto alla pena e sostanzialmente simili, sono strutturalmente autonome, non tanto nel contenuto, costituito nell'una e nell'altra ipotesi dalla esaltazione del delitto, quanto nel significato direzionale. Infatti, nell'ipotesi di «istigazione», la spinta al reato è diretta alla persona, mentre nell'ipotesi di «apologia» la spinta è indiretta, essendo affidata al contenuto apologetico, che può, peraltro, produrre i medesimi risultati dell'istigazione diretta.