Art. 414 – Codice penale – Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente [266] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione [115, 302, 303, 322, 415, 580]:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266] fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28583/2024
L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24251/2024
Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 23059/2024
Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).
Cass. civ. n. 18177/2024
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede l'acquisizione di nuovi elementi di prova, essendo sufficiente a tal fine l'esigenza di nuove investigazioni, che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuove intercettazioni aventi portata indiziante, salvo restando che il vaglio sulla loro utilizzabilità non può che essere demandato alla fase successiva del giudizio.
Cass. civ. n. 14953/2024
Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto, che richiede l'effettiva idoneità della condotta ad indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia, il cui accertamento dev'essere effettuato con giudizio "ex ante", incensurabile in sede di legittimità, avendo riguardo alla situazione che si presentava all'agente al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del singolo caso. (Fattispecie relativa a pubblicazione di un "post" sul "social network Twitter" incitante un'aggressione sessuale in danno di bambine, in cui la Corte ha ravvisato l'elevatissima potenzialità diffusiva del messaggio anche oltre i 241 "followers" che seguivano l'"account", la cui denominazione era, peraltro, evocativa della sfera sessuale).
Cass. civ. n. 2739/2024
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Cass. civ. n. 1838/2024
Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
Cass. civ. n. 44864/2023
La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità del fatto in relazione ad alcuni episodi che, in sé considerati, erano stati già archiviati perché non costituenti notizia di reato, e poi erano stati riproposti nell'imputazione elevata ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nell'ottica della complessiva condotta corruttiva).
Cass. civ. n. 24157/2023
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).
Cass. civ. n. 19117/2023
Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso – Esclusione – Rilevanza probatoria del contratto collettivo. L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.
Cass. civ. n. 7922/2023
Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".
Cass. pen. n. 23943/2021
Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto, richiedendo l'effettiva idoneità della condotta ad indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia, ed a dolo generico, essendo del tutto irrilevanti il fine particolare perseguito ed i motivi dell'agire.
Cass. pen. n. 48247/2019
Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato dalla pubblicazione di alcuni opuscoli con cui si affermava che "i C.I.E. si chiudono con il fuoco" da parte di un gruppo che aveva organizzato in precedenza attentati incendiari contro alcuni C.I.E.).
Cass. pen. n. 31562/2019
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'esito proscioglitivo del giudizio di merito, in relazione alla pubblicazione su un sito internet, da parte dell'agente, di scritti contenenti espressioni offensive nei confronti della vittima di un attentato terroristico, rivendicato da un gruppo di area anarco-insurrezionalista, unitamente a generiche manifestazioni di solidarietà verso "i compagni arrestati" ed incitamenti all'azione diretta).
Cass. pen. n. 1970/2019
Integra il reato di apologia di delitti di terrorismo, previsto dall'art. 414, comma quarto, cod. pen., la diffusione di documenti di contenuto apologetico - nella specie consistenti in tre "playlist" inneggianti al martirio per lo Stato islamico (IS), alle attività terroristiche dell'Isis ed alla figura del suo portavoce Al Adnani - mediante il loro inserimento sulla piattaforma internet denominata "Soundcloud", in considerazione sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita di tale modalità comunicativa.
Cass. pen. n. 26315/2018
La condotta di chi esalta un fatto di reato al fine di spronare altri all'imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, sia effettivamente idonea a determinare il rischio concreto della commissione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza del delitto nella condotta dell'agente che, sfruttando la propria posizione di "Imam" di un centro di accoglienza per richiedenti asilo, invitava gli ospiti ad azioni violente, esaltava gli attentati terroristici già avvenuti e il martirio suicidario e minacciava di morte chi mostrava di non aderire all'attività di istigazione).
Cass. pen. n. 24103/2017
In tema di apologia di reato, premesso che il requisito della pubblicità è ravvisabile anche nel caso in cui il messaggio apologetico venga inserito in un sito internet privo di vincoli di accesso, deve ritenersi configurabile il reato nella condotta consistita nel postare sul proprio profilo personale “facebook” messaggi di esaltazione dei metodi e delle finalità di una organizzazione terroristica di ispirazione “jihadista”, quale deve qualificarsi quella costituita dall'ISIS (acronimo significante Islamic State of Irak and Syria).
Cass. pen. n. 25833/2012
L'esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all'imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nell'esposizione, in occasione di un incontro di calcio, di uno striscione con la scritta "sotto l'ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori il suo coltello o ti chiede come stai" con in calce la sigla B.I.S.L., dal significato "basta infami solo lame").
Cass. pen. n. 26907/2001
A seguito della sentenza interpretativa della Corte cost. n. 65/70, l'apologia di reato punita dall'art. 414 ultimo comma c.p. deve considerarsi reato a pericolo concreto; pertanto la condotta di chi compia l'esaltazione di un fatto o del suo autore al fine di spronare altri all'imitazione o anche solo per negare la ripugnanza del fatto o del suo autore, deve tradursi in un comportamento che abbia probabilità di un effetto suggestivo tenuto conto della qualità dell'agente e della massa generalizzata di persone potenziali recettrici delle espressioni apologetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che configurasse il reato de quo la condotta di un sindaco che relativamente ad un omicidio compiuto ai danni di un tunisino, aveva affermato al telegiornale di una emittente televisiva nazionale che «nella medesima situazione anche lui avrebbe fatto lo stesso» e che «così il tunisino non poteva più nuocere a nessuno» e, in due quotidiani, che anche lui avrebbe fatto altrettanto, «anzi avrebbe ammazzato lo spacciatore con le sue mani.
Cass. pen. n. 16041/2001
È atta ad integrare la fattispecie di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) sotto il profilo in particolare, dell'idoneità dell'azione a suscitare consensi, la condotta di chi, nel corso di una attività identificativa condotta dalle forze di polizia nei confronti di un gruppo di persone rispetto alle quali egli rivesta un ruolo «di riferimento», inciti pubblicamente i componenti del gruppo anzidetto a non ottemperare alla richiesta di fornire le generalità ed a commettere, quindi, in tal modo il reato di cui all'art. 651 c.p.
Cass. pen. n. 8850/1998
L'espressione «chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati» di cui all'art. 414 c.p. va interpretata nel senso che l'istigazione deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico e deve rivolgersi a una pluralità indeterminata di persone. (Nella specie la Corte Suprema ha escluso la fattispecie delittuosa nell'operato di un agente di polizia giudiziaria che, incaricato di svolgere indagini in un negozio in cui era stato consumato il furto di parte della merce, aveva istigato due suoi colleghi a impossessarsi della merce residua non asportata, sia in considerazione del fatto che l'episodio si era verificato all'interno del negozio, fuori dell'orario di apertura e in occasione di indagini di polizia giudiziaria, sia perché l'istigazione non era stata indirizzata nei riguardi di un numero indeterminato di persone).
Cass. pen. n. 11578/1997
L'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo, c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione, in un periodico di ispirazione anarchica, di tre articoli dedicati alla descrizione di altrettanti attentati a impianti di pubblica utilità, nonché a stabilimenti industriali, e connotati da una forte esaltazione dei fatti, capace di far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico).
Cass. pen. n. 10641/1997
Affinché possa ravvisarsi la materialità del delitto di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p., occorre che sia posta in essere pubblicamente la propalazione di propositi aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose, effettuata in maniera tale da poter indurre altri alla commissione di fatti analoghi: di talché è indefettibile l'idoneità dell'azione a suscitare consensi ed a provocare “attualmente e concretamente” — in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio — il pericolo di adesione al programma illecito. La valutazione circa la sussistenza di quest'ultimo requisito non può prescindere dalle stesse modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, sì che il giudice di merito deve individuare il perché la condotta incriminata — assistita dal c.d. dolo istigatorio, consistente nella coscienza e volontà di turbare l'ordine pubblico o la personalità dello Stato — sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati o esaltati. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna oggetto del ricorso proposto dall'imputato, avendo rilevato la mancanza, da parte del giudice di merito, di una esaustiva indagine sulla pericolosità concreta ed immediata — nel senso precisato in massima — della condotta posta in essere dall'imputato medesimo, il quale aveva postulato nell'atto di appello l'assenza di uno specifico turbamento dell'ordine pubblico, dimostrata dall'esplicito dissenso manifestato dai destinatari del messaggio, lavoratori e studenti, al programma illecito dallo stesso propalato mediante la diffusione di volantini incitanti alla diserzione).
Cass. pen. n. 6004/1996
Attesa l'inquadrabilità del delitto di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), fra i reati di pericolo, per i quali non è ammissibile la figura del tentativo, deve escludersi la legittimità del sequestro di cose che si assumano riferibili ad un illecito penale costituito dal tentativo di commettere il suddetto reato. (Nella specie trattavasi di sciarpe che, nel corso di un servizio di prevenzione, erano state trovate in possesso ad alcuni sostenitori di una squadra di calcio e dalle cui caratteristiche si era ritenuto di desumere che esse fossero idonee a costituire incoraggiamento alla violenza, provvedendosi pertanto, da parte della polizia giudiziaria, al loro sequestro, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.).
Cass. pen. n. 2997/1994
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p. è sufficiente la formulazione di un giudizio favorevole del fatto delittuoso, trattandosi di una figura di reato con evento di pericolo presunto. (Fattispecie relativa ad apologia dei reati di strage e di omicidio fatta in aula di giustizia).
Cass. pen. n. 350/1991
Quando l'istigazione a delinquere viene contestata come commessa con il mezzo della stampa, non dall'autore dell'articolo incriminato, bensì dal direttore responsabile per fatto proprio, può pervenirsi all'affermazione della responsabilità di quest'ultimo dopo aver approfondito ed accertato non soltanto l'omesso controllo sul periodico ma anche — e per prima cosa — l'idoneità dello scritto a turbare l'ordine pubblico, che è il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 414 c.p. Siffatta valutazione va compiuta tenendo conto che la libertà di pensiero, il diritto di cronaca e quello di critica non sono assoluti: essi trovano limiti nella necessità di proteggere altri beni costituzionalmente tutelati e nell'esigenza di prevenire o far cessare quei turbamenti della sicurezza pubblica, la cui salvaguardia costituisce finalità immanente al sistema.
Cass. pen. n. 13541/1986
Condizione di punibilità del delitto di apologia di reato, di cui all'art. 414, terzo comma del codice penale, è che il fatto sia stato commesso pubblicamente. Pertanto, ai sensi del quarto comma, n. 2 dell'art. 266, c.p., è sufficiente che il fatto medesimo sia commesso in luogo aperto al pubblico, come il salone di un barbiere, in cui chiunque può accedere per i servizi che esso offre, e in presenza di più persone (almeno due, come nella specie).
Le ipotesi previste dall'art. 414, primo comma, n. 1 (istigazione a delinquere) e dal terzo comma (apologia di reato), anche se equivalenti rispetto alla pena e sostanzialmente simili, sono strutturalmente autonome, non tanto nel contenuto, costituito nell'una e nell'altra ipotesi dalla esaltazione del delitto, quanto nel significato direzionale. Infatti, nell'ipotesi di «istigazione», la spinta al reato è diretta alla persona, mentre nell'ipotesi di «apologia» la spinta è indiretta, essendo affidata al contenuto apologetico, che può, peraltro, produrre i medesimi risultati dell'istigazione diretta.
Cass. pen. n. 13534/1986
L'elemento soggettivo del reato previsto dall'ultimo comma dell'art. 414 c.p. si identifica nel dolo generico e nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con la intenzione di fare l'apologia di uno o più delitti, ed è irrilevante l'indagine sul fine particolare del colpevole e sui motivi del fatto.
Cass. pen. n. 8600/1986
Fare «apologia» agli effetti della sussistenza del reato preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 414 c.p. significa esprimere un giudizio positivo di valore rispetto ad un comportamento che la legge, invece, prevede come delitto ed il pericolo derivante dall'apologia dei delitti è presunto dal legislatore e, perciò, ne è superfluo l'accertamento.
Cass. pen. n. 2252/1985
L'elemento soggettivo del reato di istigazione a delinquere, di cui all'art. 414 c.p., è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di incitamento o di esaltazione suggestiva a commettere determinati fatti delittuosi, anche soltanto come reazione ad un provvedimento che si ritiene oggettivamente ingiusto. (Nella specie, nel corso di riunioni avvenute in un cantiere di escavazione, gli imputati avevano istigato le maestranze a continuare l'attività di estrazione di inerti dal fiume, anche di notte, nonostante la revoca della concessione amministrativa).
Corte cost. n. 65/1970
Non è fondata, in relazione all'art. 21 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 ultimo comma c.p., perché nell'ordinamento attuale l'apologia punibile è solo quella manifestazione di pensiero, che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.